SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4260 2025 – N. R.G. 00008021 2022 DEPOSITO MINUTA 15 09 2025 PUBBLICAZIONE 15 09 2025
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8021/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6.10.2022 e vertente tra
,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Venezia-Mestre, INDIRIZZO
-attore –
CONTRO
E
,
in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Venezia Mestre, INDIRIZZO
-convenuti costituiti – avente ad oggetto: lesione personale; conclusioni: come da istanze di conclusioni depositate in vista del termine del 27.03.2025; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , dedotto di essere rimasto gravemente lesionato ad una mano e ad una gamba in seguito al sinistro occorso ai suoi danni il 25.01.2021 -allorquando, mentre si trovava a bordo del suo motociclo Yamaha X Max targato TARGA_VEICOLO, assicurato con (polizza n. NUMERO_DOCUMENTO), in Venezia INDIRIZZO in prossimità del civico INDIRIZZO, veniva improvvisamene colpito frontalmente dal veicolo Volkswagen Transporter targato TARGA_VEICOLO, condotto da e di proprietà della
, assicurato con polizza n. 02830415517453 poiché il mezzo antagonista, si era immesso in INDIRIZZO effettuando manovra vietata di svolta a “U”, provenendo dalla destra della corsia dal medesimo percorsa-ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società (quale proprietaria del veicolo antagonista), (quale conducente) e la compagnia assicuratrice al fine di sentir condannare quest’ultima al pagamento a suo favore della somma equitativamente determinata, al netto dell’acconto di € 78.750 percepito ante causam, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (spese sanitarie; spese per perizie medico-legale e dinamico ricostruttiva; danni materiali al motociclo, fram e al proprio
-convenuta contumace –
abbigliamento; spese di assistenza stragiudiziale) e non patrimoniali (danno biologico adeguatamente personalizzato in ragione della cenestesi lavorativa conseguente alle menomazioni subìte e danno morale) patiti in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite.
Mentre è rimasta contumace in giudizio, con comparsa di risposta si sono costituiti con il patrocinio del medesimo difensore e la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della pretesa attorea alla luce dell’importo di € 78.750 già corrisposto ante causam all’attore e considerato il suo concorso colposo nella determinazione del sinistro ex artt. 2054 c.c. e 1227 c.c..
In particolare, in punto an debeatur, i convenuti hanno sostenuto che la causa determinante dell’evento era stata la condotta del motocilista, il quale avrebbe potuto agevolmente arrestare la propria marcia ed evitare così l’impatto malgrado la manovra compiuta dal o, comunque, avrebbe potuto sfilare alla sinistra dell’autocarro, evitando così l’impatto, avendo a disposizione uno spazio libero di manovra di circa due metri alla sinistra dell’autocarro. Ancora, hanno rilevato che l’attore stava conducendo il proprio motociclo in zona della carreggiata stradale non deputata alla circolazione ed al passaggio dei mezzi tanto da esser stato sanzionato ai sensi degli arti. 40 e 146/1 del CdS per aver -appunto – circolato sullo spartitraffico zebrato a raso; violazione, questa, in diretto nesso causale con l’evento posto che egli si è così colpevolmente collocato in zona della carreggiata stradale non visibile dal furgone per mezzo degli specchietti retrovisori concorrendo così alla causazione dell’incidente.
Inoltre, con riguardo al quantum debeatur, i convenuti hanno puntualmente contestato le voci di danno ex adverso allegate in quanto non dimostrate o eccessive o non causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi indicate, il procedimento è stato istruito mediante l’espletamento lo svolgimento di una CTU medico -legale sulla persona dell’attore e di una CTU dinamico ricostruttiva del sinistro.
All’esito, con motivata ordinanza ex art. 185 bis c.p.c., il GI ha proposto alle parti la conciliazione della lite mediante il pagamento a favore dell’attore da parte della Compagnia assicuratrice di € 64.500 oltre agli interessi dall’eventuale accettazione della proposta al saldo, oltre spese di lite (liquidate in € 9.850 per compenso di avvocato oltre al 15% di spese generali, cpa e Iva come per legge), oltre oneri di CTU medico-legale e dinamico-ricostruttiva liquidati in atti e oltre ad oneri di CTP.
La proposta, accettata dai convenuti costituiti, è stata invece rifiutata dall’attore, ritenendo questi l’importo offerto troppo basso rispetto all’ammontare del danno alla salute liquidabile alla luce delle tabelle milanesi.
Il GI, ritenuta superflua la prova orale offerta dall’attore, ha invitato le parti a precisare le conclusioni all’udienza del 27.03.2025 all’esito della quale ha trattenuto la causa in decisione e concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa passa ora in decisione.
La dinamica del sinistro e la responsabilità.
La dinamica del sinistro e la responsabilità.
La dinamica del sinistro descritta dall’attore deve ritenersi senz’altro pienamente dimostrata alla luce dell’esito dell’istruttoria svolta. Più in dettaglio, il CTU nominato p.i. , all’esito del suo accertamento in ordine alle modalità del sinistro, ha così concluso: ‘La causa tecnica determinante del sinistro in oggetto si è individuata in capo al conducente dell’autocarro, sig. che effettuava manovra d’inversione ad ‘U’ ove vietata dalla segnaletica orizzontale ivi presente (art. 40/3
del C.d.S.) mentre da tergo sopraggiungeva l’antagonista motociclo da distanza ravvicinata ed avvistabile (art. 154/6 del C.d.S.). Nessuna responsabilità nella produzione dell’evento è emersa in capo al motociclista, sig. la cui velocità alla collisione si è calcolata nell’ordine di 42km/h, come tale rispettosa del limite imposto di 50km/h’.
Deve quindi essere affermata l’esclusiva responsabilità della causazione del sinistro in capo al convenuto contumace , per aver colpevolmente effettuato la manovra di inversione a ‘U’, vietata dalla segnaletica, senza avvedersi che da tergo stava sopraggiungendo il motoveicolo condotto dall’attore.
Gli stessi convenuti, in sede di comparsa conclusionale, non hanno svolto alcuna difesa in relazione alla dinamica del sinistro né hanno invocato il concorso colposo del nella determinazione del sinistro.
La liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell’attore.
Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata dal dott. sulla persona del danneggiato si evince:
i)che lo stesso, a seguito del sinistro, ha riportato ‘ -Trauma contusivo alla mano destra (in destrimane) con frattura della F3 del V° dito; lussazione dorsale, frattura con parziale distacco della base e accorciamento del V° raggio metacarpale; frattura complessa dell’uncinato (misconosciute in un primo tempo)’ , ‘ -Trauma contusivo all’anca destra con frattura pluriframmentata della parete posteriore e sfondamento dell’acetabolo, lussazione posteriore dell’articolazione coxo -femorale, riscontro intraoperatorio di lacerazione irreparabile del m. piriforme e presenza di multipli frammenti osteocondrali in sede intrarticolare ‘; ‘ -Trauma distorsivo del ginocchio destro con distrazione del LCP ‘. Tutti i traumi risultano compatibili con le modalità del sinistro descritte. Essi, inoltre, sono stati accertati con riscontro clinico e strumentale;
ii) che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di giorni 150 così suddivisibile: invalidità temporanea biologica in forma totale di 30 giorni; invalidità temporanea biologica al 75% di 60 giorni; invalidità temporanea biologica al 50% di ulteriori 40 giorni; invalidità temporanea biologica al 33% di ulteriori 20 giorni;
iii) che ciò ha altresì determinato un danno biologico permanente pari al 28% in applicazione, quanto alla quantificazione, della linea guida della SIMLA, senza che, tuttavia, tale pregiudizio incida sulla sua capacità di lavoro di insegnante di educazione fisica sotto il profilo della cenestesi lavorativa (essendo pregiudicata solamente qualche gestualità nell’ambito della sua attività -riferita, ma non documentata- di istruttore di atletica leggera dell’U23);
vi) che il livello di sofferenza fisica è stato medio sia nel corso del periodo di malattia che nel cronico in ragione dei postumi residuati;
che la spese sanitarie sostenute in maniera congrua e pertinente in conseguenza del sinistro ammontano complessivamente ad € 10.644, comprensive delle spese per le terapie riabilitative e di consulenza medico legale di parte.
Il Tribunale non ritiene di doversi discostare da tali conclusioni peritali, in quanto logicamente e congruamente motivate.
Ai fini della liquidazione equitativa, si ritiene di fare applicazione, quale parametro di riferimento, dei criteri di liquidazione di cui alla Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, essa dovendosi ritenere direttamente applicabile in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Non osta a ciò la circostanza che il sinistro si sia verificato anteriormente all’entrata in
vigore della novella, né che la Tabella Unica Nazionale preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quello della tabella del Tribunale di Milano, perché l’equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima (sul punto anche Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990).
Ebbene, alla luce della predetta tabella, il danno biologico risarcibile a , tenuto conto della sua età (58 anni) al momento del sinistro e della significativa entità delle lesioni subite -ciò che giustifica il riconoscimento di un danno morale correlato al pregiudizio fisico, sebbene nella misura minima non essendo stato puntualmente descritto-, va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 131.721,49 in moneta attuale.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato in € 5.612,38 sempre in applicazione delle summenzionate tabelle.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, atteso che il CTU, alla luce dei postumi residuati in capo all’attore, ha escluso un danno da cenestesi lavorativa. Né si può ritenere che la compromissione di solo qualche gestualità nell’ambito dell’attività di insegnamento di atletica leggera all’U23 (peraltro non documentata) e la necessità di interrompere l’attività di ciclismo amatoriale (quest’ultima non specificamente allegata oltre che provata) possano giustificare la personalizzazione del punto. Invero, in assenza di allegazione e prova documentale, per un verso, si deve ragionevolmente ritenere che il stia proseguendo l’attività di allenatore di atletica, mentre, per altro verso, l’interruzione dell’hobby della bicicletta rientra tra le conseguenze comuni per qualsiasi danneggiato dell’età dell’attore.
Devono essere altresì riconosciute all’attrice le spese ammontanti complessivamente ad € 10.644, in quanto congrue e, con particolare riguardo alla spesa sostenuta per la consulenza di parte, necessarie per la trattativa con la compagnia di assicurazione.
Ne consegue che il danno non patrimoniale complessivamente ed astrattamente liquidabile a favore dell’attrice ammonta dunque ad € 147.977,87 all’attualità.
Da tale somma dev’essere tuttavia scomputato l’importo attualizzato ricevuto a titolo di acconto dall’attore da parte della Compagnia in data 12.05.2021 ovvero € 92.610.
Ne consegue la condanna dei convenuti al pagamento di € 55.367,87 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito.
In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.
Sulla somma così definitivamente riconosciuta sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto (21.01.2021); l’importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto (21.01.2021) e sino alla data del pagamento dell’acconto (12.05.2021) e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale; dalla somma rivalutata alla data dell’acconto deve detrarsi l’acconto medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
La liquidazione del danno patrimoniale a favore dell’att ore.
In primo luogo dev’essere riconosciuto all’attore il valore del motociclo ante sinistro pari ad € 3.000, giusta doc. 20 prodotto, la riparazione rivelandosi antieconomica.
Ancora, dev’essere riconosciuta a favore dell’attore la spesa pari ad € 2.196 sostenuta per la redazione della perizia dinamico ricostruttiva in quanto presumibilmente utile nella fase di trattativa con la compagnia di assicurazione.
Per la medesima ragione, infine, dev’essere riconosciuta all’attore la spesa di € 6.618 quale compenso (congruo considerato il valore della causa) dovuto al suo difensore per l’attività stragiudiziale compiuta ai fini, se non di impedire il contenzioso, quantomeno di ottenere un significativo importo risarcitorio ante causam da parte della Compagnia assicuratrice.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di fram e di danni all’abbigliamento in quanto pregiudizi non provati dall’attore con documenti.
In conclusione, il danno patrimoniale da liquidare a favore dell’attore ammonta ad € 11.814. Sulla somma così definitivamente riconosciuta sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori medi per tutte le quattro fasi del presente giudizio, secondo il criterio del decisum.
Gli oneri di CTU medico-legale e dinamico ricostruttiva come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CTU, e nel rapporto interno, a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
Accerta e dichiara l’esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro oggetto di causa;
Dichiara tenuti e condanna la Compagnia assicuratrice convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di € 55.367,87 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
Dichiara tenuti e condanna la Compagnia assicuratrice convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di € 11.814 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore che liquida in € 672 per esborsi (oltre oneri di CTP per complessivi € 4.720) e in € 14.103 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Pone gli oneri di CTU integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CTU e, nel rapporto interno tra le parti, a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Venezia il 6.09.2025.
Il Giudice Dott. NOME COGNOME