Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11318 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12700/2022 R.G. proposto da NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrenti – nonché sul ricorso successivamente proposto da
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrenti –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e « altri 419 appellanti, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO », COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrenti –
nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di NOME COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di NOME COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di NOME COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di COGNOME COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME
NOME; COGNOME NOME ; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME n.q. di eredi di NOME COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di NOME COGNOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, n.q. di eredi di NOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; NOME
NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrenti –
nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ;
–
controricorrenti
–
nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 1607/2022, depositata il 10 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 1° aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.
Con sentenza n. 16325 del 2016 il Tribunale accolse le sole domande -per quanto in questa sede interessa – dei dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre rigettò le domande degli altri medici, ritenendo prescritte le relative pretese creditorie.
Pronunciando sui gravami separatamente interposti la Corte d’appello di Roma, previa riunione, con sentenza n. 1607/2022, depositata il 10 marzo 2022, li ha rigettati ritenendo che correttamente il primo giudice avesse ritenuto prescritti i crediti azionati.
Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell’ordine :
─ NOME COGNOME, sulla base di tre motivi;
─ NOME COGNOME, con quattro motivi;
─ NOME COGNOME, con quattro motivi;
─ NOME COGNOME e gli altri duecentoquarantacinque medici (o loro eredi) indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sulla base di quattro motivi;
─ NOME COGNOME e gli altri trentatré medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi;
─ NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Le amministrazioni intimate resistono a ciascuno dei ricorsi, depositando distinti controricorsi.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Osservazioni preliminari
I sei ricorsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.
Ricorso di NOME COGNOME.
Con il primo motivo del proprio ricorso, NOME COGNOME denuncia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE RAGIONE_SOCIALE‘art 10 RAGIONE_SOCIALE Cost., degli artt. 1, 10, 11, 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c. e del d.lgs. 8 agosto
1991, n. 257 , nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/99, in relazione all’art 360 co . 1 n. 3, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione dal 27/01/2000, data di entrata in vigore del D.l.gs. 517/99; errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze di Cassazione Sez. 3 (n. 10813 del 17/05/2011; n.10814 del 17/05/2011; n.17350 del 09/02/2012); necessità di rinvio pregiudiziale all’esito RAGIONE_SOCIALE‘emessa sentenza di questa Corte S.U. n 23901 del 2020 » (così testualmente in rubrica).
Sostiene che, finché una direttiva non è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea e che, di conseguenza, lo RAGIONE_SOCIALE membro inadempiente non può fondatamente eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine RAGIONE_SOCIALE tutela dei diritti riconosciuti dalla direttiva.
Rileva inoltre che con la ordinanza interlocutoria menzionata in rubrica le Sezioni Unite di questa Corte hanno interpellato la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (CGUE) per pronunciarsi sull’estensione temporale del diritto al risarcimento del danno per la mancata trasposizione RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria 76/82 anche ai medici specializzandi che iniziarono il corso prima del gennaio 1982, da ciò argomentando che la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione deve essere valutata alla luce RAGIONE_SOCIALE pronuncia europea, la cui portata pregiudiziale deve essere considerata.
Con il secondo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe DIR CEE 82/76, 73/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25/02/1999 e del 03/10/2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116 e
184 c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c. in relazione art. 360 c.p.c. n. 5, per non essersi pronunciata in merito agli iscritti prima del 1° gennaio 1983 ; necessità di rinvio pregiudiziale all’esito RAGIONE_SOCIALE‘emessa sentenza di questa Corte S .U. n 23901 del 2020 » ─ la ricorrente lamenta vizio di omessa pronuncia sulla questione RAGIONE_SOCIALE applicabilità RAGIONE_SOCIALEe direttive europee anche agli iscritti prima del 1° gennaio 1983, questione da essa sollevata in relazione alla censurata statuizione del giudice di primo grado che aveva rigettato la sua domanda in quanto iscritta al corso di specializzazione di ginecologia ed ostetricia in data 31/12/1981.
Con il terzo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o coltivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 in quanto il danno RAGIONE_SOCIALE reclamata ha per oggetto oltre alla mancata remunerazione anche l’omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici punteggi » ─ la ricorrente lamenta che la Corte d merito, ritenendo il diritto prescritto, abbia erroneamente omesso di pronunciarsi sulla liquidazione del danno.
III. Ricorso di NOME COGNOME.
Con il primo motivo del proprio ricorso ─ rubricato « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2934, 2935, 2943 e 2946 cod. civ. e all’esatta individuazione nella fattispecie del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999 e del d.lgs. n. 257/1991 e del diritto vivente di codesta Suprema Corte (Sent. Cass. Civ., III, 17/5/2011, n. 10813) » ─ NOME COGNOME lamenta che la Corte d’appello (peraltro contr addicendosi nell’indicare, da un lato, quale data di decorrenza il 27/1/2000 e nel motivare, dall’altro, tale convincimento richiamando la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione che tale decorrenza individua nella
diversa data del 27/10/1999) abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto azionato che -afferma -dovrebbe essere individuato nel 20 ottobre 2007, data in cui lo RAGIONE_SOCIALE Italiano ha cessato di essere inadempiente all’obbligo di recepire le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2934, 2035, 2943, c. 3° e 2944 e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2702 cod. civ., nonché per apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione e vizio RAGIONE_SOCIALE‘iter logico, nella parte in cui la sentenza non ha trattato o deciso ed ha travisato in punto di fatto il motivo di appello con cui si impugnava la sentenza di primo grado in ordine all’avvenuta tempestiva ed utile interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione » (così nella intestazione).
Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che, nel suo caso, non constassero validi atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione, senza motivare adeguatamente tale affermazione.
Sostiene che , come specificamente dedotto in appello con l’ultima censura ivi proposta, la documentazione versata agli atti del giudizio di prime cure ─ ossia la risposta inviata dal RAGIONE_SOCIALE in data 8 novembre 2001 e ricevuta il 15 novembre 2001, in cui il RAGIONE_SOCIALE fa chiaramente riferimento alla « Nota pervenuta il 03.07.2001 » con la quale egli « aveva richiesto la corresponsione RAGIONE_SOCIALE borsa di studio per l’aver frequentato una scuola di specializzazione medica … » ─ dimostrava chiaramente che il diritto era stato tempestivamente esercitato e quindi il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione validamente interrotto.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia « nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza non ha
trattato o deciso ed ha travisato in punto di fatto il motivo di appello con cui si impugnava la sentenza di primo grado in ordine all’avvenuta tempestiva ed utile interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione ».
Lamenta che la Corte di merito non si è curata di spiegare le ragioni circa la supposta ed erronea mancanza di validi atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione, limitandosi ad affermare in modo del tutto apodittico ed immotivato quanto segue: « La correttezza RAGIONE_SOCIALE decisone appellata in punto di prescrizione del diritto, trattandosi di causa introdotta nell’anno 2011 senza che constassero validi atti interruttivi assorbe ogni ulteriore questione ».
Con il quarto motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo all’avvenuta valida interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione così come puntualmente documentato e dedotto in causa » ─ il ricorrente propone la medesima doglianza nella diversa prospettiva qualificatoria del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
IV. Ricorso di COGNOME COGNOME.
Con il primo motivo del proprio ricorso NOME COGNOME denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «error in iudicando ; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2938 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 c.p.c.» per avere la Corte d’appello dichiarato la prescrizione decennale del diritto azionato con decorrenza dal 27/01/2000, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 517 del 1999, senza contraddittorio, mentre le Amministrazioni convenute avevano sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale decorrente dal 27/10/1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 370 del 1999.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «error in iudicando ; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2 n.4) c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.
111 Cost. », per avere la Corte territoriale motivato in modo illogico e contraddittorio, dichiarando prescritto il diritto azionato per decorrenza del termine decennale dal 27/01/2000, richiamando sentenze che invece ritengono che il termine di prescrizione decorra dal 27/10/1999.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «error in iudicando ; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 517 del 1999 in relazione alle Direttive Comunitarie 75/382/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE », per avere la Corte d’appello individuato erroneamente la data di decorrenza del termine di prescrizione al 27/01/2000, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 517 del 1999, che è inconferente con il diritto azionato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «error in iudicando ; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE l. n. 370 del 1999, degli artt. 2946 e 2935 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALEe Direttive Comunitarie 75/382/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE », per avere la Corte d’appello individuato erroneamente la data di decorrenza del termine di prescrizione decennale al 27/01/2000 o, contraddittoriamente, al 27/10/1999.
Rileva che, anche a prendere in considerazione tale ultima data, si tratterebbe di affermazione erronea dal momento che -sostiene- la l. n. 370 del 1999 non può essere considerata norma di attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie.
Sostiene che l’assenza di una normativa chiara e univoca ha impedito la formazione di quella certezza del diritto necessaria a tutelare e salvaguardare la posizione degli ex medici iscritti ai corsi di specializzazione nel periodo 1983-1991, impedendo così l’inizio del decorso del termine di prescrizione.
Richiama a supporto le sentenze NOME e NOME RAGIONE_SOCIALE Corte di
Giustizia Europea e diversi arresti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di merito in senso difforme dall’orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte.
V. Ricorso di e altri (difesi dall’AVV_NOTAIO).
Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 » (così testualmente nella rubrica).
Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale.
Viene in tal senso anche richiamata l’ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 che, nel delibare un ricorso avente ad oggetto tale specifica questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione RAGIONE_SOCIALE materia, rilevando che « le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ».
Sono inoltre richiamate (pag. 21) le conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALE Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALE remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C- 590/202). Si legge in tali osservazioni che l’inciso finale « non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria » RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, l. n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.
Con il secondo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, degli artt. 288 TFUE e art. 43 TUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. » ─ si lamenta, in relazione alla posizione dei soli dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, vizio di omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado
per avere utilizzato come parametro per la liquidazione del danno la remunerazione annua stabilita dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/1999, pari a Euro 6.713,94, in quanto in tesi inadeguata a risarcire integralmente il danno patito. Secondo i ricorrenti, infatti, si sarebbe dovuto fare riferimento alla norma di trasposizione, cioè il d.lgs. n. 257 del 1991, che prevede la somma annuale di Euro 11.103,84.
3. Con il terzo motivo ─ erroneamente indicato come secondo a pag. 39 del ricorso e rubricato « violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 e del d.lgs n. 257/91, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 per omessa pronuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c .» ─ si lamenta, sempre in relazione alla posizione dei soli dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, vizio di omessa pronuncia sul terzo motivo di gravame con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per non avere liquidato i c.d. interessi compensativi, che invece essi assumono come dovuti sul presupposto che quello spettante è credito di valore e non di valuta.
4. Con il quarto motivo ─ erroneamente indicato come terzo a pag. 41 del ricorso e rubricato « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370 /99, del REGCE 03/05/1998 n. 974 /98 e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866 /98, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370 /99 e del d.lgs n. 257 /91, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn.
3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. » ─ s i deduce, « con riferimento alle ultime due censure » che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione RAGIONE_SOCIALE Direttiva 82/76/CEE, nonché RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, costituiscono un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 Prot. 1 CEDU.
VI . Ricorso di NOME COGNOME e altri (difesi dall’AVV_NOTAIO).
Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
Lamentano che la Corte d’appello non abbia applicato la legge, ma si sia basata su un’interpretazione giurisprudenziale non pacifica.
Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813 del 2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019, senza però considerare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potuto portare a una conclusione diversa.
In tal modo ─ sostengono ─ la Corte di merito ha violato l’art. 101, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, a torto, secondo i ricorrenti, individuato in sentenza nella data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella RAGIONE_SOCIALE emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368 del 1999 e, segnatamente, del d.p.c.m. del 6 luglio 2007.
Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a quo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 2007, ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno
acquisito la certezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con riflessi in ordine ai motivi d’appello rimasti assorbiti.
In relazione all’auspicato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe censure in punto di prescrizione, ripropongono i motivi di appello rimasti assorbiti ritenendo necessario farlo onde evitare la formazione del giudicato interno.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto de ll’art. 91 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione alla statuita loro condanna alle spese del giudizio di appello.
Affermano che l’opinabilità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate avrebbe dovuto giustificarne la compensazione.
VII. Ricorso di NOME COGNOME.
Con il primo motivo del proprio ricorso NOME COGNOME denuncia « omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 comma 1 punto 3 c.p.c.) e omessa pronuncia sui motivi di gravame di cui al ricorso di appello », lamentando che la Corte d’appello abbia erroneamente affermato la prescrizione del diritto senza considerare gli atti interruttivi che erano stati presentati.
Con il secondo motivo denuncia « omessa motivazione circa un punto determinante per la controversia (ex art. 360 comma 1 punto 5 c.p.c.) e violazione di legge (ex art. 360 comma 1 punto 3 c.p.c.), in particolare la violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76 CEE ».
COGNOMEsta la decorrenza del termine di prescrizione affermata dalla Corte d’Appello e ribadisce che ha interrotto i termini di prescrizione.
Sottolinea che la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria è stata stabilita solo a seguito RAGIONE_SOCIALEe recenti sentenze RAGIONE_SOCIALE
Corte di Giustizia Europea.
VIII. Scrutinio dei motivi: A) pretesa intrinseca contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello (ricorso COGNOME)
Rilievo preliminare assume l’esame dei motivi primo, secondo e terzo, del ricorso COGNOME.
Tali motivi, che è possibile esaminare congiuntamente data la stretta connessione, sono in parte infondati, in altra parte inammissibili.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata effettivamente nella parte iniziale indica la data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione nel 27/1/2000 ma poi motiva il rigetto dei motivi di gravame proposti sul tema RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che la fissa al 27/10/1999.
La contraddizione non è tale, però, da impedire di cogliere la ratio decidendi , che può nella sostanza chiaramente individuarsi nell’adesione alla giurisprudenza di questa Corte, più che consolidata sul tema.
I l principio richiamato costituisce invero l’unico supporto argomentativo RAGIONE_SOCIALE affermata maturazione del termine prescrizionale, di guisa che la iniziale indicazione di una diversa data non è tale da dar luogo a irriducibile conflitto tra affermazioni inconciliabili; può dirsi dunque rispettato il ‘ minimo costituzionale ‘ (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 -8054).
Il secondo motivo, con il quale si denunciava vizio di motivazione apparente, deve dunque dirsi infondato.
Ne discende l’inammissibilità del terzo motivo perché non coglie la ratio decidendi .
Va detto inammissibile anche il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del c.d. divieto RAGIONE_SOCIALE terza via, atteso che la decisione, letta nei sensi sopra indicati, diversamente da quanto postulato in ricorso si rivela in realtà conforme alla eccezione opposta
dalle amministrazioni.
Il vizio comunque non era nemmeno in astratto configurabile trattandosi di questione di puro diritto.
(Segue): B) Censure sulla regola applicata in tema di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Occorre adesso procedere, secondo ordine logico RAGIONE_SOCIALEe questioni, al l’esame dei motivi dedotti in punto di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione e dunque: del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME; del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME (di cui in memoria il ricorrente riconosce però l’infondatezza) ; del quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ; del primo motivo del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO; del secondo motivo del ricorso proposto a ministero RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; RAGIONE_SOCIALE seconda censura del secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
1.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre
confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la
decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o
altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALE « adeguata remunerazione », per altro verso non affronta il tema qui discusso RAGIONE_SOCIALE decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore
obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano (terzo motivo del primo ricorso, pagg. 18 -19 del secondo ricorso).
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo del secondo ricorso, i medici specializzati difesi dall’AVV_NOTAIO hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: « se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
1.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO , alla ordinanza RAGIONE_SOCIALE (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione RAGIONE_SOCIALE materia, sul rilievo che « le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ».
Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.
Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la
trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.
1.4. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni sopra espresse, alla luce RAGIONE_SOCIALEe quali -ha soggiunto -« si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale RAGIONE_SOCIALE Sesta sezione .
« Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento » (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022) .
1.5 . È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche qui ribadito trattandosi di argomento ricorrente anche nei ricorsi in esame ─ che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili .
« Non è pensabile, invero, che l’art. 360bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione -e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame – si debbano considerare rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso ‘ successo ‘ univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato ‘ resistenze ‘ nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte, il ricorrente in Cassazione li
dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio RAGIONE_SOCIALE nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. RAGIONE_SOCIALEo stare decisis , si pone – senza argomenti – in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582) » (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2023; n. 3284 del 02/02/2023 ).
Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto a configurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare -con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo , deciso conformemente alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla RAGIONE_SOCIALE.
La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all’ermeneutica legale positiva.
(Segue): C) Motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME sul mancato rilievo RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione .
È fondato e merita accoglimento il quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME con il quale, come detto, si denuncia vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il fatto è rappresentato dalla presentazione, con nota pervenuta al RAGIONE_SOCIALE in data 3 luglio 2001, di istanza di « corresponsione RAGIONE_SOCIALE borsa di studio per l’aver frequentato una scuola di specializzazione medica ».
Nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. il ricorrente ha indicato il documento da cui tale fatto è rappresentato (lettera datata 8/11/2001 del RAGIONE_SOCIALE, Prot. NUMERO_DOCUMENTO c) nonché la fase processuale nella quale esso fu introdotto in giudizio (memoria ex art 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), riproducendone anche il contenuto. Ha anche evidenziato di avere in appello proposto specifica doglianza sul punto.
La Corte d’appello , motivando con generico riferimento a tutti gli appellanti nel senso RAGIONE_SOCIALE mancanza di atti interruttivi, mostra di avere omesso di prendere in esame la circostanza, di per sé potenzialmente decisiva, considerata la data di introduzione del giudizio di primo grado (14/06/2011).
Restano conseguentemente assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso indicato.
(Segue): D) esame dei motivi secondo, terzo e quarto del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO .
Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO sono inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 2 c.p.c..
È vero che la sentenza impugnata incorre nei denunciati vizi di omessa pronuncia, ma le doglianze che con essi erano state dedotte si appalesano comunque manifestamente infondate alla luce RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di questa Corte.
1.1. In punto di quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘importo spettante costituisce, infatti, jus receptum l’affermazione secondo cui con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo RAGIONE_SOCIALE italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue
diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione RAGIONE_SOCIALE remunerazione adeguata da parte RAGIONE_SOCIALEo specializzando, quanto il pregiudizio relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali (v. ex multis Cass. n. 1917 del 2012; n. 5533 del 2012, cui si rinvia per lo sviluppo argomentativo)
1.2. È parimenti da tempo acquisita l’affermazione secondo cui il parametro di cui alla legge n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALE maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376 del 2015);
1.3. È altresì pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazione equitativa -da compiersi, come detto, sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224 c.c., comma 2) dalla data RAGIONE_SOCIALE messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635 del 2014; n. 1917 del 2012; n. 458 del 2019).
Alla luce di tali orientamenti i motivi di gravame non esaminati dalla Corte avrebbero comunque dovuto dirsi manifestamente infondati, donde la non decisività dei denunciati errores in procedendo e la conseguentemente inammissibilità dei motivi.
Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all’art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario, cioè, che la censura di violazione RAGIONE_SOCIALE norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo».
Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, primo comma, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi RAGIONE_SOCIALE norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva RAGIONE_SOCIALEe regole del giusto processo, con conseguente inutilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione RAGIONE_SOCIALE norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis n. 2 si esprimeva nell’essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/ 2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019).
Nella specie, l’errore dedotto, inerente alla violazione di una norma del procedimento è, per l’appunto, privo di decisività poiché per le ragioni dette -non incidente sul contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione e,
dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte.
Per le stesse ragioni è inammissibile anche il quarto motivo dichiaratamente proposto quale supporto argomentativo RAGIONE_SOCIALEe precedenti due censure.
XII. (Segue): E) esame dei restanti motivi
Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e il terzo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO sono inammissibili in quanto proposti in relazione a questioni rimaste assorbite.
È inammissibile anche il quarto motivo del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO.
Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE opportunità RAGIONE_SOCIALE compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).
Si appalesano, infine, inammissibili il primo motivo e la prima censura del secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME per l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in patente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c.
XIII. Conclusioni.
In accoglimento, dunque, del solo quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, inammissibile il primo e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata
al giudice a quo per nuovo esame RAGIONE_SOCIALE posizione del predetto ed anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio tra lo stesso e le amministrazioni controricorrenti.
Vanno invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, come da dispositivo.
Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALE quale vige il sistema RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti diversi dal COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME; dichiara inammissibile il primo motivo RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso; assorbiti il terzo e il quarto; rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME; dichiara inammissibili gli altri ricorsi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, in relazione al motivo accolto e con riferimento, dunque, alla sola posizione di NOME COGNOME, demandando al giudice di rinvio anche il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese nel rapporto tra il predetto e le amministrazioni controricorrenti.
Condanna gli altri ricorrenti alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate:
─ a carico di NOME COGNOME in Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito;
─ a carico di NOME COGNOME in Euro 2.050, oltre alle spese prenotate a debito;
─ a carico solidale di NOME COGNOME e degli altri gli altri duecentoquarantacinque medici (o loro eredi) indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Euro 45.600, oltre alle spese prenotate a debito;
─ a carico solidale di NOME COGNOME e degli altri trentatré medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Euro 17.100, oltre alle spese prenotate a debito;
─ a carico di NOME COGNOME in Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza