Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13694 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13146-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3891/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 2342/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 22 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 13146/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
ed in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine in virtù dei quali avevano prestato servizio alle dipendenze del Mini stero e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 quantificato in 12 mensilità;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti non essendo rispondenti ad esigenze temporanee ed eccezionali come richiesto dall’ art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e fondata la pretesa risarcitoria, con applicazione del c.d. danno comunitario da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010;
-che, per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
-che la controricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il carattere meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione espressa dalla Corte territoriale;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 36 d.lgs. n. 165/2001, 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 e 32, comma 5, l. n. 183/2010, imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’ecc ezione RAGIONE_SOCIALEa futura stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, erroneamente non considerando la valenza di cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, con esonero dal relativo
risarcimento, che rivestirebbe la sola previsione RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione;
-che il primo motivo risulta infondato essendo la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, per quanto sintetica, idonea ad esprimere le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento del rigetto dei motivi di gravame date, quanto al primo di tali motivi, dal riferimento per relationem al convincimento del primo giudice in ordine all’inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di dar corso alle procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari quale ragione temporanea ed eccezionale legittimante la deroga alla di sciplina sull’impiego flessibile in ambito pubblico, quanto al secondo motivo dal rilievo attribuito al giudicato interno formatosi per mancata impugnazione del capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure in ordine all’illegittimità dei contratti di somministrazione , quanto al terzo dalle ampie argomentazioni su cui ha fondato la ritenuta applicabilità ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del danno RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, l. n. 183/2000;
-che, di contro, il secondo motivo deve ritenersi inammissibile;
-che l’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘asserita stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente è stata sollevata dalla difesa erariale nel corso del giudizio di appello in previsione RAGIONE_SOCIALEa sua successiva attuazione, di fatto, tuttavia, intervenuta a seguito del D.M. 6.12.2018, con decorrenza 1.1.2019 e quindi successivamente alla sentenza d’appello ;
che tanto configura un fatto sopravvenuto rispetto al giudizio d’appello, non deducibile in questa sede per le ragioni già precisate da questa Corte con la sentenza n. 30555/2022 cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e
richiamandone la motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att.
cod. proc. civ.;
– che, trattandosi di eccezione di merito e non di mera difesa, tale essendo il dedurre che la successiva stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente (fatto) avrebbe l’effetto giuridico di impedire, modificare o estinguere il diritto al risarcimento per equivalente economico del c.d. danno comunitario da abuso nelle assunzioni precarie, ma altresì di eccezione in senso lato e non legittimandosi alcuna deroga perché quello su cui si basa l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale sarebbe un fatto sopravvenuto, ostandovi il dirimente rilievo che nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori , neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), fatti che a loro volta non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.);
– che le suddette considerazioni tanto più rilevano nella presente controversia atteso che la stabilizzazione non determina alcun automatico effetto giuridico né sulla domanda né sulla disciplina del rapporto controverso, che ha pur sempre bisogno RAGIONE_SOCIALEa mediazione d’una ulteriore verifica in punto di fatto circa l’essere o meno l’eccepita stabilizzazione del lavoratore causalmente connessa con l’abuso di assunzioni a termine (sui limiti e sui presupposti RAGIONE_SOCIALE‘efficacia riparatoria RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione cfr. Cass. n. 15240/2021, 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass. n. 6935/2018) così da risultare essere stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento economico del c.d. danno comunitario;
che, pertanto, l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE ricorrente può essere intesa soltanto come mera (inammissibile) sollecitazione a riaprire una fase istruttoria ormai definitivamente chiusa dopo la pronuncia d’appello;
-che il ricorso va dunque rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza, stante il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda avanzata con la memoria ex art. 380 bis di condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, ultimo comma, c.p.c. stante l’insussistenza di un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali ;
-che non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEa Stato, che mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex aliis , Cass. n. 17361/2017)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.3.2024