Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10461 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10461 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
sul ricorso 30483/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che li rappresenta e difende;
-ricorrentt – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3248/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/20 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-I ricorrenti sono medici che hanno seguito un corso di specializzazione senza ricevere per quel periodo l’indennizzo previsto da direttive comunitarie, rimaste inattuate o tardivamente attuate dallo Stato italiano.
2.-Essi hanno agito in giudizio per far valere l’inadempimento dello Sta all’obbligo di attuare le direttive, e di conseguenza al fine di ottenere a t risarcimento la somma equivalente all’indennizzo.
3.-Per due di loro, e precisamente per NOME COGNOME e per NOME COGNOME, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto il d prescritto in quanto esercitato oltre i 10 anni dal dies a quo, fissato per giurisprudenza costante al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della leg 370 del 1999.
Per l’altra ricorrente, invece, ossia NOME COGNOME:omo, la domanda stata rigettata in quanto costei aveva frequentato una specializzazione, quella oncologia, non prevista negli altri ordinamenti comunitari, e quindi non sogget ad indennizzo.
4.-Avverso la decisione di secondo grado, resa dalla Corte di appello di Roma, ricorrono per Cassazione i predetti medici, con due motivi di ricorso, di cui ch il rigetto la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE costituitasi per mezzo dell’Avvocatura d Stato.
Considerato che
5.- Il primo motivo fa valere violazione e falsa applicazione delle direttive C
materia, ma soprattutto dell’articolo 2935 del codice civile. La questione è nota.
Si contesta il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui “Il al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizion nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 2 delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore de medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per co i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) del
legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiar sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”. (Cass. 6606/ 2014; Cass. 2319/ 2016; Cass. 13758/ 2018; Cass. 16542/ 2019; Cass. 1589/ 2020). La contestazione è basata sull’argomento secondo cui è soltanto a partire dall erronea o incompleta attuazione che si può parlare di inadempimento dello Stato, dunque di lesione del diritto, con la conseguenza che solo da qu momento può decorrere il dies a quo.
Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata, come sopra ricordato, e non si adducono elementi nuovi per indurre ad un ripensamento. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione delle direttive comunitarie, ed particolare della direttiva 82/76/CEE e 75/36:3/ CEE.
Il motivo è fatto valere dalla sola ricorrente COGNOME. Quest’ultima aveva allegato di avere svolto la specializzazione in oncologia, e è vista rigettare la richiesta di indennizzo in quanto tale specializzazione no riconosciuta, almeno in forma equipollente, in almeno due Stati membri dell’unione europea.
La ricorrente assume che tale assunto è erroneo avendo invece dimostrato che v’era in effetti equipollenza con altri due ordinamenti universitari di due diversi.
Il motivo è inammissibile.
La ratio della decisione impugnata è nel senso che la ricorrente avrebbe tutt’a più allegato la circostanza che la specializzazione in oncologia è st riconosciuta successivamente al periodo in cui è stata svolta, mentre avrebb dovuto esserlo durante il periodo di svolgimento (p.7).
Fermo restando che l’onere di allegare l’equipollenza o l’inserimento del specializzazione nell’elenco spetta alla ricorrente (da ultimo Cass. 37251/ 202 trattandosi di elemento costitutivo della domanda, allora ne deriva che la pro della rilevanza della specializzazione deve essere fornita con riferimento tempo in cui è stata frequentata dal medico e non in un periodo successivo.
Questa ratio non è adeguatamente censurata dalla ricorrente piuttosto adduce motivi diversi volti a far valere l’equipollenza in alt ma senza dimostrazione della coincidenza temporale richiesta dal giud merito.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna al pagamento delle sp lite nella misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese complessivamente per tutti e tre i ricorrenti.
Condanna al pagamento delle spese ex articolo 96K.p.c. i soli ricorrenti COGNOME per l’ammontare di 500,00 euro ciascuno.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre per il versamento, da parte deC ricorrenti p-14ftepate, dell’ulteriore titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~ del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 17.1.2023