Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15567 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
Oggetto: specializzandi in medicina -risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 31287/21 proposto da:
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli ultimi quattro quali eredi di COGNOME NOME ) , COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ( gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME POTENZA LILIANA LIVIA, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME INDIRIZZO, COGNOME NOME , tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 13 maggio 2021 n. 3608; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 3.1.2018 n. 43 il Tribunale di Roma dichiarò prescritta la domanda, applicando il termine decennale con decorrenza dal 27.10.1999. Nei confronti del solo NOME COGNOME, invece, il Tribunale rigettò la domanda ritenendo infondata la pretesa, sul presupposto che questi – avendo iniziato la specializzazione nel 1997 – avesse necessariamente percepito la remunerazione.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 13.5.20 21 n. 3608 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame di tutti i ricorrenti ad eccezione di quello proposto da NOME COGNOME, che fu dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c..
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi da NOME COGNOME ed altri (ricorso notificato il 10.12.2021 e fondato su due motivi) e da NOME COGNOME (ricorso notificato il 13.12.2021 e fondato su sei motivi).
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ha resistito alle impugnazioni con due separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso COGNOME ed altri.
Col primo motivo la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori.
Deducono i ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello, dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte, ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999. Sostengono che a quella data lo RAGIONE_SOCIALE italiano era ancora inadempiente all’obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie, e la permanenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento avrebbe impedito loro di introdurre il giudizio di risarcimento.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
Col secondo motivo è denunciata, contemporaneamente, sia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 342 c.p.c., sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo riguarda la posizione RAGIONE_SOCIALEa sola NOME COGNOME. L ‘ illustrazione del motivo contiene una argomentazione così riassumibile:
-) il Tribunale rigettò la domanda di NOME COGNOME sul presupposto che questa si fosse immatricolata prima del DATA_NASCITA;
-) tale statuizione fu censurata in appello, deducendo che il diritto al risarcimento sarebbe spettato almeno per le annualità di frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione successive al 1983;
-) la Corte d’appello ritenne tale motivo ‘inammissibile’ ex art. 342 c.p.c., spiegando che l’appellante non aveva indicato nel motivo di impugnazione ‘ l’anno di iscrizione al corso di formazione specialistica post -universitaria, in modo da consentire al Collegio di svolgere le necessarie indagini e di verificare la fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALEa domanda’ .
2.1. Il motivo è fondato.
L’appello di NOME COGNOME non sarebbe potuto essere più chiaro, e la circostanza che non avesse indicato l’anno di immatricolazione, a tutto concedere, non rendeva l’ appello inammissibile, ma lo avrebbe reso solo infondato, se quella data non fosse risultata dalla documentazione prodotta in causa.
Varrà la pena ricordare che il giudice d’appello, in quanto giudice di merito, ha il dovere-potere di esaminare gli atti di causa senza necessità che l’appellante li richiami o trascriva nell’atto di gravame.
Pertanto, una volta che NOME COGNOME allegò in grado di appello di avere diritto al risarcimento per gli anni ‘successivi all’iscrizione’, era onere del giudicante accertare quando avvenne l’iscrizione, quand’anche il suddetto anno non fosse stato indicato nella citazione in appello.
Il ricorso va dunque accolto su questo punto, e la sentenza cassata con rinvio. Il giudice di rinvio esaminerà ex novo il gravame di NOME COGNOME applicando il seguente principio di diritto:
‘ L ‘atto d’appello introduce, nei limiti dei vizi denunciati, un giudizio pieno sul merito RAGIONE_SOCIALEa causa, sicché non è soggetto al principio c.d. RAGIONE_SOCIALEa ‘autosufficienza’ . Se dunque l’atto d’appello è comunque chiaro e specifico, non potrà essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che non contenga la trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto o del documento sul quale si fonda’.
4. Ricorso COGNOME.
Col primo motivo NOME COGNOME prospetta il vizio di omessa pronuncia. Il ricorrente sostiene che:
-) il Tribunale rigettò la sua domanda sul presupposto che, avendo egli iniziato il corso di specializzazione nel 1993, e quindi successivamente all’emanazione del d. lgs. 257/91, col quale venne data attuazione alle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive modificazioni, ‘ nulla poteva pretendere’ dallo RAGIONE_SOCIALE;
-) questa statuizione fu oggetto di un motivo di appello ad hoc , nel quale si sosteneva che l’odierno ricorrente nessuna remunerazione aveva percepito durante la frequenza del corso di specializzazione;
-) la Corte d’appello ha eluso l’esame di questo motivo di gravame, limitandosi a rigettare tutti gli appelli sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta prescrizione del diritto.
4.1. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Nell’illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile:
-) il Tribunale rigettò la domanda di NOME COGNOME sul presupposto che questi fosse stato debitamente remunerato durante la frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione;
-) NOME COGNOME impugnò tale statuizione assumendone l’erroneità in facto ;
-) la Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo prescritto il diritto, senza che l’eccezione di prescrizione fosse stata debitamente riproposta in appello.
Così giudicando, conclude il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ‘ violato l’art. 360 n. 5 c.p.c. ‘ (sic), per non avere ‘ specificamente esaminato l’oggetto del gravame, e non aver preso posizione rispetto a quanto rilevato dall’appellante ‘.
4.2. Col terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare prescritto il diritto al risarcimento vantato da NOME COGNOME per varie ragioni:
-) sia perché tale eccezione non fu sollevata dalle amministrazioni convenute in primo grado;
-) sia perché il giudice di primo grado dichiarò inesistente, e non prescritto, il credito di NOME COGNOME, e la RAGIONE_SOCIALE non propose un appello incidentale condizionato avverso tale statuizione.
4.3. Col quarto motivo il ricorrente sostiene che in ogni caso erronea fu la statuizione con cui la Corte d’appello ritenne prescritto il suo diritto. Nella illustrazione del motivo, dopo una ampia esposizione RAGIONE_SOCIALEa legislazione che disciplina la materia, il ricorrente conclude che il suo credito non poteva essere dichiarato prescritto, perché l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai sollevato la relativa eccezione.
4.4. Col quinto motivo il ricorrente sostiene che il suo credito non poteva dichiararsi prescritto, in quanto la prescrizione non poteva iniziare a decorrere dal 27.10.1999 (come ritenuto dal Tribunale), dal momento che a quella data lo RAGIONE_SOCIALE italiano era ancora inadempiente all’obbligo di attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive modificazioni. Aggiunge il ricorrente che lo RAGIONE_SOCIALE italiano diede attuazione completa alle Direttive comunitarie solo nel 2007; e che egli, avendo frequentato la scuola di specializzazione dal 1997 al 2002, aveva diritto non solo alla ‘adeguata remunerazione’, ma anche al risarcimento del danno pari alla differenza tra la borsa di studio che avrebbe dovuto percepire, e quelle che fu accordata agli iscritti alle scuole di specializzazione successivamente al 2007.
4.5. Col sesto motivo il ricorrente censura la statuizione con cui il giudice di primo grado ha escluso la legitimatio ad causam dei tre ministeri (RAGIONE_SOCIALEa salute, RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE‘università).
4.6. Tutti i suddetti motivi sono complessivamente inammissibili, in quanto la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, debbono essere cassate senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., in quanto la domanda non poteva essere proposta.
4.7. E’ lo stesso ricorrente, infatti, a dedurre di avere frequentato la scuola di specializzazione dal 1997 al 2002.
Nel 1997 lo RAGIONE_SOCIALE italiano aveva già dato attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363 (e successive modificazioni) con l’art. 6 del d. lgs. 8.8.1991 n. 257, il quale stabilì che agli ammessi alle scuole di specializzazione (…) è corrisposta (…) una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000 ‘.
La medesima norma pose a carico del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, su proposta dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi alle RAGIONE_SOCIALE, alle quali competeva, ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALEa citata norma, la concreta erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme in sei rate bimestrali posticipate.
Da ciò consegue che legittimata passivamente rispetto alla domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALEa ‘adeguata remunerazione’ poteva essere solo l’RAGIONE_SOCIALE (o, al massimo, i RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, la cui legittimazione tuttavia è stata esclusa in primo grado senza che tale statuizione sia stata impugnata), come già stabilito da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 16507 del 18/06/2008, Rv. 603614 – 01).
Ad abundantiam , rileva il Collegio che comunque, a tutto concedere, il diritto al pagamento degli emolumenti previsti dall’art. 6 d. lgs. 257/91 ha iniziato a prescriversi, a più tardi, dal momento del completamento RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione, e quindi dal 2002, sicché esso era già prescritto al momento RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del presente giudizio (2015).
4.9. Il rilevato difetto ab origine di legitimatio ad causam RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano impone la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEe due sentenze di merito.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Esse vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.153 (per la fase di studio e quella introduttiva, tenuto conto che la difesa erariale non ha depositato memorie);
-) aumentando tale valore del 30% per ciascuna parte oltre la prima, e del 10% per ciascuna parte dall’11° al 30°.
In questo caso essendo i ricorrenti principali – e soccombenti – in numero maggiore di 30, l’aumento complessivo da applicare sul parametro di base sarà del 470% (ovvero il 270% per i primi 9, ed il 200% dall’11° al 30°).
Il totale ascende dunque ad euro 12.272,1.
5.1. Nei rapporti tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE le spese del grado di appello (sulle quali spetta a questa Corte provvedere per effetto RAGIONE_SOCIALEa cassazione senza rinvio) non vanno regolate, dal momento che in appello non vi fu difesa RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni; quelle del primo grado possono essere compensate in considerazione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità del caso.
5.2. Le spese sostenute da NOME COGNOME saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso proposto da NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità limitatamente alla posizione di NOME COGNOME;
(-) rigetta il ricorso principale proposto dagli altri ricorrenti;
(-) decidendo sul ricorso proposto da NOME COGNOME, cassa senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d’appello, con riferimento alla domanda proposta da NOME COGNOME, in quanto il giudizio non poteva essere introdotto né proseguito;
(-) condanna i ricorrenti principali in solido, ad eccezione di NOME COGNOME, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.272,1, oltre spese prenotate a debito;
(-) compensa le spese del primo grado di giudizio tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.500, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ad eccezione di NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa