Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22472 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
O R D I N A N Z A
sui ricorsi riuniti nn. 12080/24 e 13385/24, proposti il primo (r.g.12080/24)
da
-) COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali il secondo (r.g. 13385/24)
da
-) COGNOME NOMECOGNOME Magni NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Salvatore Andrea COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, Piazza INDIRIZZOCOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiacomoCOGNOME Romano NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME Emanuele, COGNOME NOME COGNOME Carmen, NOME, NOMECOGNOME NOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME Angela, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e all’indirizzo PEC del proprio
Salute, dei Ministri pro tempore , domiciliati ex lege difensore, difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 29 novembre 2023 n. 7736;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti di entrambi i ricorsi sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991.
Nel 2014 convennero (unitamente ad altri attori) dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000 (euro 11.603,50) , ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE.
Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione.
Con sentenza 9.6.2017 n. 11755 n. 7244 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che:
-) unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda era la Presidenza del Consiglio;
-) il credito non era prescritto, in quanto la prescrizione era decennale e decorreva dal 2007;
-) la domanda di risarcimento del danno era infondata, perché l’ordinamento comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo di conformazione circa la misura della remunerazione da ritenersi ‘adeguata’;
-) la domanda di condanna delle amministrazioni convenute al pagamento dell’incremento annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio, ex art. 6 d. lgs. 257 del 1991 era infondata perché:
–) sul piano del risarcimento del danno aquiliano, l’ordinamento comunitario non aveva imposto agli Stati membri alcun vincolo al riguardo;
–) sul piano dell’inadempimento d’un obbligo di legge ( imposto dall’art. 6 d. lgs. 257/91) la relativa domanda andava formulata nei confronti dell’Università;
–) in ogni caso la relativa domanda era prescritta ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c..
La sentenza fu appellata dai soccombenti in via principale, e dalle Amministrazioni convenute in via incidentale.
Con sentenza 29.11.2023 n. 7736 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame principale e dichiarò assorbito quello incidentale. La Corte territoriale:
-) condivise le statuizioni del Tribunale circa l’infondatezza della domanda risarcitoria;
-) stabilì che gli attori non avevano diritto, ratione temporis , all’indicizzazione annuale ed alla rivalutazione triennale della borsa di studio, per essere state tali provvidenze ‘congelate’ con reiterati provvedimenti normativi sin dal 1992;
-) ad abundantiam aggiunse che: a) legittimati passivi rispetto alla domanda di pagamento dell’indicizzazione e della rivalutazione erano i tre Ministeri convenuti; b) le domande di pagamento dei suddetti emolumenti proposte da quanti si erano iscritti dopo il 1997 erano inammissibili per genericità, ex art. 342 c.p.c..
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi:
-) da NOME COGNOME con ricorso fondato su sette motivi;
-) da un gruppo di 72 ricorrenti (d’ora innanzi, il ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE‘), con ricorso fondato su due motivi.
La Presidenza del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con separati controricorsi e proposto ricorso incidentale.
Con separata ordinanza interlocutoria pronunciata all’esito dell’odierna adunanza camerale è stata disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso n.r.g. 13385 del 2024 al presente ricorso n.r.g. 12080 del 2024.
6. I ricorrenti del ‘gruppo Maesano’ hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari.
Il giudizio va dichiarato estinto nei confronti di NOME COGNOME la quale per il tramite del proprio difensore, munito di regolare procura, ha rinunciato al ricorso.
1. Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione , ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c..
La nullità secondo l’originale tesi del ricorrente – discenderebbe dal fatto che nella sentenza d’appello gli estremi della sentenza di primo grado ‘ sono indicati solo nel dispositivo ed in modo errato ‘.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
In primo luogo esso è inammissibile perché l’ipotetico vizio denunciato come causa di nullità della sentenza non emerge dal contesto di questa, ma da un elemento ad essa esterno, quale è il numero della sentenza impugnata in appello: ma le Sezioni Unite di questa Corte, nelle note sentenze nn. 8052 e 8054 del 2014, hanno ribadito che il vizio di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. non può basarsi su elementi desumibili aliunde rispetto alla sentenza.
In secondo luogo, ove mai si volesse (molto fantasiosamente) ipotizzare che il ricorrente avesse inteso denunciare che la Corte d’appello si è pronunciata su un appello avverso una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata, il motivo sarebbe anche in questo caso inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c., pe rché una simile censura non viene nemmeno illustrata.
1.2. Ma al di là degli inquadramenti dogmatici, quel che rende addirittura temeraria la censura qui in esame è che la pretesa ‘nullità’ non ha affatto
impedito all’odierno ricorrente di individuare la sentenza che ha inteso impugnare e di proporre il suo ricorso per cassazione.
In definitiva il ricorrente pretende di bollare come causa di ‘nullità della sentenza’ quel che fu un mero refuso, inidoneo ad ingenerare il benché minimo dubbio su quale fosse il provvedimento impugnato, quali le parti in causa, quali i motivi di gravame.
Stupisce, peraltro, la disinvoltura con cui la difesa del ricorrente non si fa scrupolo di invocare il ‘ rimedio cassatorio ‘ a fronte d’un banale lapsus calami , peccato del quale lo stesso ricorso peccat fortiter .
2. Il secondo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME.
Col secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/16, dell’art. 3 cost.; dell’art. 14 CEDU; dell’art. 2934 c.c.; degli artt. 37, 38 e 39 del d. lgs. 368/99.
L’illustrazione del motivo è così concepita:
-) esordisce sostenendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il diritto comunitario non imponesse agli Stati membri una misura minima della retribuzione da ritenere ‘adeguata’;
-) poi prosegue dilungandosi a discorrere di prescrizione del diritto al risarcimento (pp. 9-13);
-) vengono quindi richiamate alcune decisioni di merito (App. Roma, Trib. Roma, Trib. Genova e Trib. Palermo) concernenti il tema della prescrizione (pp. 13-21);
-) quindi il ricorso invoca un (inesistente) principio di parità di trattamento di tutti gli specializzandi a prescindere dall’epoca in cui conseguirono la specializzazione (p. 22);
-) infine si conclude con l’affermazione per cui: ‘ la non corretta applicazione delle direttive da parte dello Stato configura un illecito permanente di tipo omissivo ed implica necessariamente che il termine di
prescrizione previsto dall’ordinamento interno non potrà decorrere fino al momento in cui lo Stato provvederà all’esatto adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva ‘.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Il difensore del ricorrente infatti ha dedicato larga parte dell’ illustrazione del motivo a discorrere d’una questione (la prescrizione) che mai ha fatto parte del thema decidendum .
La questione della prescrizione infatti non è stata posta a base della decisione ed anzi è rimasta assorbita, tanto è vero che la difesa erariale ne fa oggetto di ricorso oggettivamente condizionato.
Il difensore dei ricorrenti, in pratica, ha proposto una impugnativa ricorrendo al più cieco ‘copia ed incolla’, incurante del contenuto effettivo della sentenza impugnata.
2.2. Con una seconda censura il ricorrente deduce l’erroneità del giudizio col quale il giudice di merito ha ritenuto inesistente la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato.
Tale censura è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018; v. altresì, da ultimo, Cass. Sez. U., 14/10/2024, n. 26603 e Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 20006).
3. Il terzo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME.
Il terzo motivo denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 cost.’.
L’illustrazione del motivo esordisce sostenendo che l’attività svolta dal ricorrente doveva essere qualificata come ‘lavoro subordinato’, e prosegue affermando che la borsa di studio da lui percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione non costituì una ‘retribuzione proporzionata’ ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.
3.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile perché nuovo. Il ricorso infatti non chiarisce se tale censura fu formulata, e quando, nei gradi di merito.
In secondo luogo è inammissibile perché nessuno degli enti convenuti risulta essere stato il datore di lavoro del ricorrente, sicché non si vede come possa rivolgersi contro essi una qualunque querimonia concernente la ‘retribuzione’.
3.2. Il motivo – lo si rileva comunque ad abundantiam è per di più inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., alla luce del principio costantemente ribadito da questa Corte da oltre diciassette anni in qua secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione
universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapp licabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Sez. 3, Ordinanza n. 16270 del 17/06/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023, pronunciata su identica fattispecie, identico motivo ed identico difensore rispe tto all’odierno ricorso; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103).
4. Il quarto motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME.
Il ricorso contiene alle pp. 30 e seguenti deduzioni presentate come ‘motivo di ricorso’ (così rubricato: ‘ violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, 117 cost. ed art. 267 TFUE in relazione all’art 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ‘), nelle quali si deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato l’istanza formulata dal ricorrente, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
4.1. Le suddette deduzioni vanno qualificate come reiterazione della suddetta istanza, la quale tuttavia va rigettata senza mercé, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche, motivazioni alle quali sarà qui sufficiente rinviare ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
5. Il quinto motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME.
Col quinto motivo è denunciata la violazione dell’art. 6 d. lgs. 257/91.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che il legislatore nazionale, sospendendo con ripetuti provvedimenti normativi l’applicazione dell’art. 6 d. lgs. cit., nella parte in cui prevedeva l’adeguamento periodico delle borse di
studio dovuti agli iscritti alle scuole di specializzazione, avrebbe per ciò solo violato il diritto comunitario. Di conseguenza la Corte d’appello ha erroneamente rigettato la domanda intesa ad ottenere la condanna dello stato al pagamento dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale.
5.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., alla luce di quanto stabilito dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 20006.
6. Il sesto motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME.
Col sesto motivo è denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c. . Il ricorrente evidentemente muovendo dal presupposto che il suo gravame sia stato dichiarato inammissibile deduce di avere dedicato ‘ alla doglianza in parola (…) un intero motivo di appello (cfr. appello pag. 7-10) ‘ .
6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, in quanto la domanda di pagamento dell’adeguamento triennale e dell’indicizzazione è stata rigettata per inesistenza del diritto (cfr. la sentenza impugnata, p. 19, penultimo rigo), mentre il cenno all’art. 342 c.p.c. è stato speso dalla Corte d’appello solo ad abundantiam .
7. Il settimo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME.
Il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c.. Vi si deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia .
7.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. La scelta di compensare o non compensare le spese di lite è riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (cfr. ex permultis , S.U. n. 14989 del 2005).
8. Il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio.
Il ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio nei confronti di NOME COGNOME resta assorbito.
9 . Il primo motivo di ricorso proposto dal ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE‘.
Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di diciotto diverse disposizioni di legge (artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d. lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs. 368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del ‘Trattato CEE’), nonché di cinque Direttive comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni
Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una ‘remunerazione adeguata’; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento.
9 .1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205,
8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
10. Il secondo motivo di ricorso proposto dal ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE‘.
Il secondo motivo propone una censura analoga al quinto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed è infondata per le medesime ragioni già indicate al § 5.1..
11. Il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio.
Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito, in virtù del suo carattere oggettivamente condizionato.
12. Sulle spese.
Le spese vanno poste a carico dei soccombenti.
A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
12.1. In primo grado i ricorrenti del ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 20.000 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 100.000.
12.2. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli ‘ interessi e della rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente delle specializzazioni si concluse nel 1995, al valore della domanda (come s’è detto, euro 100.000) si devono sommare trenta anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 78.200 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1995 pari a 1,782);
euro 104.616,08 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1989 alla data della presente decisione).
Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 100.000 di capitale, più euro 78.200 di rivalutazione, più euro 104.616,08 di interessi, ovvero euro 282.816,08.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro.
12.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 4.100 , in considerazione della natura ormai ‘ settled’ delle questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
Il totale ascende dunque ad euro (4.100 x 470%) più 4.100, ovvero euro 23.370 , cui i ricorrenti del ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE‘ vanno condannati in solido.
12.4. Le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate nella misura di euro 4.100 oltre accessori come indicati nel dispositivo, in applicazione dei criteri sopra indicati.
12.5. Anche nei confronti di NOME COGNOME le spese seguono la soccombenza, non essendovi stata accettazione della rinuncia. Tuttavia la rinuncia all’impugnazione costituisce un grave motivo per disporre la compensazione per metà delle spese.
12.6. Tutti i ricorrenti ad eccezione della parte rinunciante NOME COGNOME vanno condannati in solido ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Essi infatti hanno sostenuto una tesi giuridica (la sindacabilità giudiziale delle scelte discrezionali del legislatore circa l’ adeguatezza della remunerazione degli specializzandi) contrastante con un orientamento di questa Corte consolidato da oltre dieci anni, senza spendere argomenti significativi per superarlo.
Né rileva la circostanza evidenziata dalla difesa del ‘gruppo COGNOME nella memoria depositata ex art. 380bis c.p.c. che nelle more del presente giudizio una sezione di questa Corte abbia dubitato della correttezza dell’orientamento suddetto, e sottoposto la questione alle Sezioni Unite. ciò per due ragioni.
La prima ragione è che l’ordinanza di rimessione investì le Sezioni Unite della sola questione concernente il ‘blocco’ dell’adeguamento triennale e dell’indicizzazione annuale; ma non fu questa la sola domanda infondata proposta dagli attori.
La seconda ragione è che la suddetta ordinanza di rimessione costituì una dissenting opinion completamente isolata, a fronte d’un consolidato e decennale orientamento.
P.q.m.
(-) dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione proposto da NOME COGNOME
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità,
che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 2.000, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) rigetta tutti i restanti ricorsi principali;
(-) dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.100, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 2.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) condanna COGNOME NOMECOGNOME Magni NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME GiuseppeCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME Ossana NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Piazza NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiacomoCOGNOME Romano NOMECOGNOME NOME, COGNOME Paola, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 23.370, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOMECOGNOME Magni NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME GiuseppeCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME Ossana NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Piazza NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiacomoCOGNOME Romano NOMECOGNOME NOME, COGNOME Paola, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 11.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti ad eccezione di NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della