Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2957 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 15857/21 proposto da
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrenti –
contro
– intimati – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma 31.3.2021 n. 2613 e la sentenza del Tribunale di Roma 13.1.2020 n. 771; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 28 novembre
2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate esponendo che:
Oggetto:
specializzandi
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione (tutti prima del 1991, ad eccezione di NOME COGNOME, iscrittasi nel 1993);
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALE scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Il Tribunale di Roma con sentenza 771/20 dichiarò prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma con ordinanza 2613/21 dichiarò inammissibile il gravame dei soccombenti, ex art. 348 bis c.p.c..
Parte degli originari attori hanno impugnato per cassazione, con ricorso fondato su un motivo, la sentenza di primo grado.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri indicati in epigrafe non hanno notificato un controricorso, ma solo depositato un ‘atto di costituzione’, ai fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori. Nell’illustrazione del motivo si sostiene l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘orientamento – cui ha aderito il Tribunale – il quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive comunitarie 75/363 e 75/362 dal 27.10.1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. 370/99.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter , quarto comma, c.p.c., deve contenere a pana di inammissibilità l’indicazione dei fatti di causa, tanto del primo quanto del secondo grado, ex art. 366, n. 3, c.p.c.. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre i motivi su cui l’appello era fondato, indicazione assente nel ricorso oggi in esame, anche al fine di evidenziare al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame ( ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 13228 del 15/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 9494 del 06/04/2023; Sez. L, Ordinanza n. 7476 del l’ 08/03/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014).
1.2. Ad abundantiam , rileva comunque il Collegio che il ricorso sarebbe inammissibile anche per altra ragione, e cioè ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione uni versitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis , Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e
10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE