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Risarcimento medici specializzandi: la Cassazione fa luce

L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2844/2024 affronta il tema del risarcimento per i medici specializzandi non retribuiti a causa della tardiva attuazione di direttive europee. La Corte stabilisce che il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto prima del 1982, per il periodo successivo al 1° gennaio 1983. Chiarisce inoltre che l’onere di provare l’equipollenza di una specializzazione non inclusa nelle direttive spetta al medico. Infine, corregge il criterio di liquidazione del danno per i corsi iniziati prima del 1991, riducendone l’importo secondo la normativa corretta.

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Pubblicato il 27 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Risarcimento medici specializzandi: la Cassazione estende i diritti e chiarisce gli oneri

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha introdotto importanti chiarimenti in materia di risarcimento medici specializzandi, una questione che da decenni impegna le aule di giustizia italiane. La vicenda trae origine dalla mancata corresponsione di un’adeguata remunerazione ai medici durante il loro percorso di specializzazione, in violazione di precise direttive comunitarie recepite in ritardo dallo Stato italiano. La pronuncia n. 2844 del 2024 si sofferma su tre aspetti cruciali: il diritto al compenso per chi si è iscritto prima del 1982, l’onere della prova sull’equivalenza delle specializzazioni e la corretta quantificazione del danno.

I fatti di causa

Un gruppo di medici si è rivolto al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno subito per non aver percepito alcuna retribuzione durante la frequentazione delle scuole di specializzazione. La loro richiesta si fondava sulla tardiva attuazione da parte dell’Italia delle direttive CEE 75/362 e 75/363, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione agli specializzandi.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto le domande, liquidando una somma forfettaria per ogni anno di corso. La sentenza è stata poi appellata sia dall’amministrazione statale che, in via incidentale, dai medici. La Corte d’Appello aveva riformato parzialmente la decisione, escludendo dal risarcimento i medici iscritti prima del 1982 e confermando il diritto per altri la cui specializzazione non era nominalmente prevista dalle direttive, ritenendo che la sua equipollenza non fosse stata contestata dall’amministrazione. Contro questa decisione, entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte sul risarcimento medici specializzandi

La Corte di Cassazione, riunendo i ricorsi, ha esaminato le diverse questioni, accogliendo parzialmente le ragioni di entrambe le parti e delineando principi fondamentali per il futuro del contenzioso.

Diritto al risarcimento per gli iscritti ante-1982

Il punto più innovativo riguarda il diritto al risarcimento medici specializzandi che avevano iniziato il loro percorso prima del 29 gennaio 1982. La Corte, recependo una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha stabilito che, sebbene la formazione sia iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, i suoi effetti futuri sono disciplinati da essa. Di conseguenza, l’obbligo di remunerazione si applica anche a questi medici, ma solo per il periodo di formazione svoltosi a partire dal 1° gennaio 1983, data di scadenza del termine di recepimento della direttiva.

L’equipollenza delle specializzazioni: onere della prova a carico del medico

Un altro snodo cruciale riguardava i medici con specializzazioni non espressamente elencate nelle direttive comunitarie (nel caso di specie, medicina legale, chirurgia d’urgenza e chirurgia della mano). La Corte d’Appello aveva riconosciuto il loro diritto basandosi sulla ‘non contestazione’ da parte dell’amministrazione statale riguardo ai criteri di equivalenza. La Cassazione ha censurato questa impostazione, chiarendo la distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto.

Secondo la Suprema Corte, il principio di non contestazione si applica ai fatti materiali (es. durata del corso, materie studiate), ma non può risolvere una questione di diritto come l’equivalenza giuridica tra due percorsi di studio. Pertanto, spetta al medico che agisce in giudizio allegare e dimostrare analiticamente che la propria specializzazione, per contenuti e impegno orario, era di fatto sostanzialmente equipollente a una di quelle previste dalla normativa europea.

La corretta quantificazione del danno

Infine, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso dell’amministrazione statale relativo all’ammontare del risarcimento. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto non contestata la quantificazione del danno operata dal Tribunale. Ha ribadito, conformemente alla sua giurisprudenza consolidata, che per i medici iscritti a corsi di specializzazione prima del 1991, il risarcimento non deve essere liquidato sulla base del d.lgs. 257/91, ma nella misura inferiore prevista dalla legge 370/99, pari a circa 6.713 euro per ciascun anno di corso.

Le motivazioni

La Corte ha fondato le sue decisioni su un’attenta interpretazione del diritto europeo e dei principi processuali interni. Sul primo punto, ha dato piena attuazione al principio stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, garantendo l’effetto utile delle direttive anche per situazioni sorte prima della loro piena entrata in vigore. Sulla questione dell’equipollenza, ha riaffermato che il giudice ha il dovere di valutare la fondatezza giuridica della domanda, senza potersi basare sulla mera inerzia difensiva della controparte per decidere una questione di diritto. Infine, sulla quantificazione del danno, ha corretto un errore procedurale della corte di merito, applicando il criterio risarcitorio corretto come da tempo stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di assicurare un trattamento uniforme a livello nazionale.

Le conclusioni

L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. Da un lato, estende la platea dei potenziali beneficiari del risarcimento, includendo una generazione di medici finora esclusa. Dall’altro, pone un onere probatorio più stringente a carico di chi ha conseguito specializzazioni non esplicitamente contemplate dalle direttive, richiedendo una dimostrazione analitica dell’equivalenza sostanziale. Infine, uniforma verso il basso la quantificazione del danno per i corsi più datati, garantendo certezza del diritto e coerenza nelle liquidazioni.

Un medico che ha iniziato la scuola di specializzazione prima del 1982 ha diritto al risarcimento?
Sì, la Corte di Cassazione, seguendo l’orientamento della Corte di Giustizia UE, ha stabilito che il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto prima del 1982, ma limitatamente al periodo di formazione intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la fine del corso.

Se una specializzazione non è elencata nelle direttive europee, come si stabilisce il diritto al risarcimento?
In questo caso, spetta al medico l’onere di allegare e dimostrare che la specializzazione conseguita, per contenuti, impegno orario e caratteristiche cliniche, era di fatto e in modo sostanziale equipollente a una di quelle previste dalle direttive. Il solo fatto che la controparte non contesti l’equivalenza non è sufficiente.

Come viene calcolato l’importo del risarcimento per chi ha iniziato la specializzazione prima del 1991?
La Corte ha confermato che il risarcimento per i medici iscritti prima del 1991 deve essere liquidato nella misura prevista dalla Legge 370/99 (circa 6.713,93 euro annui) e non secondo l’importo più elevato previsto dal D.Lgs. 257/91.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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