Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29000/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cancello RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al controricorso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1263/2019, depositata in data 6/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11 /2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, quale proprietario del fondo sito nel RAGIONE_SOCIALE di Cancello e RAGIONE_SOCIALE, identificato in catasto alla partita n. 4444, foglio 19, particella n. 5007, proponeva azione di reintegrazione e/o manutenzione nel possesso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE suddetto, con ricorso depositato il 4/12/2000, assumendo che l’ente aveva effettuato in data 21/2/2000 l’occupazione illegittima del fondo, in virtù di decreto di occupazione n. 50 del 9/2/1999.
Il RAGIONE_SOCIALE, dunque, aveva intrapreso la procedura espropriativa con l’emanazione di una dichiarazione di pubblica utilità, senza poi emettere il successivo decreto di esproprio.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Cancello RAGIONE_SOCIALE che, per quel che ancora qui rileva, contestava l’insussistenza dei presupposti per l’azione di reintegrazione nel possesso, ritenendo comunque maturata l’occupazione appropriativa.
Con ordinanza del 6/4/2004 il tribunale reputava sussistere la giurisdizione del giudice ordinario e disponeva la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio.
Svolta l’attività istruttoria attraverso l’assunzione di prova testimoniale e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale, con sentenza n. 1122 del 2011, depositata l’8/4/2011, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, pur ritenendo fondata la domanda di reintegrazione nel possesso in presenza di un’occupazione illegittima da parte del RAGIONE_SOCIALE, negava però «la tutela in forma specifica per sopravvenuta irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell’opera pubblica».
Il tribunale, così, riconosceva al ricorrente, in luogo della reintegrazione in forma specifica, il diritto al risarcimento dei danni per la perdita del godimento del suolo. Tale danno veniva quantificato attraverso le conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio (CTU), considerando il valore venale del terreno.
In particolare, il CTU quantificava in euro 50.000,00 il costo per la demolizione delle opere realizzate ed in euro 550.160,00 il valore del fondo ripristinato nello stato primitivo.
Proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE deducendo:1) difetto di giurisdizione;2) inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione risarcitoria; 3) erronea determinazione del quantum debeatur .
Si costituiva in appello l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato, chiedendo «nel caso di ritenuta inammissibilità della domanda risarcitoria di errata quantificazione del valore del suolo, la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’area illegittimamente occupata, previo ripristino della stessa, ovvero alla corresponsione
dell’equivalente economico necessario ad effettuare il ripristino, oltre al risarcimento del danno subito per la illegittima occupazione».
6. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1263/2019, depositata il 6/3/2019, accoglieva l’appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall’RAGIONE_SOCIALE «con annullamento, per l’effetto, della statuizione di condanna del RAGIONE_SOCIALE».
In motivazione la Corte territoriale evidenziava, per quel che ancora qui rileva, che doveva essere accolto il secondo motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva sostenuto «l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda risarcitoria in quanto non oggetto del ricorso possessorio, in cui era stata chiesta solo la restituzione del fondo, e tardivamente introdotta nel corso del giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE in via subordinata in occasione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, tardività sempre e tempestivamente eccepita da essa appellante».
Ad avviso della Corte d’appello era erronea l’affermazione contenuta nella sentenza di prime cure in base alla quale «la domanda di risarcimento in forma generica per il perduto godimento del possesso della stradella non costituisce domanda nuova e come tale inammissibile, ma domanda inclusa in quella originaria di reintegrazione in forma specifica la quale viene a sostituirsi a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene».
Tale principio, per la Corte territoriale, benché astrattamente condivisibile «qualora fosse stato richiesto risarcimento del c.d. danno possessorio», ossia del «pregiudizio connesso direttamente alla perdita del godimento (possesso) del bene», mal si attagliava alla diversa ipotesi in cui veniva richiesto «il danno da perdita del
bene, che afferisce al diverso profilo del venir meno del diritto di proprietà della res ».
Nel caso in esame, per il giudice di secondo grado, la domanda di risarcimento del danno era relativa alla perdita del bene, fondata sulla richiesta di pagamento del controvalore del fondo irreversibilmente trasformato che aveva senz’altro «natura creditoria» e costituiva, dunque, «domanda nuova, in quanto estranea al petitum ed alla causa petendi possessoria, non proposta nel ricorso possessorio e quindi inammissibile perché tardivamente avanzata in corso di causa senza accettazione del contraddittorio da parte del RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto – prosegue la Corte territoriale – l’RAGIONE_SOCIALE nell’atto introduttivo del processo non aveva richiesto il risarcimento dei danni da mancata restituzione del fondo, anzi aveva insistito «per la restituzione del fondo e per il ripristino, ribadendo tale richiesta anche con l’appello incidentale condizionato».
Solo in sede di giuramento del CTU, il ricorrente aveva richiesto di «quantificare il danno subito dall’RAGIONE_SOCIALE», senza però specificare «la natura del danno paventato».
Una formulazione chiara della domanda di risarcimento del danno era stata proposta «soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado».
Per quel che qui ancora rileva, restava assorbito il terzo motivo d’appello del RAGIONE_SOCIALE in relazione all’erronea determinazione del quantum , mentre era inammissibile l’appello incidentale condizionato articolato dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto generico, senza alcuna critica delle ragioni poste a fondamento della statuizione del tribunale di prime cure, che aveva rigettato la domanda di reintegrazione in forma specifica, quindi in violazione dell’art. 342 c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Cancello e RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1168 c.c., art. 2058 c.c., art. 2933 c.c. e art. 112 c.p.c.».
Il giudice d’appello ha affermato che la domanda di risarcimento in forma generica avanzata dal ricorrete, per il perduto godimento del possesso della stradella, costituisce domanda nuova, in quanto tesa al conseguimento, non «alla perdita del godimento (possesso) del bene (corrispondente alle diverse potenzialità del bene quale possessore)», ma «al danno da perdita del bene, che afferisce al diverso profilo del venir meno del diritto di proprietà».
In realtà, è pacifico che il terreno dell’RAGIONE_SOCIALE è stato illegittimamente occupato ed irreversibilmente trasformato con la realizzazione di una villa comunale.
Sulla illegittimità dell’occupazione e dell’irreversibile trasformazione si è ormai formato il giudicato.
Tuttavia, dinanzi a tali elementi pacifici, il tribunale non ha disposto la reintegrazione nel possesso «in ragione della realizzazione delle opere».
Pertanto, il tribunale ha applicato l’art. 2058, secondo comma, c.c., in base al quale il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, «se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».
Per giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l’applicabilità dell’art. 2058 c.c., nel caso di azioni volte a far valere uno di tali
diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi (si citano Cass. n. 104 4/9/2016 e Cass., n. 1607 del 2017), salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio dell’economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, secondo comma, c.c.
Tuttavia, la verifica della sussistenza o meno di tale ultima ipotesi non richiede che la parte obbligata assuma l’iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi piuttosto dell’oggetto di eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice.
Il ricorrente, dunque, non aveva alcun onere di formulazione della domanda di risarcimento per equivalente.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1168 c.c., art. 2058 c.c., art. 703 c.p.c. e art. 112 c.p.c.».
Il Tribunale ha dichiarato la fondatezza della domanda dell’attore avendo accertato, anche tramite CTU, la illegittimità dell’occupazione e la realizzazione delle opere.
Proprio la realizzazione delle opere ha impedito al Tribunale di emettere il provvedimento di reintegrazione nel possesso, «sostituendo d’ufficio la tutela in forma specifica alla tutela per equivalente».
Il Tribunale ha anche ritenuto che la domanda di risarcimento in forma generica per il perduto godimento del possesso non costituiva domanda nuova, ma una «domanda inclusa in quella originaria di reintegrazione in forma specifica alla quale viene a sostituirsi a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene».
Trattasi, allora, di «tutela per equivalente» di natura compensativa (si cita Cass. n 25241 del 2006).
Per il ricorrente, quindi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente,
anziché in forma specifica come domandato dall’attore, costituendo il risarcimento per equivalente un « minus » rispetto al risarcimento in forma specifica «intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che pronunci d’ufficio la condanna risarcimento per equivalente» (si cita Cass. n. 1361 del 2017).
È errata, quindi, la distinzione operata dalla Corte d’appello tra danno possessorio e danno da perdita del bene.
In realtà, poiché il tribunale ha negato la reintegrazione nel possesso, essendo intervenuta l’irreversibile trasformazione della cosa, ciò ha comportato la definitiva perdita del possesso del bene.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni rappresenta un minus rispetto alla reintegra il possesso ed è «ricompresa nella domanda di restituzione».
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 703 c.p.c. e 183 c.p.c.».
Dinanzi alla domanda di reintegrazione nel possesso il RAGIONE_SOCIALE si è opposto senza negare, però, né l’occupazione né la realizzazione delle opere. Anzi, il RAGIONE_SOCIALE ha affermato l’occupazione appropriativa («in ogni caso è maturata l’occupazione appropriativa»).
Per tale ragione il tribunale non ha concesso la reintegrazione nel possesso.
All’udienza del 21/1/2005, fissata per la trattazione ex art. 183 c.p.c., dopo il rigetto del ricorso possessorio, il difensore dell’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione della CTU per la quantificazione del danno.
Pertanto, dovrebbe applicarsi l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità per cui, poiché il processo possessorio è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata nel ricorso introduttivo, «può essere, comunque, ancora avanzata all’udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale (si cita Cass. n. 51 5/4/2019).
Pertanto, ove non si voglia aderire alle interpretazioni suggerite dai motivi precedenti, comunque il ricorrente ha tempestivamente ritualmente formulato la propria domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 6 CEDU e dell’art. 42bis del d.p.r. n. 327 del 2001».
Dal 1999 l’RAGIONE_SOCIALE non ha la disponibilità del bene, mentre il RAGIONE_SOCIALE di Cancello ed RAGIONE_SOCIALE detiene ed utilizza il terreno.
Tale indisponibilità consegue al rigetto del ricorso possessorio, a cui il tribunale ha sostituito il risarcimento per equivalente.
La Corte d’appello di Napoli, invece, ha negato entrambe le tutele, sia la reintegrazione nel possesso, sia il risarcimento del danno, «pur confermando la fondatezza della domanda e l’illegittimità dell’occupazione».
Una tale condotta viola il disposto dell’art. 6 CEDU per il principio ivi enunciato dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 346 c.p.c.».
La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale in quanto generico.
Il tribunale ha riconosciuto all’RAGIONE_SOCIALE il risarcimento in forma generica in sostituzione al bene, ritenuto non più disponibile.
Tale decisione, ad avviso del ricorrente, «sembra integrare gli estremi della omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione».
Si dovrebbe applicare il principio per cui ove il giudice di primo grado, dopo aver compiutamente istruito la causa, ha pronunciato soltanto in punto di legittimazione, omettendo qualsiasi statuizione sul merito, la riproposizione della domanda di merito formulata nelle conclusioni è sufficiente a soddisfare l’onere imposto dall’art. 300 alle c.p.c. «non essendo necessaria la trascrizione delle difese spiegate e delle istanze illustrate in primo grado che devono intendersi implicitamente richiamate».
Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c.».
La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale in quanto generico.
In realtà, ad avviso del ricorrente, il RAGIONE_SOCIALE ha introdotto il giudizio di appello con atto spedito per la notifica in data 23/5/2012, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012, entrato in vigore a decorrere dall’11 settembre 2012, che ha riformulato l’art. 342 c.p.c.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE deduce che «la censura formulata dall’odierno ricorrente appare più che idonea ad individuare la parte della sentenza della quale lo stesso chiedeva la riforma e alcuna critica ulteriore poteva essere formulata».
I motivi primo, secondo e terzo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, con assorbimento del quarto motivo.
7.1. Risulta pacificamente dagli atti processuali che l’RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso possessorio il 4/12/2000 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE Cancello RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale, poiché si era verificata ormai l’irreversibile trasformazione del bene, ha rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso, nella fase interinale.
Una volta fissata l’udienza per la trattazione ex art. 183 c.p.c., il ricorrente ha chiesto la quantificazione del danno a mezzo CTU.
Il tribunale, con sentenza n. 1122 dell’8/4/2011, ha rilevato che l’occupazione era risultato illegittima e «la domanda avanzata dalla parte ricorrente risulta fondato».
Ha, quindi, aggiunto che «alcuna reintegra può essere disposta atteso che dalle risultanze della CTU risulta ormai l’irreversibile trasformazione del bene, tenuto conto dell’entità e qualità delle opere effettuate e della stabile destinazione pubblicistica villa comunale, e pertanto l’impossibilità di materiale restituzione».
Con la precisazione da parte del tribunale che «consistendo il danno nella definitiva perdita del possesso del bene e non risultando intervenuto in favore dell’RAGIONE_SOCIALE alcun indennizzo espropriativo, il risarcimento può essere quantificato nell’importo di euro 550.160,00 pari al valore che avrebbe avuto il fondo ripristinato».
7.2. Pertanto, a fronte della domanda iniziale del ricorrente di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione in forma specifica, una volta acclarata l’impossibilità di adempimento da parte del RAGIONE_SOCIALE, per l’intervenuta irreversibile trasformazione del bene, utilizzato come villa comunale, del tutto legittimamente il tribunale ha disposto – in relazione alla perdita del possesso ormai definitiva – il risarcimento per equivalente in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
8. Si è ritenuto, infatti, che non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di restituzione di beni oggetto di compravendita dissimulante una donazione, pronunci d’ufficio una condanna del convenuto al pagamento del loro valore, per il caso in cui essi siano già stati alienati, atteso che la reintegrazione per equivalente rappresenta un surrogato legale della reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che nella domanda diretta al trasferimento del bene può ritenersi implicita la richiesta volta all’acquisizione del suo equivalente pecuniario (Cass., sez. 2, 19/1/2017, n. 1361).
Di particolare rilievo è, poi, la pronuncia di legittimità per cui, in tema di azioni possessorie, non costituisce domanda nuova, perché inclusa nella originaria domanda di reintegrazione in forma specifica del possesso, la successiva richiesta di risarcimento dei danni in forma generica proposta a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene (Cass., sez. 2, 29/11/2006, n. 25241 ove si legge che «infondato è il quinto motivo, avendo il tribunale correttamente motivato che la domanda di risarcimento in forma generica per il perduto godimento del possesso della stradella non costituisce domanda nuova e come tale inammissibile, ma domanda inclusa in quella originaria di reintegrazione in forma specifica alla quale viene a sostituirsi a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene»).
Sempre sulla stessa linea si rinviene la pronuncia di questa Corte n. 1607 del 20/1/2017, per cui, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058, comma 2, c.c., salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di specifica domanda in tal senso, aveva accordato all’originario attore un risarcimento per equivalente dopo avere
accertato, con giudizio non più sindacabile in sede di legittimità, che il bene di sua proprietà ed occupato abusivamente dai convenuti era stato irreversibilmente inglobato nel loro terreno, rendendone impossibile la restituzione. Si legge in motivazione che «è ben possibile, quindi, per il proprietario optare per la tutela risarcitoria: tutela che il giudice del merito ha accordato dopo avere sottolineato che il bene occupato dai convenuti è stato irreversibilmente inglobato nel terreno di questi ultimi e che ne è, materialmente concretamente, impossibile la restituzione».
Tra l’altro, si è anche specificato che «l’affermazione, da parte della Corte d’appello, dell’irreversibile trasformazione del fondo oggetto di causa integra valutazione di merito, operata dal giudice a quo tenendo conto dello stato dei luoghi, non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del denunciato vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 956 e 2058 c.c.».
Pertanto, in tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall’attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un ” minus ” rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d’ufficio una condanna al risarcimento per equivalente (Cass., sez. 2, 8/1/2013, n. 259; cass., sez. 3, 13/5/2021, n. 12957).
Particolarmente chiara è, poi, la recente pronuncia di questa Corte, che ha ritenuto che l’attribuzione al danneggiato del
risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d’ufficio, nell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un ” minus ” rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l’art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta (Cass., sez. 2, 30/4/2021, n. 11438; Cass., n. 15875/2013; Cass., sez. 2, 18/1/2002, n. 552).
Può aggiungersi che la richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione (‘ emendatio ‘), e non mutamento (‘ mutatio “), della domanda di reintegrazione in forma specifica – così statuendo, la S.C. ha ritenuto ammissibile la richiesta, proposta nel corso del giudizio, con la quale la parte attrice, abbandonando l’originaria domanda di riparazione in forma specifica dei gravi difetti di costruzione di un immobile ai sensi dell’art. 1669 c.c., aveva chiesto il pagamento delle somme necessarie alla loro eliminazione – (Cass., sez. 2, 16/5/2017, n. 12168). Tale semplice emendatio è consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass., n. 22223 del 2014).
In sostanza, l’originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contiene, in origine, in nuce , la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene sia stato irreversibilmente trasformato.
Si è anche affermato che, proposta in primo grado dal danneggiato domanda di reintegrazione in forma specifica, può essere invocato in appello il risarcimento per equivalente, trattandosi di riduzione della domanda originaria, ove restino immutati i fatti le circostanze poste a fondamento di quest’ultimo (Cass., n. 5398 del 1984).
Resta assorbito il quarto motivo, in ragione dell’accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione.
Sono inammissibili, invece, per difetto di autosufficienza i motivi quinto e sesto di ricorso, relativi alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale articolato dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di prime cure che, pur avendo accolto la domanda di risarcimento del danno in forma generica, aveva però rigettato la domanda del danno in forma specifica per la restituzione del terreno.
Infatti, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dell’atto di appello incidentale condizionato, per far comprendere a questa Corte se dal tenore dello stesso fosse evincibile una critica specifica alla sentenza del tribunale.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo, secondo e terzo di ricorso; dichiara assorbito il quarto; dichiara inammissibili i motivi quinto e sesto; cassa la sentenza impugnata, in ordine ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente NOME COGNOMENOME COGNOME