Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30155 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30155 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO2022 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale
RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrenti -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17503/2020, depositata il
7 dicembre 2020;
nonché sul ricorso successivamente proposto da
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrenti -avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma 5 ottobre 2022 n. 7314 e la sentenza del Tribunale di Roma n. 17503/2020, depositata il 7 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 21 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.
Con sentenza n. 17503 del 2020 il Tribunale rigettò la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute.
La Corte d’appello di Roma con ordinanza ex art. 348bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dai soccombenti, condannandoli alle spese.
Hanno proposto separati ricorsi:
─ NOME COGNOME e gli altri ventiquattro medici indicati epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, con un solo motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale;
─ NOME con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, articolando due motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello e un motivo per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale.
Le amministrazioni intimate resistono ad entrambi i ricorsi depositando controricorsi.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Osservazioni preliminari
I provvedimenti impugnati sono stati resi anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
I due ricorsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento (la sentenza del Tribunale), vanno riuniti per essere trattati unitariamente.
Ricorso NOME NOME altri (AVV_NOTAIO)
Con l’unico motivo i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO
denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 » (così testualmente nella rubrica).
Sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale.
III. Ricorso NOME (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo del ricorso successivamente proposto, NOME denuncia:
« nullità RAGIONE_SOCIALE ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma n. 7314/2022, o del procedimento, in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione mancante o apparente e contraddittoria, in violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., circa il primo motivo di appello, e circa la prospettata errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE”art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 370/99, degli artt. 2934 e 2935 c.c., RAGIONE_SOCIALE successiva normativa attuativa degli obblighi comunitari, e dei D.P.C.M. attuativi RAGIONE_SOCIALEe Direttive Comunitarie del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;
mancata pronuncia sulle censure svolte dall’appellante all’orientamento di legittimità che ha individuato la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione dal 27/10/1999; e sulla contraria sentenza del Trib. di Genova n. 353/2020;
mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza citata RAGIONE_SOCIALE CGUE; e RAGIONE_SOCIALE sentenza Tribunale di Roma che ha individuato la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione dal 20.10.2007;
mancata pronuncia sulla richiesta di verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, e sulla recente giurisprudenza di legittimità citata nelle note di trattazione finale del 7.7.2022 ».
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « nullità RAGIONE_SOCIALE ordinanza e/o del procedimento in riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio, per omessa valutazione e motivazione sui segnalati orientamenti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza del Tribunale di Genova sul carattere permanente RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento statale nei confronti dei medici specializzati anteriormente al 1991, e sulla attuale segnalata evoluzione in corso RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, in punto di prescrizione del diritto ».
Sostiene, in sintesi, che la natura RAGIONE_SOCIALE controversia e le incertezze ed oscillazioni giurisprudenziali in argomento avrebbero dovuto quanto meno comportare la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Con il terzo motivo ─ l’unico diretto a censurare la sentenza del Tribunale ─ NOME NOME NOME NOME denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « motivazione mancante o apparente e contraddittoria, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., circa il primo motivo esposto nell’atto di citazione, e circa la prospettata
errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE”art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 370/99, RAGIONE_SOCIALE successiva normativa attuativa degli obblighi comunitari, sino ai decreti attuativi del 2007, e RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di legittimità in punto alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione dal 27/10/1999 ».
IV. Scrutinio dei motivi.
Rilievo preliminare assume l’esame dei motivi del secondo ricorso, a cominciare da quelli che investono l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello resa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -bis c.p.c., per passare poi al terzo in quanto prospettante error in procedendo che, in thesi , vizierebbe la sentenza del Tribunale.
Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, con riferimento a tutte le censure al suo interno svolte le quali, come detto, investono l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter cod. proc. civ. deducendo vizio di omessa pronuncia su diversi argomenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘appello.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte, seguendo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite 2 febbraio 2016, n. 1914, ha affermato in più occasioni che l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello resa ex art. 348ter cit. è ricorribile per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni RAGIONE_SOCIALE legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe specifiche previsioni di cui agli artt. 348bis , secondo comma, e 348ter , primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando , né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale) RAGIONE_SOCIALE motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (v, fra le altre, Cass. 21/08/2018, n. 20861; 06/11/2023, n. 30759 e, da ultimo, Cass. 08/07/2024, n. 18588).
Con riferimento al vizio di omessa pronuncia le Sezioni Unite, con il citato arresto, hanno in particolare evidenziato ─ e qui occorre ribadire ─ che « nell’ipotesi di ordinanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348ter c.p.c., in cui non è invece possibile una pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti i motivi d’appello (ed a tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), non risulta … neppure configurabile una omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini in cui sia consentito dalla legislazione vigente) soltanto un problema di motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione -necessariamente complessiva- assunta ».
2.2. Riguardata sotto quest’ultimo profilo, come diretta cioè a dedurre piuttosto la violazione del dovere motivazionale dettato dall’ art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., la censura si appalesa ugualmente inammissibile.
Occorre, invero, rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, « la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione » (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso di specie non è, infatti, ravvisabile alcuna RAGIONE_SOCIALEe gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa (e segnatamente da un raffronto con il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello ).
2.3. Quanto poi al dedotto mancato esame RAGIONE_SOCIALE richiesta di rinvio pregiudiziale varrà rilevare anzitutto che la doglianza è in punto di fatto manifestamente infondata, essendosi la Corte su tale richiesta espressamente pronunciata, rigettandola.
Fermo inoltre quanto già sopra detto circa la non configurabilità di un vizio di omessa pronuncia, varrà rilevare che un’ordinanza che, pronunciando l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ex art. 348ter c.p.c., contestualmente ritenga non esservi contrasto tra le norme applicate e il diritto comunitario, non esorbita affatto dai limiti imposti dall’art. 348 -ter c.p.c..
Semplicemente essa postula ─ nella logica del paradigma del vecchio testo RAGIONE_SOCIALE norma del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -bis c.p.c., che evocava la mancanza nell’impugnazione RAGIONE_SOCIALE « ragionevole probabilità di essere accolta » ─ una implicita valutazione di manifesta infondatezza, inammissibilità o irrilevanza quella questione: e dunque pronuncia un giudizio di manifesta infondatezza del gravame nel merito, rimanendo nel perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALE norma appena ricordata.
Inoltre , il giudice che non sia di ultima istanza non ha l’obbligo del rinvio pregiudiziale, ma solo la facoltà. E dunque non può costituire ‘vizio’ RAGIONE_SOCIALE decisione il mancato esercizio d’una facoltà (v., in termini, in relazione ad analogo ricorso, Cass. n. 18399 del 05/07/2024).
Per analoghe ragioni deve dirsi inammissibile anche il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale i vizi di omessa pronuncia o di mancanza di motivazione vengono questa volta riferiti alla sentenza del Tribunale.
3.1. Va anzitutto rammentato, quanto alla censura di omessa
pronuncia, che, secondo pacifico insegnamento, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione (v., tra le altre, Cass. nn. 24155 del 2017; 17956 del 2015; 21612 del 2013; 20311 del 2011; 10696 del 2007 e 10636 del 2007).
3.2. Varrà comunque soggiungere che ciò che si dice non esaminato secondo la censura ex art. 112 c.p.c. dal primo giudice, se anche lo fosse stato, sarebbe stato, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che pure qui si ribadisce (v. più avanti, par. 5 e relativi sottoparagrafi), del tutto inidoneo a giustificare un diverso esito del giudizio; avrebbe dunque dovuto dirsi ugualmente inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 2 c.p.c., secondo la lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi (« in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè RAGIONE_SOCIALEe regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia »).
3.3. Sotto il secondo profilo (riguardo cioè al pure dedotto vizio di mancanza di motivazione) devesi ancora ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe affermazioni RAGIONE_SOCIALEe quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni RAGIONE_SOCIALE propria decisione.
Non può, invece, un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda
diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione).
In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità o meno a veicolare un contenuto (significato) chiaro e comprensibile, in adempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ricognizione RAGIONE_SOCIALE quaestio facti .
Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio.
L’adeguatezza e la sufficienza RAGIONE_SOCIALE adottata motivazione, infatti, non si misura -secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale cui in questa sede deve darsi ferma e convinta continuità -sulla presa in esame di tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che sia consentito di conoscere il procedimento logico che ha indirizzato il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, nel suo convincimento, dovendosi così intendere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 1608 del 2014 e n. 7662 del 2020).
È inammissibile anche il secondo motivo, sulle spese del
procedimento d’appello concluso con l’ordinanza di inammissibilità.
Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE opportunità RAGIONE_SOCIALE compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).
Venendo, quindi, all’esame RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo del ricorso principale se ne deve rilevare l’inammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
5.1. Il Tribunale ha, infatti, deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte e l’esame RAGIONE_SOCIALEe censure non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa, proponendo essi argomenti già ampiamente tutti esaminati e confutati nella gran mole di precedenti intervenuti in materia da oltre un decennio a questa parte.
È stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n.
17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad
aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare, decidendo numerosissimi ricorsi patrocinati dallo stesso difensore ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescr izione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e
non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito – ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione nazionale anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v. Cass. 24/01/2020, n. 1641).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALE «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso RAGIONE_SOCIALE decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che
esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
5.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano, sulla base del seguente quesito: « se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
5.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo,
operato in ricorso, alla ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione RAGIONE_SOCIALE materia, sul rilievo che « le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ».
Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.
Né da essa, né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.
Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni sopra espresse, alla luce RAGIONE_SOCIALEe quali -ha soggiunto -« si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale RAGIONE_SOCIALE Sesta sezione.
Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento » (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022).
Le memorie che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti principali , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., non
offre argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi.
Tanto deve dirsi anzitutto quanto al riferimento alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16, ancora richiamata nella memoria del ricorrente incidentale, in ragione di quanto già in proposito evidenziato al par. 5.1 RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, cui si rinvia).
Quanto poi alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C-590/20, richiamata in memoria da ricorrenti principali, è agevole rilevare che essa attiene a diversa e non interferente questione.
Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato RAGIONE_SOCIALE dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo RAGIONE_SOCIALE formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALE Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato.
Ne discende anche l’irrilevanza del riferimento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 ( Delega al Governo per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive europee e l’attuazione di altri atti RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 ) che all’art. 3 si limita a istituire presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE « un tavolo tecnico a fini ricognitivi » avente ad oggetto la detta sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia.
Come già rilevato, in proposito, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, « è arduo comprendere in che modo ed a qual fine
una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività ‘ricognitiva’. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori RAGIONE_SOCIALE commissione non debbano derivare ‘nuovi oneri per la finanza pubblica’. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, RAGIONE_SOCIALEe regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica ».
Entrambi i ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali, in solido tra di essi, e del ricorrente incidentale alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe quali vige il sistema RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate, non potendo di contro rilevare, per le ragioni sopra dette al par. 5.3 RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, la menzionata ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022.
Mette conto al riguardo rimarcare che la memoria depositata dai ricorrenti principali l’8 ottobre 2025 omette di tener conto sia RAGIONE_SOCIALE sentenza (n. 28130 del 2022) che, come detto, pronunciandosi su quel
ricorso rimesso a udienza pubblica con l’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022 richiamata in ricorso , ha ribadito l’orientamento già da prima consolidatosi in materia, evidenziando l’insussistenza di ragioni che potessero indurre ad una sua riconsiderazione sotto alcun profilo, sia RAGIONE_SOCIALE mole di altre pronunce conformi successivamente ancora intervenute sui numerosi ricorsi che, come il presente, anche e in massima parte patrocinati dallo stesso difensore, pervicacemente continuano a riproporre la medesima questione con i medesimi triti e ritriti argomenti.
Sarà utile altresì ribadire che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in relazione a casi analoghi, il fondamento costituzionale RAGIONE_SOCIALE responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell’art. 111 Cost. ─ il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, RAGIONE_SOCIALE sua ragionevole durata ─ e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale s’inscrive (Cass. n. 36591 del 30/12/2023, ove si è ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore).
10. Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il
ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibili entrambi i ricorsi.
Condanna i ricorrenti principali, in solido tra di essi, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 21.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente incidentale, NOME, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di euro 10.700,00.
Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di euro 1.400,00.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME