Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16268 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria – specializzazione in medicina
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 14511/22 proposto da:
-) NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Università , Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 6 dicembre 2021 n. 8089; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1980 ed il 1992;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 25.10.2018 n. 20457 il Tribunale di Roma accolse solo le domande proposte da quanti, tra gli attori, avevano conseguito specializzazioni previste dalle Direttive 75/362 e 75/363.
La sentenza fu appellata da tutte le parti in causa.
Con sentenza 6.12.2021 n. 8089 la Corte d’appello di Roma accolse il solo gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Rigettò l’appello proposto dalle altre parti private e quello proposto dalle Amministrazioni.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da 19 degli originari attori con ricorso fondato su due motivi.
Le Amministrazioni hanno resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Il primo motivo concerne la posizione di otto ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME).
Essi impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui ha negato loro il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva 82/76, sul presupposto che le specializzazioni da essi conseguite non fossero incluse negli elenchi di cui agli articoli 4 e 5 delle direttive 75/362 e 75/363.
Deducono che tutte le specializzazioni da essi conseguite erano espressamente previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 1 d. lgs. 257/91, e che tanto bastava per ritenere quelle specializzazioni equipollenti a quelle elencate dalle Direttive sopra ricordate.
1.1. Con una seconda censura deducono che in ogni caso le specializzazioni in questione erano in fatto equivalenti a quelle previste dalle Direttive.
1.2. La prima delle suesposte censure è infondata.
Tutti i decreti ministeriali invocati dai ricorrenti a dimostrazione della corrispondenza in iure tra le specializzazioni elencate dalle Direttive 75/363 e 75/362 e quelle da essi conseguite sono posteriori all’iscrizione alla scuola di specializzazione.
Il motivo è dunque infondato alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni – e della quale non sia stata dimostrata l’equipollenza di fatto a quelle ivi previste – non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991 (e, a fortiori, da quelli successivi: Cass. Sez. U., 14/10/2024, n. 26603).
1.3. Anche la seconda delle suesposte censure è infondata.
La Direttiva comunitaria 75/362, come modificata dalla direttiva 82/76 impose agli Stati membri di prevedere una remunerazione non per tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione quomodolibet , ma solo a favore di coloro che avessero frequentato quelle scuole di specializzazione per le quali gli Stati membri si obbligavano al reciproco riconoscimento dei relativi diplomi.
Tali scuole erano elencate negli articoli 5 (scuole comuni a tutti gli stati membri) e 7 (scuole comuni ad almeno due Stati membri) della direttiva 75/362.
Pertanto chi domanda il risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione della direttiva 75/362 può alternativamente:
allegare e dimostrare che la specializzazione conseguita coincide nominalmente con una di quelle previste dalla direttiva comunitaria ( ex plurimis , Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020), ed in tal caso nessun’altro onere gli è richiesto ;
oppure allegare e dimostrare che la specializzazione conseguita, nonostante la non coincidenza nominale con quelle previste dalla Direttiva, per il contenuto degli insegnamenti, per l’ impegno orario, per le caratteristiche cliniche, era di fatto sostanzialmente equipollente ad una delle specializzazioni elencate dalla direttiva comunitaria e comuni ad almeno due Stati membri. In tale seconda ipotesi, tuttavia, è onere dell’attore allegare sin dall’atto introduttivo del giudizio la sussistenza di tale eq uipollenza di fatto ( ex plurimis , Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 2020).
1.4. Da questa distinzione consegue, sul piano processuale, che:
la non coincidenza nominale fra la specializzazione conseguita dall’attore e gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362, costituendo una questione di diritto, è rilevabile ex officio dal giudice a prescindere da qualsiasi contestazione della parte convenuta;
b) l’eventuale coincidenza sostanziale fra la specializzazione conseguita dall’attore gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362, costituendo una questione anche di fatto, deve essere allegata in punto di fatto dall’attore ; solo una volta che sia stata compiutamente allegata, sorge per il convenuto l’onere di contestazione (così, diffusamente, Sez. L, Ordinanza n. 9101 del 1.4.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29.4.2020).
1.5. Ciò posto in diritto, con riferimento al caso di specie rileva il Collegio che:
la coincidenza nominale tra le specializzazioni conseguite dagli otto ricorrenti indicati a p. 10 del ricorso e quelle contemplate dalle direttive 75/362 e 75/363 non sussiste;
la coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita dai ricorrenti suddetti ed almeno una di quelle contemplate dalle Direttive 75/362 e 75/363 era una circostanza di fatto che doveva essere analiticamente e dettagliatamente allegata dagli attori e provata, e non lo è stata.
1.6. In ogni caso, ad abundantiam , rileva il Collegio che:
-) la non equipollenza tra la specializzazione in ‘clinica dermosifilopatica’ e almeno una di quelle previste dalle Direttive è stata esclusa da Sez. 3, Ordinanza n. 23106 del 28/07/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14433 del 26/05/2021;
-) la non equipollenza tr a la specializzazione in ‘ pediatria preventiva ‘ e almeno una di quelle previste dalle Direttive è stata esclusa da Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 29/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 20468 del 17/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 15/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4575 del 11.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019; né può ritenersi un precedente contrario la decisione di questa Corte, invocata dai ricorrenti a p. 15 del ricorso (Cass. 17/01/2019 n. 1054), nella quale l’equipollenza tra la specializzazione in ‘pediatria preventiva’ e quella i n ‘pediatria’ prevista dalla Direttiva 75/362 è compiuta solo obiter dictum , dal
momento che in quel caso il ricorso (proposto dalla Presidenza del consiglio) fu ritenuto inammissibile;
-) la non equipollenza tra la specializzazione in ‘chirurgia della mano’ e almeno una di quelle previste dalle Direttive è stata esclusa da Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024;
-) la non equipollenza tra la specializzazione in ‘ o ncologia medica’ e almeno una di quelle previste dalle Direttive è stata esclusa da Sez. 3, Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020; Cass. n. 13280 del 01/07/2020; n. 20303 del 26/07/2019;
-) la non equipollenza tra la specializzazione in ‘psicologia clinica’ e almeno una di quelle previste dalle Direttive è stata esclusa da Sez. 3, Ordinanza n. 4280 del 18/02/2025; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024;
-) la non equipollenza tra la specializzazione in ‘analisi cliniche di laboratorio’ e almeno una di quelle previste dalle Direttive è stata esclusa da Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29/04/2020;
-) la non equipollenza tra la specializzazione in ‘medicina dello sport’ e almeno una di quelle previste dalle Direttive è stata esclusa da Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023).
2. Il secondo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione di tredici ricorrenti già vittoriosi in primo grado.
Con tale motivo è contestata la liquidazione del danno compiuta dal giudice di merito.
Sostengono i ricorrenti – in sintesi – che il danno da essi patito si sarebbe dovuto liquidare in misura pari alla remunerazione accordata ai loro colleghi che iniziarono la scuola di specializzazione dopo il 2006, e dunque in euro 11.103,82 per ciascun anno di frequenza della scuola stessa.
2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis , Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza del consiglio dei ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 18.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° aprile 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)