Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4291  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
Oggetto: Responsabilità civile – diffamazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24396/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, come da procura  speciale  in  calce  al  ricorso,  domiciliato  ex  lege  in  ROMA,  presso  la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME ,  rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al controricorso, domiciliato ex lege in ROMA, presso  la  CANCELLERIA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  di  CASSAZIONE,  INDIRIZZO  (PEC: EMAIL);
-resistente –
CC 13 dicembre 2023
Ric. n. 24396/2021
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
depositata il 24/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con ricorso ex art 702 cod. proc. civ. del dicembre 2016 proposto dinanzi  al  Tribunale  di  AVV_NOTAIO,  NOME  COGNOME,  odierno resistente, deduceva di essere rimasto vittima del reato di calunnia e di diffamazione  commesso  da  NOME  COGNOME,  odierno  ricorrente,  con conseguenti danni (morale e non patrimoniale) di cui chiedeva essere risarcito nella misura di € 52.000,00 .
Esponeva in particolare che: all’epoca dei fatti , ovvero prima di essere nominato nel 2016 AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Aggiunto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Questura di AVV_NOTAIO e di ricoprire la carica di dirigente del Commissariato RAGIONE_SOCIALE, aveva prestato servizio, in qualità di funzionario dirigente RAGIONE_SOCIALE‘ufficio porto d’armi presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la stessa Questura; nell’agosto del 2015, COGNOME, anch’egli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Aggiunto RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO, aveva presentato la domanda per il rinnovo del porto d’armi ‘uso caccia’ , per la quale, gli venne chiesto di integrare la documentazione con la certificazione medica, prescritta dalla legge, attestante l’assenza di patologie psichiche e mentali a carico del richiedente; – detta richiesta era apparsa al COGNOME superflua in quanto – a suo dire – egli era esonerato dalla certificazione medica in virtù del fatto di essere un funzionario di Pubblica Sicurezza; RAGIONE_SOCIALEa pratica del COGNOME era stato prontamente informato il Dirigente RAGIONE_SOCIALEa P.A.S.I., dott.AVV_NOTAIO NOME, che aveva confermato la necessità RAGIONE_SOCIALEa certificazione medica; – COGNOME dopo qualche settimana dalla richiesta allegava la certificazione medica e, poiché durante i controlli di rito era emerso che il COGNOME aveva subito una precedente condanna definitiva per il reato di violenza privata e di lesioni personali, che impe diva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del TULPS il rilascio del porto d’armi, l’ufficio, chiamato a risolvere il
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RAGIONE_SOCIALE contrasto normativo, aveva deciso di formulare in data 29.8.2015 quesito al Ministero per ottenere chiarimenti che venivano resi nel marzo 2016; -frattanto il COGNOME, infastidito dall’attesa e dagli impedimenti evidenziati, inoltrava via p.e.c. presso vari uffici, diversi da quello di appartenenza del ricorrente, per ottenere copia RAGIONE_SOCIALEa propria pratica amministrativa, incolpandolo ingiustamente del ritardo e del silenzio, tanto da presentare il 2.2.2016 formale denuncia-querela alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di AVV_NOTAIO nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Dirigente del PASI e del collega COGNOME contenente la richiesta di avviare l’azione penale nei loro confronti per i reati di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. (relativamente alla richiesta del certificato medico), rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. (relativamente al mancato rilascio di copia degli atti richiesti a mezzo p.e.c.), omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. (relativamente al ‘silenzio’ RAGIONE_SOCIALEa Dirigente e del ricorrente sulla richiest a di rinnovo di porto di fucile), e trasmettere in data 26.2.2016 al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, e per conoscenza al Dirigente del Commissariato di RAGIONE_SOCIALE Centrale, ‘l’Istanza di adozione dei poteri sostitutivi previsti in caso di inerzia dei funzionari responsabili di procedimento amministrativo ex art. 1 d el DL n.5 del 9.2.2012’, contenente l’accusa rivolta al COGNOME ed alla Dirigente del servizio P.A.S.I. di avere omesso i rispettivi doveri d’ufficio; inserendo come proposito ritorsivo del funzionario di polizia COGNOME, la ragione di antichi rancori e contrasti professionali tra l’istante ed uno zio materno di COGNOME, il quale benché anch’egli poliziotto non aveva un passato cristallino, anzi veniva accusato di avere commesso svariati illeciti, ragione per cui il COGNOME aveva chiesto agli organi in indirizzo di avviare indagini sul conto del COGNOME e di valutare l’opportunità stessa di mantenere quest’ultimo a dirigere il servizio affidatogli.
Si costituiva COGNOME che contestava la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento del danno, mancando i presupposti soggettivi e oggettivi del reato di calunnia e del reato di diffamazione.
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Il  procedimento  penale  promosso  a  carico  del  COGNOME  veniva archiviato con provvedimento del GIP del 4.8.2016, che escludeva ogni sua  responsabilità  penale;  pertanto,  si  rivolgeva  al  giudice  civile  per essere  risarcito  dei  danni  morali  sofferti  per  la  perdita  di  alcune opportunità  professionali  a  cui  era  stato  costretto  a  rinunciare,  non potendo partecipare ad alcuni concorsi durante la pendenza del giudizio penale.
Il Tribunale di AVV_NOTAIO con ordinanza pubblicata il 2.4.2019 escludeva la sussistenza dei presupposti integranti il reato di calunnia e riconosceva sussistenti quelli per il reato di diffamazione consumato attraverso l’inoltro RAGIONE_SOCIALE‘istanza di adozione dei poteri sostitutivi inviata al AVV_NOTAIO e al Dirigente del Commissariato di RAGIONE_SOCIALE Centrale, e per ciò, COGNOME veniva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa in € 12.000,00, mentre veniva rigettato il chiesto risarcimento per la perdita di chance .
2 . Avverso la sentenza del Tribunale, COGNOME ha proposto appello; si è costituito l’appellato chiedendo il rigetto del gravame.
L a  Corte  d’Appello di  AVV_NOTAIO  con  sentenza  n.  1380/2021,  ha rigettato  l’appello ,  con  condanna RAGIONE_SOCIALE‘appella nte  a  rifondere  in  favore RAGIONE_SOCIALE‘appellato le spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo; ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con l’unico  motivo  di ricorso  NOME  COGNOME  lamenta  che  la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di AVV_NOTAIO ha violato e falsamente applicato norme di diritto e, segnatamente , l’ art. 2043 cod.civ. letto in relazione con
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la norma penale sulla diffamazione (art. 595 cod. pen.) e con la norma giuridica (avente rilevanza non solo penale) riguardante l’esercizio di un diritto; nello specifico, il ricorrente contesta la parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione d’appello che, nel configurare un’intensità del dolo relativa alla prospettazione del reato diffamazione, in deroga alle conclusioni del giudice di prime cure, ha ipotizzato una forma di calunnia nell’operato di COGNOME, attribuita all’asserita sua consapevolezza, nel moment o RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia a carico di COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta avocazione da parte RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa NOME RAGIONE_SOCIALEa sua istanza di rinnovo di porto d’armi e RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di un parere formulato all’uopo al Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno e, non considerando che tale affermazione contrasta con quanto previsto da ll’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa L. 7 agosto 1990 nr. 241 , secondo cui i termini del procedimento amministrativo possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e che tale interruzione andava, in ogni caso, debitamente notificata all’interessato. Il ricorrente contesta inoltre che nei fatti in esame manchi l’elemento RAGIONE_SOCIALE‘offesa all’altrui reputazione.
Lamenta altresì che la Corte d’appello ha violato, da un lato, il criterio cui fare riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa ravvisabilità del reato di diffamazione indicato dalla giurisprudenza di legittimità che è quello ravvisabile nel contenuto RAGIONE_SOCIALEa frase pronunziata e nel significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse RAGIONE_SOCIALE‘offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso (Cass., 21 febbraio 2007, n. 7157) e, dall’a ltro lato, la norma sull’esimente RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto in quanto il diritto di critica si caratterizza pacificamente per la possibilità di esprimere dubbi e perplessità sull’operato di un soggetto, quand’anche il medesimo sia investito di una pubblica funzione (Cass. Pen. n. 33994/2010; Cass. Pen. n. 46107/2009).
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Infine, contesta che la Corte d’appello sembra aver attinto a un requisito psicologico di un altro reato penale (il delitto di calunnia previsto dall’art. 368 cod. pen.) perché ha dato rilevanza alla ‘consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa non veridicità RAGIONE_SOCIALE‘accusa di inerzia rivolta al AVV_NOTAIO questore COGNOME‘; accusa non addebitata a COGNOME dal Giudice di prime cure e, pertanto, non oggetto del grava me d’appello. Ancora la sentenza motiva che ‘Nella fattispecie non ricorre neppure il requisito RAGIONE_SOCIALEa verità putativa, stante la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALE‘accusa di inerzia e ostruzionismo a carico del AVV_NOTAIO e anche , in questo caso, il ricorrente osserva che sembra attingere al requisito soggettivo del reato di calunnia.
L’unico motivo di ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, le norme di diritto sulle quali le censure si basano vengono soltanto enunciate, essendosi limitato il ricorrente ad indicare in ricorso le norme di diritto violate o falsamente applicate ‘ l’art. 2043 c.c. letta in relazione con la norma penale sulla diffamazione (art. 595 c.p.) e con la norma giuridica (avente rilevanza non solo penale) riguardante l’esercizio di un diritto ‘, non rispettando il principio sancito a pena di inammissibilità dall’art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ., secondo cui va data, per ciascuno dei motivi, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui esse si fondano, non essendo sufficiente il generico richiamo in calce al ricorso ai depositati fascicoli di merito.
In secondo luogo,  non ostante la sua formale intestazione, il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme indicate, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, un diverso accertamento  di  fatto,  contrapposto  e  alternativo  rispetto  a  quello  già compiuto  dal  giudice  di  merito  ed  una  diversa  lettura  RAGIONE_SOCIALEe  risultanze probatorie.
Giova rammentare che questa Corte ha più volte affermato che non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una  erronea  ricognizione  RAGIONE_SOCIALEa  fattispecie  concreta  in  funzione  RAGIONE_SOCIALEe
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risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito interpretative ed applicativo RAGIONE_SOCIALEa norma di legge; invero le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (tra tante: Cass. Sez. 3, 04/03/2022 n. 7187; Sez. 1, 05/02/2019 n. 3340; Cass. Sez. 1, 13/10/2017 n. 24155; Cass. Sez. 5, 30/12/2015 n. 26110).
In definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. Sez. 3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014, n. 13485; Cass. Sez. L, 15/07/2009, n. 16499).
Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello con motivazione piana e adeguata ha spiegato come la comunicazione diffamatoria fosse stata portata a conoscenza di più destinatari ed in particolare che «la richiesta di adozione dei poteri sostitutivi non fu trasmessa in via riservata al AVV_NOTAIO, ma indirizzata anche al dirigente del Commissariato di P.S. centrale») «senza alcuna utilità apparente se non quella di mettere in cattiva luce l’appellato di fronte all’intera amministrazione di apparte nenza» (fogli 6-7 non numerati RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Da ciò discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Il  ricorrente  soccombente  va  anche  condannato  al  pagamento,  in favore  del  resistente,  di  una  somma  che  si  stima  equo  determinare  in misura pari ad Euro 1.300,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo
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RAGIONE_SOCIALE I. COGNOME comma, cod. proc. civ.; la proposizione di un mezzo di gravame inammissibile, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei consolidati orientamenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in assenza di alcuna argomentazione che ne possa indurre la rimeditazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi RAGIONE_SOCIALE”abuso del processo’, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a  rifondere  il  pagamento  RAGIONE_SOCIALEe  spese  processuali  in  favore  RAGIONE_SOCIALEa  parte resistente, che liquida in complessivi Euro 1300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge; lo condanna altresì al pagamento, in favore del resistente che liquida in Euro 1.300,00
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME
oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile il 13