Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9855 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2830/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Centrale dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato all’indirizzo digitale PEC EMAIL.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
COGNOME NOME, LABOLLITA ANTONELLA, COGNOME NOME
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 282/2017 depositata il 11/07/2017, RG 557/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 282 dell’11 luglio 2017, ha deciso sulle impugnazioni, poi riunite, proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso le sentenze emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Brescia.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 279/2016 aveva rigettato il ricorso depositato il 1° aprile 2014 da NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con inquadramento nella posizione C4, volto ad ottenere la condanna dell’Ente ad assegnargli una delle due posizioni organizzative già oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda presentata in relazione al bando di selezione del 18 gennaio 2012, emesso dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché la condanna al risarcimento del danno pari alla perdita dell’indennità di posizione organizzativa nel periodo gennaio 2013/giugno 2014, oltre al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE titolarità del ruolo organizzativo o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance .
Il Tribunale di Brescia, premesso che il medesimo Tribunale con sentenza del 20 settembre 2013, aveva già riconosciuto al COGNOME il risarcimento del danno per il periodo marzo-dicembre 2012 derivato dall’attribuzione delle posizioni organizzative in que stione ai funzionari C3 NOME COGNOME ed NOME COGNOME, affermava di non potersi
pronunciare sulle nuove domande proposte dal lavoratore, perché coperte da giudicato sfavorevole o perché costituRAGIONE_SOCIALE riproposizione di quelle già svolte nel precedente giudizio.
Il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 271 del 2016 aveva respinto il ricorso, depositato il 20 giugno 2014, con il quale NOME COGNOME, anch’essa dipendente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, posizione C4, aveva chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE all’assegnazione RAGIONE_SOCIALE posizione organizzativa oggetto del medesimo bando, la condanna al risarcimento del danno, pari alla perdita dell’indennità di posizione organizzativa nel periodo marzo 2012/giugno 2014, formulando nel resto le medesime domande proposte da NOME COGNOME.
Il Tribunale dopo aver precisato che oggetto del giudizio risultava essere la posizione organizzativa ‘Supporto Area legale e gestione contenzioso sede’ assegnata alla funzionaria C3 NOME COGNOME, affermava che il ricorso non poteva in ogni caso essere accolto, dal momento che la ricorrente aveva ottenuto un punteggio inferiore al collega NOME COGNOME, che aveva presentato domanda per la stessa posizione organizzativa.
I lavoratori impugnavano in appello le rispettive sentenze, deducendone l’erroneità.
4.1. La Corte d’Appello, riuniti i giudizi, nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, premetteva quanto segue:
il 18 dicembre 2012 era stato pubblicato il bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa (P.O.), che prevedeva un ordine di colloqui in forza del quale i candidati con inquadramento C5/C4 venivano convocati prima, e i candidati con inquadramento C3 ‘verranno convocati qualora a completamento dei colloqui con i candidati C5/C4 risultino posizioni vacanti’.
Il 27 dicembre 2012 il COGNOME presentava domanda per due posizioni organizzative ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sede’ e ‘Supporto Area legale e gestione contenzioso sede’.
Il 28 febbraio 2012 si svolgevano i colloqui per i funzionari C5/C4. Il 15 marzo 2012, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comunicava l’attribuzione degli incarichi e il calendario dei colloqui dei candidati C3 per le posizioni non assegnate.
Il 27 marzo 2012 la P.O. ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sede ‘ era attribuita a NOME COGNOME, e la P.O. ‘ Supporto area legale e gestione contenzioso sede ‘ ad NOME COGNOME, entrambe funzionarie C3.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2013, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 91 del 20 febbraio 2014, accertava che NOME COGNOME, unico funzionario C5/C4 che aveva presentato domanda per le due P.O., aveva diritto all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE P.O., e condannava l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patrimoniale, pari alla perdita dell’indennità da P.O. relativamente al periodo marzo-dicembre 2012, rigettando le ulteriori domande di risarcimento danni per perdita di chance e di danno all’immagine.
Le suddette posizioni organizzative in data 4 gennaio 2013 e in data 19 dicembre 2013 venivano prorogate, dapprima sino a dicembre 2013 e poi sino a giugno 2014.
4.2. Tanto premesso, la Corte d’Appello, con la sentenza in esame , ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 4.990,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
4.3. In relazione alla posizione di NOME COGNOME, il giudice di appello ha rilevato che con il ricorso introduttivo il lavoratore aveva dedotto l’illegittimità delle proroghe per le stesse ragioni RAGIONE_SOCIALE
illegittimità del conferimento RAGIONE_SOCIALE P.O., e aveva chiesto la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad assegnargli una delle due posizioni organizzative, al pagamento dell’indennità di P.O. per il periodo oggetto delle due proroghe, al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE titolarità di ruolo organizzativo, sempre con riguardo al periodo delle proroghe, o in via subordinata al risarcimento del danno da perdita di chance .
Ha rilevato che non vi erano ostacoli all’esame RAGIONE_SOCIALE domanda, in quanto era nuova rispetto al precedente giudizio che riguardava il periodo sino al 31 dicembre 2012.
4.4. Il giudice di appello ha confermato quanto già statuito riguardo all’illegittimità del mancato conferimento RAGIONE_SOCIALE posizione organizzativa.
Quanto alle proroghe, riteneva che l’illegittimo conferimento RAGIONE_SOCIALE P.O. viziasse anche la prima proroga in quanto automatica, mentre la successiva proroga era legittima in quanto conseguente alla valutazione delle funzionarie, che erano state confermate nella P.O. per il periodo 1° gennaio 2014- 30 giugno 2014.
4.5. Dunque, atteso che il ricorso era stato depositato ad aprile, quando la prima proroga si era consumata, la domanda poteva essere accolta solo con riguardo alla condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE indennità di P.O. a titolo risarcitorio per il periodo gennaio/dicembre 2013, nella misura di euro 4.990,00 non contestato.
Veniva rigettata la domanda di riconoscimento di ruolo organizzativo, che presupponeva l’effettivo svolgimento dell’incarico, con valutazione dei risultati e delle attività.
Anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance veniva rigettata per carenza di allegazione e prova, anche solo presuntiva, dei fatti idonei a dimostrate l’effettiva perdita di possibilità di miglioramRAGIONE_SOCIALE lavorativi derivata dalla mancata attribuzione RAGIONE_SOCIALE P.O.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE articolato in due motivi
Resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 del CCNL per il personale del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli anni 19982001; degli artt. 16 e 17 del CCNL per il personale del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli anni 20062009; dell’art. 1362, cod. civ., in relazione agli articoli 3 e 7 del CCNL 2006, agli artt. 5 e 6 del bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa per la Regione RAGIONE_SOCIALE indetto il 18 gennaio 2012, nonché in relazione agli articoli 6 ed 8 RAGIONE_SOCIALE Circolare RAGIONE_SOCIALE n. 2 del 4 gennaio 2001, e all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE circolare RAGIONE_SOCIALE n. 188 del 2001, tutti in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha prospettato che le argomentazioni esposte dalla Corte d’Appello nella sentenza n. 91 del 2014, ricorsa per cassazione, sull’illegittimo conferimento in origine RAGIONE_SOCIALE P.O, richiamata nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, sarebbero erronee.
Il lavoratore nel colloquio non aveva conseguito il punteggio previsto, e non era fondato l’assunto che avrebbe avuto diritto a conseguire la P.O. in ragione dell’inquadramento in C5.
A sostegno delle proprie argomentazioni l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiama le disposizioni contrattuali indicate nella rubrica del motivo, che evidenziano che il conferimento delle P.O. è riservato alla platea dei dipendRAGIONE_SOCIALE appartenRAGIONE_SOCIALE all’Area C ed è oggetto di una facoltà dell’Ente
modulata sulla valutazione di dati attitudinali e professionali. Richiama anche il bando di concorso e le Circolari RAGIONE_SOCIALE di cui alla rubrica.
2. Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (richiamato nel ricorso) in relazione alla sentenza n. 91 del 2014 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Brescia, che accoglieva nei termini sopra esposti la domanda proposta dal lavoratore rispetto al mancato conferimento RAGIONE_SOCIALE P.O. di cui al bando del 18 dicembre 2012, è stato deciso da questa Corte con l’ordinanza n. 10859 del 2020.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestava la correttezza RAGIONE_SOCIALE interpretazione adottata dalla Corte territoriale limitandosi ad argomentare la preferenza per una interpretazione diversa, in astratto o sulla base RAGIONE_SOCIALE mera estrapolazione di alcune parole dal testo del bando, senza ancorare tali argomentazioni allo specifico testo dell’atto interpretato. In tal modo la censura si riduce alla contrapposizione di un significato negoziale ad un altro piuttosto che nella denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione dei criteri legali di interpretazione.
Pertanto, sull’illegittimità del mancato conferimento RAGIONE_SOCIALE P.O. e sulla condanna al risarcimento del danno si è formato giudicato esterno che risulta dal tenore RAGIONE_SOCIALE ordinanza n. 10859 del 2020 di questa Corte.
L’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elemRAGIONE_SOCIALE normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti,
conformemente al principio del ” ne bis in idem “, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità RAGIONE_SOCIALE decisione (v., Cass. 168 47del 2018).
Va rilevato che nei rapporti di durata, a cui può essere assimilata la presente vicenda, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanRAGIONE_SOCIALE del rapporto, con esclusione di quelli variabili (cfr., Cass. n. 17223 del 2020, n. 10420 del 2023).
Si ricorda inoltre, sia pure fattispecie diversa, che (Cass. 28386 del 2021) l a domanda con la quale l’attore, premettendo l’esistenza di una sentenza passata in giudicato sulla medesima azione, ne denunci l’erroneità e l’ingiustizia per ragioni non idonee a consRAGIONE_SOCIALEre l’impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa pr onuncia, si traduce in un’istanza di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE validità di quella sentenza non prevista dall’ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel merito in conseguenza dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da improponibilità rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Nella specie viene in rilievo lo stesso fatto costitutivo oggetto RAGIONE_SOCIALE decisione passata in giudicato, di talché il vincolo del giudicato trova applicazione con riguardo all’accertamento dell’illegittimità dell’originario mancato conferimento ad NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE P.O., e come correttamente affermato dalla Corte d’Appello a ciò consegue l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE prima proroga automatica RAGIONE_SOCIALE P.O.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724 del 1994.
Si denuncia la sentenza di appello per aver condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria in cumulo sulla sorte liquidata a titolo di differenze retributive.
4. Il motivo è fondato e va accolto.
Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALE l. n. 724 del 1994, per gli emolumRAGIONE_SOCIALE di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa RAGIONE_SOCIALE previsione generale dell’art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell’utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (v., Cass. 13624 del 2020).
La sentenza di appello va cassata sul punto e decidendo nel merito, non occorrendo altri accertamRAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE va condannato al pagamento sull’importo capitale già riconosciuto di euro 4.990,00 RAGIONE_SOCIALE maggior somma tra rivalutazione e interessi.
Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del CCNL per il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE per gli anni 20062009; dell’art. 1362, cod. civ., in relazione all’art. 17 del CCNL del 2006, dell’art. 6 del bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa per la Regione RAGIONE_SOCIALE indetto il 18 dicembre 2012 e del messaggio HERMES n. 28021 del 19 dicembre 2013. Tutti in relazione all’art. 360, n. 3, pe r avere la Corte d’Appello affermato che il diritto al risarcimento azionato dal dottCOGNOME poteva riconoscersi solo per il periodo 1° gennaio 2013 -31 dicembre 2013, oggetto RAGIONE_SOCIALE prima proroga delle posizioni organizzative per cui era giudizio, e non per il successivo periodo dal 1° gennaio 2014, in quanto in detto
secondo caso, la proroga dell’assegnazione delle posizioni organizzative essendo non automatica, bensì conseguenza di una procedura di selezione, non rappresentava un continuum rispetto all’originaria assegnazione in violazione del diritto del dottor COGNOME.
Viene dunque censurata la statuizione relativa al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria in relazione alla seconda proroga.
Il motivo è inammissibile, in quanto si fonda sul messaggio NUMERO_DOCUMENTO del 19 dicembre 2013, nonché sul bando di selezione, la cui interpretazione non è contestata con esplicitazione delle regole ermeneutiche violate, limitandosi il ricorrente a richiamare genericamente l’art. 1362, cod. civ.
È principio più volte affermato da questa Corte che l’interpretazione degli atti negoziali, a cui vanno ricondotti gli atti in questione, traducendosi in una operazione di accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà dei contraRAGIONE_SOCIALE, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., oppure nei limiti dell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (si v., Cass., n. 14355 del 2016).
Nella sostanza, dunque, viene contestato l’accertamento RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, chiedendosene una rivalutazione inammissibile in sede di legittimità, senza censurare l’interpretazione degli atti negoziali effettuata dal giudice di secondo grado. Né sono allegati o ne è indicato, in modo circostanziato, il luogo produzione in giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla mancata allegazione e prova del danno da perdita di chance , in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. La Corte d’Appello ha escluso il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno per perdita di chances per difetto di allegazione e prova, nonostante la stessa Corte abbia dato atto del fatto che il COGNOME aveva allegato e provato il danno in termini curriculari derivante dalla mancata assegnazione RAGIONE_SOCIALE posizione organizzativa.
Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie che la Corte d’Appello ha condotto facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda che (cfr., Cass., n. 1884 del 2022) in tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di ” chance “, che va riconosciuto, come RAGIONE_SOCIALEtà patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e RAGIONE_SOCIALE natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma RAGIONE_SOCIALE mera possibilità di conseguirlo.
Con il terzo motivo di ricorso è censurata la statuizione che ha affermato il difetto di allegazione e prova, atteso che il ricorrente si era limitato ad osservare che nel bando oggetto di causa venivano attribuiti 2 punti, per ogni anno o porzione di anno superiore a 6 mesi di titolarità di P.O., mentre da tale circostanza si poteva desumere la futura utilità RAGIONE_SOCIALE P.O. di cui si tratta.
10. Il motivo è inammissibile.
È a pplicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione RAGIONE_SOCIALE legge costituzionale, ‘in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, non ravvisabile nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALE motivazione’, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomRAGIONE_SOCIALE sviluppati dalla parte a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria tesi.
Va anche rilevato che l”omesso esame’ va riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis , Cass., n. 2268 del 2022).
Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure che, come quelle articolate dalla ricorrente, nella sostanza sono volte a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione RAGIONE_SOCIALE maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e decidendo nel merito condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento sull’importo capitale già riconosciuto di euro 4.990,00 RAGIONE_SOCIALE maggior somma tra rivalutazione e interessi.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ferme le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito effettuata dalla sentenza di appello.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e decidendo nel merito condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento sull’importo capitale già riconosciuto di euro 4.990,00 RAGIONE_SOCIALE maggior somma tra rivalutazione e interessi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ferme la statuizione sulle spese dei giudizi di merito effettuata dalla sentenza di appello.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio