Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
Oggetto: specializzandi in medicina -risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 31982/21 proposto da:
da
-) COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME INDIRIZZO , tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 20 maggio 2021 n. 3781; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 gli odierni ricorrenti e l’RAGIONE_SOCIALE convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE scientifica, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 28.11.2018 n. 22906 il Tribunale di Roma dichiarò prescritto il diritto degli attori persone fisiche e priva di legittimazione l’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Nei soli confronti di NOME COGNOME fu dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa dal ruolo. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 20.5.2021 n. 3781 la Corte d’appello di Roma rigettò tutte le impugnazioni.
Quanto a NOME COGNOME, la Corte d’appello ritenne erroneamente dichiarata la litispendenza, ma comunque prescritto il diritto.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione con due distinti ricorsi: il primo (17.12.2021) proposto da RAGIONE_SOCIALE, fondato su cinque motivi; il secondo (20.12.2021) proposto da NOME COGNOME, fondato su un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con due controricorsi.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso COGNOME ed altri.
I primi due motivi censurano la dichiarazione di prescrizione del diritto.
1.1. Essi sono manifestamente inammissibili ex art. 360bis n. 1 c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. NUMERO_DOCUMENTO del
1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per non aver disposto, sulla questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione -ove il motivo si dovesse intendere come sollecitatorio RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere di rimessione da parte di questa Corte – sarebbve manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
Il quarto ‘motivo’ non è in realtà una censura, ma una istanza affinché questa Corte chieda alla Corte di gius tizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea se la prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno decorra dal 20.9.2007.
3.1. L’istanza va rigettata per le ragioni già ripetutamente esposte da questa Corte in fattispecie identiche ed a fronte di identica istanza nelle decisioni pronunciate da Sez. 3, Ordinanza n. 35353 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 36506 del 14.12.2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3010 del
9.2.2021 , alle cui motivazioni si può rinviare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c..
Col quinto motivo i ricorrenti censurano la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite. Deducono che l’importo liquidato dalla Corte d’appello sarebbe ‘ ingiustamente gravoso’ , ‘ punitivo’ , e comunque ‘ ingiustificato alla luce RAGIONE_SOCIALEa scarsa diligenza dimostrata dal giudice d’appello nell’esame dei motivi di appello e degli scritti difensivi ‘ .
4.1. Il motivo è, in primo luogo, manifestamente inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 366 n. 4 c.p.c..
La liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite infatti può dirsi illegittima se irrispettosa dei parametri stabiliti dalla legge, e non certo sol perché appaia onerosa alla parte condannata. E nel caso di specie il quinto motivo di ricorso non indica alcuna ragione per la quale la liquidazione compiuta dalla Corte d’appello dovrebbe ritenersi irrispettosa del d.m. 55/14 (s ull’inammissibilità del motivo per genericità si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass.
4741 del 2005, ribadito anche dalle Sezioni Unite, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, nella sentenza n. 7074 del 2017).
Singolare, infine, è l’al legazione secondo cui la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite dovrebbe ritenersi ‘ ingiustificata ‘ per la ragione che il giudice avrebbe esaminato gli scritti difensivi con poca attenzione.
Tra i parametri previsti dal d.m. 55/14, in base ai quali calibrare il quantum RAGIONE_SOCIALEe spese, infatti, non rientra certo ‘ l’attenzione del giudice ‘.
4.2. In ogni caso il motivo sarebbe infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.
Secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti (p. 5-6 del ricorso) in primo grado essi domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno nella misura di euro 11.103,80 per ciascun anno di durata del corso di specializzazione, ‘ o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ‘ .
Quest’ultima clausola rendeva dunque la domanda indeterminata.
Per le cause di valore indeterminato e di complessità media (tale dovendosi ritenere il presente giudizio nella fase di appello) il d.m. 55/14 nel testo applicabile ratione temporis , anche al netto del compenso per attività istruttoria prevedeva un compenso massimo di euro 14.518, che il giudice di merito poteva aumentare del 30% per ciascun appellante oltre il primo e fino al decimo, e del 10% per ciascun appellante dall’11° al 30° compresi: e quindi in definitiva del 470% (Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31.1.2024, in identica fattispecie).
Orbene, 14.518 euro maggiorati del 470% danno per risultato 82.752,6 euro : sicché la Corte d’appello, lungi dal violare il d.m. 55/14, si è anzi tenuta ben al di sotto dall’importo massimo che pur avrebbe potuto liquidare.
5. Ricorso COGNOME.
L’unico motivo di ricorso contesta la statuizione con cui il giudice di merito, applicando i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte, ha ravvisato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
5.1. Il motivo resta assorbito dalla circostanza che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’impugnazione non poteva essere proposta . In primo grado infatti il Tribunale si spogliò RAGIONE_SOCIALEa cognizione RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME sul presupposto che rispetto ad essa
sussisteva una ipotesi di litispendenza.
Una sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa litispendenza tuttavia non può essere impugnata con l’appello, ma può essere impugnata solo col regolamento necessario di competenza.
Poiché dunque l’appello di NOME COGNOME non poteva essere proposto, la sentenza d’appello su questo punto va cassata senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, terzo comma, c.p.c..
5.2. Ad abundantiam, rileva nondimeno il Collegio che il motivo sarebbe stato altresì inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le medesime ragioni esposte al § 1.1. che precede.
Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato.
6.1. I ricorrenti principali vanno condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come
segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore indeterminato e di complessità bassa;
-) individuando quale parametro il valore medio di euro 5.250;
-) tenendo conto che vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per i primi 9 soccombenti (e quindi del 270%); e di un ulteriore 10% dall’11° al 30° (e quindi del 200%), e quindi complessivamente del 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 29.925.
6.2. La cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c. RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, nella parte in cui ha deciso sul gravame proposto da NOME COGNOME, impone a questa Corte di regolare le spese sia del giudizio d’appello, sia del presente giudizio di legittimità.
Tali spese sono regolate in base ai criteri di cui sopra ma applicando il parametro minimo, e liquidate come nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso principale;
(-) decidendo sul ricorso proposto da NOME COGNOME, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’appello non poteva essere proposto;
(-) condanna COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 29.925, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello, che si liquidano nella somma di euro 1.800, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.626, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile