Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34156 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 34156 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE per il PIEMONTE, con ordinanza n. 1337/2024 depositata il 27/12/2024, nella causa tra:
COGNOME NOME, PENT NOME;
– ricorrenti non costituiti in questa fase –
contro
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO, RAGIONE_SOCIALE;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale c hiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, dichiari la competenza del giudice ordinario .
La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini di cui appresso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, esposto di avere intrapreso opera di rifacimento della copertura d’un immobile di loro proprietà confidando nella legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Villar Focchiardo e che il Tribunale di Torino, adito dai vicini, li aveva condannati alla rimessione in pristino, a risarcire il danno e a rimborsare alla controparte le spese di lite, convennero in giudizio l’anzidetto Comune perché fosse condannato a risarcirli del danno procurato per aver fatto legittimo affidamento sulla legittimità del rilasciato permesso di costruire;
Con la sentenza declinatoria della giurisdizione il Tribunale di Torino, partendo dall’ipotesi generale della domanda di risarcimento avanzata dal privato, laddove da un provvedimento amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica, dichiarato illegittimo, e perciò annullato, gli sia derivato danno, sostiene che <>.
Né, secondo il Giudice declinante, la disapplicazione ad opera del giudice civile avrebbe potuto in alcun modo assimilarsi all’annullamento, trattandosi di accertamento valevole solo ‘inter partes’ e inidoneo ad avere la stabilità del giudicato.
Il T.A.R. Piemonte, davanti al quale il processo era stato riassunto, solleva conflitto negativo di giurisdizione, affermando la giurisdizione del G.O.
2.1. Questi, in sintesi, gli argomenti posti a sostegno dell’ordinanza:
-il ‘petitum sostanziale’, apprezzato in funzione della ‘causa petendi’, fondava la pretesa di risarcimento sull’asserita violazione da parte della pubblica amministrazione dell’affidamento del privato, fonte di danno extracontrattuale;
una tal domanda, non <> (l’ordinanza cita S.U. nn. 17323/2024, 13964/2024, 13191/2024 e 156/2023);
-non era condivisibile l’affermazione per la quale l’azione risarcitoria era condizionata al previo annullamento del provvedimento favorevole o alla sua disapplicazione da parte del g.o., poiché <>.
Il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, ha depositato le sue conclusioni scritte.
Deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del ‘petitum formale’, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del ‘petitum sostanziale’, da individuarsi con riguardo alla ‘causa petendi’ ed al rapporto dedotto in giudizio,
oggetto di accertamento giurisdizionale (S.U. n. 2368, 24/01/2024, Rv. 670005, da ultimo).
Nel caso in esame, come evidenziato dal Giudice remittente, la pretesa risarcitoria si fonda sulla violazione della regola del ‘neminem laedere’ procurata dalla lesione del legittimo affidamento del privato nell’agire legittimo della pubblica amministrazione.
Si è, tuttavia, anche avuto modo d’inquadrare l’ipotesi, valorizzando il fatto della peculiarità del rapporto tra il privato e la RAGIONE_SOCIALE, nella categoria della c.d. responsabilità ex lege da ‘contatto sociale’, riconducibile all’art. 1173 cod. civ.
Queste Sezioni unite, con giurisprudenza largamente uniforme dal 2011 in poi (fra le tante, S.U. nn. 6594/2011, 6595/2011, 6596/2011, 17586/2015, 19171/2017, 32365/2018, 6885/2019, 17586/2021), partendo dal presupposto che il diritto al risarcimento del danno non può costituire materia assegnata alla giurisdizione amministrativa, scaturendo, invece, dalla lesione di un diritto soggettivo da parte della PRAGIONE_SOCIALE, non solo collegato a comportamenti materiali (il che è ovvio), ma anche alle conseguenze dell’agire amministrativo illegittimo, che, come nel caso che qui viene prospettato, abbia frustrato le legittime aspettative che il privato nutriva sulla legittimità di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica.
Orientamento, questo, che, con la sentenza n. 2175/2023, ha superato le osservazioni contrarie mosse dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 20/2021), la quale aveva sostenuto che si verta in pur sempre in materia di lesione di un interesse legittimo del quale debba conoscere il G.A.
Infatti -come spiega, da ultimo, la sentenza n. 26080, 25/9/20225, che ha risolto questione di giurisdizione discussa all’udienza pubblica del 24/6/2025 -<>.
In tal caso, coesistono, quindi, in capo al medesimo soggetto due sfere giuridiche tutelabili, una d’interesse legittimo e l’altra di diritto soggettivo.
Or poiché alla giurisdizione esclusiva si appartiene la tutela di entrambe le situazioni soggettive, <> (orientamento, questo,
affermato dalla citata sentenza n. 26080/2025, che ha rivisto la giurisprudenza precedente, valorizzando i mutamenti normativi intervenuti con il d. l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020, che ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 1 della l. n. 241/1990 e, da ultimo, con l’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023).
Per contro, non emergono ragioni apprezzabili per sottrarre alla giurisdizione del G.O. la cognizione dell’azione risarcitoria, scaturita dall’affidamento incolpevole del privato, al di fuori delle previsioni di giurisdizione esclusiva.
Poiché nel caso in esame la lesione dell’affidamento prospettato dal privato concerne il rilascio di un permesso di costruire, successivamente disapplicato dal giudice civile, evidentemente perché giudicato illegittimo, sulla scorta di quanto sopra precisato deve affermarsi la giurisdizione amministrativa, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, lettera f), cod. proc. amm.
5. La natura officiosa del procedimento esclude regolamento delle spese.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il giorno 8 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME