Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4275  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 30976/21 proposto da:
-) PRESIDENZA  RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente  del  RAGIONE_SOCIALE  dei  ministri pro  tempore, domiciliato ex  lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i  dall’RAGIONE_SOCIALE;
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
Oggetto: danno da tardiva attuazione delle direttive 75/362 e 75/363 – misura del risarcimento.
NOME,  INDIRIZZO,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  VONA  MARGHENOME, COGNOME NOME ,  domiciliati all’indirizzo  PEC  del  proprio  difensore ,  difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 7 ottobre 2021 n. 6602; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
 Nel  2001  gli  odierni  controricorrenti  (agendo  unitamente  a  molte  altre parti) convennero dinanzi al Tribunale di Torino la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-)  le  direttive  comunitarie  n.  75/362/CEE  e  75/363/CEE,  così  come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e  parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al  risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Il Tribunale declinò la propria giurisdizione, ed altrettanto fece il giudice amministrativo dinanzi al quale era stata riassunta la causa.
Il processo fu nuovamente incardinato nel 2013 dinanzi al Tribunale di Roma, il  quale  con  sentenza  22.9.2016  n.  17567  rigettò  76  delle  originarie  356 domande (così riferisce il controricorso), ed accolse le altre. La sentenza fu appellata da tutti e 359 gli originari attori: chi dolendosi del rigetto della domanda, chi della compensazione delle spese.
Con sentenza 30.9.2021 n. 6602 l’appello fu accolto solo per alcuni degli appellanti.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su due motivi.
I  soggetti  indicati  in  epigrafe  hanno  resistito  con  controricorso  e  proposto ricorso incidentale fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso principale.
Il  primo  motivo  del  ricorso  principale  è  rivolto,  per  espressa  dichiarazione dell’Amministrazione  ricorrente, nei soli confronti di  NOME  COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con tale motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dalle quattro persone appena indicate, nonostante esse si fossero iscritte alla scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, e dunque prima dell’entrata in vigore della direttiva 75/362.
1.1. Nei confronti di NOME COGNOME il motivo è infondato innanzitutto perché quest’ultima dichiarò nell’atto d’appello, senza contestazioni di sorta da parte della  presidenza  del  consiglio  nemmeno  nella  presente  sede,  di  avere frequentato  la  scuola  di  specializzazione  dal  1986  al  1990  (pp.  1  3  e  14 dell’atto d’appello) .
1.2. Nei confronti di tutti e quattro i soggetti sopra indicati, in ogni caso, il motivo è infondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un.,  ord.  29.10.2020  n.  23901,  ha  sottoposto  alla  Corte  di  giustizia  la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso  una  scuola  di  specializzazione  medica  prima  del  29  gennaio  1982 costituisce  una  situazione  sorta  prima  dell’entrata  in  vigore  della  direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remuner azione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 ‘.
Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con  sentenza  n.  20278  del  23/06/2022  hanno  stabilito  che  il  diritto  al risarcimento  del  danno  da  inadempimento  della  direttiva  comunitaria  n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983  e la conclusione della scuola di specializzazione.
 Il  secondo  motivo  è  per  espressa  dichiarazione  dell’Amministrazione ricorrente – rivolto nei soli confronti di:
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
MATULLARI NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
NOME NOME;
COGNOME NOME.
Con questo secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte d’appello,  nel  liquidare  il  risarcimento  spettante  a i  15  soggetti  appena indicati, è incorsa in un errore di calcolo. Ha, infatti, moltiplicato l’importo annuo dell’indennizzo ritenuto equo (euro 6.713,94) per gli anni di durata del corso di specializzazione, senza considerare che i 15 suddetti attori avevano iniziato la scuola nel 1982.
Ma – prosegue la ricorrente principale – il risarcimento per tardiva attuazione della Direttiva 75/362 è dovuto solo a partire dal 1° gennaio 1983, perché solo da tale data gli S tati  membri avevano l’obbligo di a dattare la propria legislazione alle previsioni comunitarie.
Pertanto conclude l’Amministrazione ricorrente -, poiché l’anno accademico 1982-1983  è  iniziato  a  settembre  del  1982,  per  i  mesi  da  settembre  a dicembre (quattro mesi, e dunque un terzo dell’anno) nessun risarcimento era dovuto.
La ricorrente conclude sostenendo che per l’anno accademico 1982 -1983 si sarebbe  dovuto  liquidare  a  titolo  di  risarcimento non  l’importo  di  euro 6.713,94, ma il minor importo di euro 4.475,96.
2.1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità di questo motivo di  ricorso,  sollevate  dai  controricorrenti  nelle  pp.  5-6  della  propria memoria.
La questione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE col secondo motivo di ricorso infatti è di diritto e non di fatto, giacché consiste nello stabilire quando è sorto il credito; né è stata proposta in violazione di alcuno degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c..
2.2. Nel merito il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha liquidato il danno senza previamente accertare – come avrebbe dovuto – il momento in cui, a prescindere dalla data di iscrizione, è iniziata la concreta attività di frequentazione della scuola e lo svolgimento delle  connesse attività per  le  quali  l’ ordinamento comunitario imponeva la adeguata remunerazione.
A tale ultimo riguardo reputa opportuno il Collegio aggiungere che l’onere della relativa prova gravava su chi ha domandato il risarcimento integrale. La  sentenza  va  cassata  sul  punto  quanto  alle  posizioni  dei  ricorrenti  ed  il giudice di rinvio rideterminerà il dovuto rimediando all’errore sopra evidenziato.
3. Ricorso incidentale.
Il primo motivo di ricorso incidentale concerne la posizione di tre persone: COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME I  ricorrenti  deducono  che  la  C orte  d’appello  ha  omesso  di  provvedere  sul gravame da essi proposto.
3.1. Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza d’appello infatti non contiene alcuna chiara statuizione riconducibile a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. La domanda da essi formulata fu rigettata dal Tribunale perché immatricolatisi prima del DATA_NASCITA, e anche essi (come gli altri consorti di lite che in primo grado videro rigettata la propria domanda per identica ragione) risultano avere impugnato la sentenza del Tribunale (p. 12 dell’atto d’appello). La sentenza d’appello, non indica quale decisione abbia adottato su tale impugnazione.
Il giudice di rinvio dovrà rimediare all’omessa pronuncia qui censurata.
4. Il secondo motivo di ricorso incidentale concerne la posizione di un gruppo di 37 medici: COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
I  suddetti ricorrenti incidentali deducono che la sentenza d’appello non ha provveduto sulla loro domanda.
In  subordine  deducono  che,  qualora  la  loro  domanda  volesse  ritenersi implicitamente rigettata, la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione.
4.1. E’ fondata la prima censura.
Nemo tenetur divinare, e da una sentenza il men che possa esigersi è che non  costringa parti,  difensori  e  giudice  dell’impugnazione  a  dover intuire quale sorte il giudice abbia inteso riservare  ad  una  delle  domande sottopostegli.
Nel caso di specie la sentenza impugnata dichiara quali domande ha inteso accogliere  (p.  16)  e  quali  ha  inteso  rigettare  (p.  16-17),  ma  tace  sulle domande dei ricorrenti sopra indicati.
Le  domande  da  essi  proposte  si  sarebbero  potute  ritenere  implicitamente rigettate se la Corte d’appello avesse – ad esempio – elencato solo le domande accolte, oppure adottato formule del tipo ‘ ogni altra domanda rigettata ‘, o simili.
In mancanza di tali indicazioni deve dunque ritenersi fondata la censura di omessa pronuncia.
Il giudice di rinvio dovrà rimediare all’omessa pronuncia qui censurata.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno regolate come segue.
5.1.  Nei  rapporti  tra  la  RAGIONE_SOCIALE  da  un  lato,  e  dall’altro NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esse vanno poste a carico dell’Amministrazione ricorrente.
Rispetto alle tre persone suddette infatti il ricorso è rigettato e non vi sarà giudizio di rinvio.
Non  così  per  NOME  COGNOME,  nei  confronti  del  quale  invece  il  giudizio proseguirà in sede di rinvio, dal momento che la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato nei suoi confronti non solo l’ an , ma anche il quantum debeatur col secondo motivo d’appello.
Il  compenso  dovuto  al  difensore  delle  parti  vittoriose  andrà  determinato assumendo quale valore della causa il decisum di importo più elevato, tra le liquidazioni compiute a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
Il valore è dunque di euro 26.856 oltre interessi legali dalla costituzione in mora’ (2001),  e  dunque  euro  38.930.  Per  una  causa  di  tale  valore  il compenso medio è di euro 5.513, che vanno aumentati ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ogni parte oltre la prima, e quindi del 60%.
Il compenso dovuto ai tre soggetti sopra indicati è dunque complessivamente di euro 8.820,8 in solido.
5.2.  Nei  rapporti  tra  tutte  le  altre  parti  le  spese  del  presente  giudizio  di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio .
P.q.m.
(-) rigetta il primo motivo del ricorso principale come proposto nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
(-)  accoglie  il  secondo  motivo  del  ricorso  principale  come  proposto  nei confronti di NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME;  NOME  COGNOME;  NOME  COGNOME;  NOME  COGNOME;  NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME;
(-) accoglie il ricorso incidentale;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad  altra  Sezione  del la  Corte  d’appello  di  Roma, comunque  in  diversa