Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4275 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 30976/21 proposto da:
-) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-) NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME
– ricorrente –
contro
Oggetto: danno da tardiva attuazione delle direttive 75/362 e 75/363 – misura del risarcimento.
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME , domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 7 ottobre 2021 n. 6602; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2001 gli odierni controricorrenti (agendo unitamente a molte altre parti) convennero dinanzi al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei ministri esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Il Tribunale declinò la propria giurisdizione, ed altrettanto fece il giudice amministrativo dinanzi al quale era stata riassunta la causa.
Il processo fu nuovamente incardinato nel 2013 dinanzi al Tribunale di Roma, il quale con sentenza 22.9.2016 n. 17567 rigettò 76 delle originarie 356 domande (così riferisce il controricorso), ed accolse le altre. La sentenza fu appellata da tutti e 359 gli originari attori: chi dolendosi del rigetto della domanda, chi della compensazione delle spese.
Con sentenza 30.9.2021 n. 6602 l’appello fu accolto solo per alcuni degli appellanti.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Presidenza del Consiglio con ricorso fondato su due motivi.
I soggetti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso principale.
Il primo motivo del ricorso principale è rivolto, per espressa dichiarazione dell’Amministrazione ricorrente, nei soli confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con tale motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dalle quattro persone appena indicate, nonostante esse si fossero iscritte alla scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, e dunque prima dell’entrata in vigore della direttiva 75/362.
1.1. Nei confronti di NOME COGNOME il motivo è infondato innanzitutto perché quest’ultima dichiarò nell’atto d’appello, senza contestazioni di sorta da parte della presidenza del consiglio nemmeno nella presente sede, di avere frequentato la scuola di specializzazione dal 1986 al 1990 (pp. 1 3 e 14 dell’atto d’appello) .
1.2. Nei confronti di tutti e quattro i soggetti sopra indicati, in ogni caso, il motivo è infondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio.
La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remuner azione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 ‘.
Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
Il secondo motivo è per espressa dichiarazione dell’Amministrazione ricorrente – rivolto nei soli confronti di:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
MATULLARI NOME
COGNOME NOME;
NEGRO NOME
COGNOME NOME;
COGNOME Marina;
COGNOME NOMECOGNOME
NOME
COGNOME NOME
Con questo secondo motivo la Presidenza del Consiglio deduce che la Corte d’appello, nel liquidare il risarcimento spettante a i 15 soggetti appena indicati, è incorsa in un errore di calcolo. Ha, infatti, moltiplicato l’importo annuo dell’indennizzo ritenuto equo (euro 6.713,94) per gli anni di durata del corso di specializzazione, senza considerare che i 15 suddetti attori avevano iniziato la scuola nel 1982.
Ma – prosegue la ricorrente principale – il risarcimento per tardiva attuazione della Direttiva 75/362 è dovuto solo a partire dal 1° gennaio 1983, perché solo da tale data gli S tati membri avevano l’obbligo di a dattare la propria legislazione alle previsioni comunitarie.
Pertanto conclude l’Amministrazione ricorrente -, poiché l’anno accademico 1982-1983 è iniziato a settembre del 1982, per i mesi da settembre a dicembre (quattro mesi, e dunque un terzo dell’anno) nessun risarcimento era dovuto.
La ricorrente conclude sostenendo che per l’anno accademico 1982 -1983 si sarebbe dovuto liquidare a titolo di risarcimento non l’importo di euro 6.713,94, ma il minor importo di euro 4.475,96.
2.1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità di questo motivo di ricorso, sollevate dai controricorrenti nelle pp. 5-6 della propria memoria.
La questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio col secondo motivo di ricorso infatti è di diritto e non di fatto, giacché consiste nello stabilire quando è sorto il credito; né è stata proposta in violazione di alcuno degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c..
2.2. Nel merito il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha liquidato il danno senza previamente accertare – come avrebbe dovuto – il momento in cui, a prescindere dalla data di iscrizione, è iniziata la concreta attività di frequentazione della scuola e lo svolgimento delle connesse attività per le quali l’ ordinamento comunitario imponeva la adeguata remunerazione.
A tale ultimo riguardo reputa opportuno il Collegio aggiungere che l’onere della relativa prova gravava su chi ha domandato il risarcimento integrale. La sentenza va cassata sul punto quanto alle posizioni dei ricorrenti ed il giudice di rinvio rideterminerà il dovuto rimediando all’errore sopra evidenziato.
3. Ricorso incidentale.
Il primo motivo di ricorso incidentale concerne la posizione di tre persone: COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME I ricorrenti deducono che la C orte d’appello ha omesso di provvedere sul gravame da essi proposto.
3.1. Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza d’appello infatti non contiene alcuna chiara statuizione riconducibile a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. La domanda da essi formulata fu rigettata dal Tribunale perché immatricolatisi prima del 1982, e anche essi (come gli altri consorti di lite che in primo grado videro rigettata la propria domanda per identica ragione) risultano avere impugnato la sentenza del Tribunale (p. 12 dell’atto d’appello). La sentenza d’appello, non indica quale decisione abbia adottato su tale impugnazione.
Il giudice di rinvio dovrà rimediare all’omessa pronuncia qui censurata.
4. Il secondo motivo di ricorso incidentale concerne la posizione di un gruppo di 37 medici: COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
I suddetti ricorrenti incidentali deducono che la sentenza d’appello non ha provveduto sulla loro domanda.
In subordine deducono che, qualora la loro domanda volesse ritenersi implicitamente rigettata, la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione.
4.1. E’ fondata la prima censura.
Nemo tenetur divinare, e da una sentenza il men che possa esigersi è che non costringa parti, difensori e giudice dell’impugnazione a dover intuire quale sorte il giudice abbia inteso riservare ad una delle domande sottopostegli.
Nel caso di specie la sentenza impugnata dichiara quali domande ha inteso accogliere (p. 16) e quali ha inteso rigettare (p. 16-17), ma tace sulle domande dei ricorrenti sopra indicati.
Le domande da essi proposte si sarebbero potute ritenere implicitamente rigettate se la Corte d’appello avesse – ad esempio – elencato solo le domande accolte, oppure adottato formule del tipo ‘ ogni altra domanda rigettata ‘, o simili.
In mancanza di tali indicazioni deve dunque ritenersi fondata la censura di omessa pronuncia.
Il giudice di rinvio dovrà rimediare all’omessa pronuncia qui censurata.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno regolate come segue.
5.1. Nei rapporti tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e dall’altro NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, esse vanno poste a carico dell’Amministrazione ricorrente.
Rispetto alle tre persone suddette infatti il ricorso è rigettato e non vi sarà giudizio di rinvio.
Non così per NOME COGNOME nei confronti del quale invece il giudizio proseguirà in sede di rinvio, dal momento che la Presidenza del Consiglio ha impugnato nei suoi confronti non solo l’ an , ma anche il quantum debeatur col secondo motivo d’appello.
Il compenso dovuto al difensore delle parti vittoriose andrà determinato assumendo quale valore della causa il decisum di importo più elevato, tra le liquidazioni compiute a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
Il valore è dunque di euro 26.856 oltre interessi legali dalla costituzione in mora’ (2001), e dunque euro 38.930. Per una causa di tale valore il compenso medio è di euro 5.513, che vanno aumentati ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ogni parte oltre la prima, e quindi del 60%.
Il compenso dovuto ai tre soggetti sopra indicati è dunque complessivamente di euro 8.820,8 in solido.
5.2. Nei rapporti tra tutte le altre parti le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio .
P.q.m.
(-) rigetta il primo motivo del ricorso principale come proposto nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
(-) accoglie il secondo motivo del ricorso principale come proposto nei confronti di NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME Piazza; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME
(-) accoglie il ricorso incidentale;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione del la Corte d’appello di Roma, comunque in diversa