Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12639/2021 R.G. (cui è riunito il ricorso iscritto al n. 03348/2022 R.G.), proposto da
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ex lege domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti – nei confronti di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
A.C. 25.01.2024
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché sul ricorso successivo, proposto da
1. COGNOME NOME 2. COGNOME NOME 3. COGNOME NOME 4. COGNOME NOME 5. COGNOME NOME 6. COGNOME NOME 7. COGNOME NOME 8. COGNOME NOME 9. COGNOME NOME 10. COGNOME NOME 11. COGNOME NOME 12. COGNOME NOME 13. COGNOME NOME 14. COGNOME NOME 15. COGNOME NOME 16. COGNOME NOME 17. COGNOME NOME 18. COGNOME NOME 19. COGNOME NOME 20. COGNOME NOME 21. COGNOME NOME 22. COGNOME NOME 23. COGNOME NOME 24. NOME 25. COLLO NOME COGNOME 26. CONNESTARI FLAVIO 27. INDIRIZZO 28. COGNOME NOME nato a Grammichele (CT) il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Caltagirone (CT) il DATA_NASCITA in qualità di eredi di COGNOME NOME nata a Grammichele (CT) il DATA_NASCITA, deceduta il 30/08/2019. 29. COGNOME NOME 30. COGNOME NOME 31. COGNOME NOME 32. COGNOME NOME 33. COGNOME 34. COGNOME NOME 35. COGNOME NOME 36. COGNOME NOME 37. COGNOME NOME 38. COGNOME 39. COGNOME VECCHI COGNOME 40. DEI POLI MARCO 41. COGNOME NOME 42. COGNOME NOME 43. DERACO MARCELLO 44. DESIDERIO QUINTINO 45. DI NUZZO DECIO 46. COGNOME NOME 47. COGNOME NOME 48. COGNOME NOME. 49. COGNOME NOME. 50. COGNOME NOME 51. COGNOME NOME 52. COGNOME NOME 53. FERRERO
NOME 54. COGNOME NOME 55. COGNOME NOME 56. COGNOME 57. COGNOME NOME 58. COGNOME NOME. 59. COGNOME NOME 60. COGNOME NOME 61. COGNOME NOME 62. GALLO NOME 63. COGNOME COGNOME 64. COGNOME NOME 65. NOME 66. NOME 67. COGNOME NOME 68. GOBBO CARRER LORELLA 69. COGNOME NOME 70. COGNOME NOME 71. COGNOME NOME 72. COGNOME NOME 73. COGNOME NOME 74. NOME 75. COGNOME NOME 76. NOME 77. MACRI’ CLAUDIO 78. COGNOME NOME 79. COGNOME NOME 80. COGNOME NOME 81. COGNOME NOME 82. COGNOME NOME 83. COGNOME NOME 84. COGNOME NOME 85. COGNOME NOME 86. COGNOME NOME 87. COGNOME NOME 88. COGNOME NOME 89. COGNOME NOME nata in Albidona (CS) il DATA_NASCITA, COGNOME NOME nato in Castrovillari (CS) il DATA_NASCITA, COGNOME NOME nato in Trebisacce (CS) il DATA_NASCITA, quali eredi di COGNOME NOME nato in Albidona (CS) il DATA_NASCITA, deceduto il 23/03/13. 90. MUREDDU NOME 91. MUSU LUIGINA 92. COGNOME NOME 93. COGNOME NOME 94. COGNOME NOME 95. NICOSIA NOME 96. NOTO NOME 97. NOVIELLO ARTURO 98. NUMERATO DOMENICO 99. PADUANO NOME 100. PALAZZI MAURO 101. PALMARINI NOME 102. PAN NOME 103. PASSELLI NOME 104. COGNOME NOME 105. COGNOME NOME 106. PATA NOME 107. PATANE’ ANGELA 108. PATTI SILVIO 109. PEDRALI MATTEO 110. PETITTO NOME 111. PEZZICA CORRADO 112. COGNOME
NOME 113. PINDARO LORETA 114. PIPERNI NOME 115. PIPINO CATERINA 116. POMO NOME 117. PUTRINO NOME COGNOMERIA 118. RABONI NOME 119. RAGO NOME 120. COGNOME NOME 121. REVERBERI CLAUDIO 122. RIBIS CARMELO 123. RIZZO COGNOME NOME 124. COGNOME PINA 125. RUTOLI NOME NOME 126. SABA COGNOMELBA 127. SALA LUIGI 128. SALERNO NOME G.M. 129. SAMBRUNI IVANO 130. COGNOME GUIDO 131. SANTNOME NOME 132. SARACINO NOME NOME 133. SAVASTANO SERGIO 134. SCOTONI SILVANO 135. SEDITA ENZO F. M. 136. SOLINAS PIETRINA 137. SPALLAROSSA NOME 138. STOCCO LUIGI 139. TALINI DONATELLA 140. TALLO IGNAZIO 141. TARTAGLIONE TOMMASO 142. TAU NOME ROCCO 143. TEDESCO NOME 144. TERRIBILE NOME 145. TESTA SOFIA 146. TIOLI NOME 147. TOMA NOME ORNELLA 148. COGNOME RODRIGUEZ PATRIZIA 149. COGNOME NOME 150. COGNOME GREGORIO 151. COGNOME NOME 152. VENTURA SUSNOME 153. VERONESE NOME 154. VETRONE NOME 155. COGNOME NOME 156. COGNOMENI UGO 157. VISETTI FABRIZIO 158. COGNOME FLAVIA 159. COGNOME NOME NOME. COGNOME NOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
4
NOME COGNOME est.
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NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ,
in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; ex lege domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti- e sul ricorso successivo,
proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, presso il quale è domiciliato in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché sul ricorso iscritto al n. 03348/2022 R.G., proposto da
1. COGNOME NOME 2. COGNOME NOME 3. COGNOME NOME 4. COGNOME NOME 5. COGNOME NOME 6. COGNOME NOME 7. COGNOME CARMINE 8. COGNOME NOME 9. HAYEK FAISAL 10. INTERLANDI NOME 11. COGNOME NOME 12. ODDI NAZZARENO 13. COGNOME NOME 14. COGNOME NOME 15. COGNOME NOME 16. REVERBERI CLAUDIO 17. COGNOME NOME 18. COGNOME NOME 19. COGNOME NOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in
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NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
virtù di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati In Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE del loro difensore;
-ricorrenti-
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ex lege domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 728/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il giorno 29 gennaio 2021; Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella Camera di consiglio del 25
gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici, tra cui i controricorrenti e ricorrenti incidentali indicati in epigrafe -premesso che avevano conseguito il diploma di specializzazione sulla base di corsi frequentati prima del 1991, senza peraltro percepire alcuna remunerazione per l’attività prestata durante il periodo di formazione; che, invece, le direttive europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (coordinate con la Direttiva 93/16/CEE), riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, nello stabilire condizioni omogenee di accesso e di svolgimento dei corsi di specializzazione, avevano previsto per i frequentanti il diritto ad una «adeguata
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remunerazione»; che tali direttive avevano ricevuto tardiva attuazione in Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, il quale aveva stabilito che fosse attribuita, in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, una borsa di studio annuale di Lire 21.500.000 (pari ad Euro 11.103,82) , soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991 -1992; e che, successivamente, l’art.11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, con riguardo ai medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 19831984 all’anno accademico 1990-1991, aveva previsto l’attribuzione di una borsa di studio annua omnicomprensiva di Lire 13.000.000 (pari ad Euro 6.713,94) -convennero la RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri indicati in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma, domandandone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee sopra citate e, in particolare, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corso di specializzazione medica e per ciascun corso frequentato, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ..
Il Tribunale di Roma, riconosciuta la legittimazione passiva unicamente in capo alla RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte da alcuni attori, la condannò a pagare a ciascuno di essi la somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno del corso frequentato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 . Rigettò le domande di altri attori, per essersi iscritti ai rispettivi corsi prima RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1983/ 1984, o per aver frequentato corsi non ricompresi negli elenchi allegati alle direttive comunitarie.
La Corte d’ appello di Roma, con sentenza 29 gennaio 2021, n. 728, ha accolto l’ impugnazione dei medici che avevano iniziato la specializzazione nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982, condannando la RAGIONE_SOCIALE
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del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE a pagare a ciascuno di essi la somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno del corso frequentato con decorrenza dal 1° gennaio 1983, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 .
Ha invece rigettato l’ impugnazione di coloro che avevano invocato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa maggior somma di Euro 11.103,82, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte romana, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 3 maggio 2021, la RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri in epigrafe, sulla base di un unico motivo, nei confronti dei medici NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno risposto con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, fondato su tre motivi.
Con distinto atto, notificato il giorno 8 febbraio 2022, i 160 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME hanno proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza, sulla base di quattro motivi, al quale hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate.
Con distinto atto, notificato il 28 febbraio 2022, anche il medico NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza, sulla base di due motivi, al quale ha risposto con controricorso l ‘ amministrazione intimata.
La medesima sentenza, infine, è stata impugnata per cassazione anche dai 19 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, sulla base di tre motivi, con ricorso notificato il 27 gennaio 2022 e iscritto al n. RG. NUMERO_DOCUMENTO, al quale hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate; di questi ultimi ricorrenti, peraltro, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso con atto del 5 ottobre 2022.
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La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Alcuni tra i ricorrenti e controricorrenti privati hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECIS IONE
Preliminarmente , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., si dispone la riunione dei ricorsi successivi al ricorso principale e si dà atto che, con separata ordinanza, è stata disposta la riunione del ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO a quello iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO.
A.1. Con l ‘u nico motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 4, 5, par.2, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE, degli artt. 6, 7, par.2, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE, degli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/363/CEE , RAGIONE_SOCIALE‘art.2043 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art.13 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76 , RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257/1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 370/1999.
La sentenza impugnata è censurata per avere riconosciuto il risarcimento del danno da tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie in tema di medici specializzandi ai dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sebbene i corsi di specializzazione da loro frequentati ( rispettivamente: ‘Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso’ , ‘Angiologia’, ‘ Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria’ ) non fossero compresi negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE, né fosse stata dimostrata l’equipollenza tra essi e quelli previsti in almeno due Stati membri.
Le amministrazioni ricorrenti deducono che la non inclusione RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni mediche nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe direttive euro pee era stata da
esse specificamente contestata in appello e comunque non sussisterebbe , da parte loro, l’onere di contestazione di tale circostanza, poiché esso sarebbe stato configurabile solo quando fosse stato assolto, ex parte actoris , l’onere di specifica allegazione RAGIONE_SOCIALEa medesima circostanza.
Nel resistere alla doglianza, i medici interessati sostengono che il motivo di ricorso in esame sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, per mancata specificazione RAGIONE_SOCIALEa sedes processuale in cui la circostanza sarebbe stata contestata nel giudizio di merito; deducono che, peraltro, tale contestazione non sarebbe stata tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione in primo grado.
Soggiungono che, comunque, la specializzazione in ‘ Chirurgia d’ urgenza e pronto soccorso ‘ sarebbe stata dichiarata equivalente a quella in ‘Chirurgia generale’ (questa espressamente prevista dall’art.5, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE) dal D.M. 30 gennaio 1998 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37, S.O.), peraltro citato, per coordinamento, in nota all’art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 1999, dal D.M. 5 agosto 1999, dal D.M. 2 agosto 2000, dal D.M. 27 dicembre 2000, dal D.M. 31 luglio 2002, dal D.M. 26 maggio 2004 e dal D.M. 19 giugno 2006.
Sostengono che la specializzazione in ‘ Angiologia ‘ rientrerebbe a buon diritto nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa ‘ Cardiologia ‘ e sarebbe comunque prevista dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, che (nel testo originale) prevede quanto segue: ‘ France: Cardiologie Et Medecine Des Affections Vasculaires; Irlande:
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Cardiology; Italie: Cardiologia; Luxembourg: Cardiologie Et Angiologie; Pays-Bas: Cardiologie; COGNOME-Uni: Cardio-Vascular Diseases ‘.
A.1.1. Il ricorso è fondato.
A.1.1.a. Preliminarmente si deve ricordare, come già più volte evidenziato da questa Corte ( ex aliis , v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; Cass. 14/12/2021, n. 39826; Cass. 29/11/2021, n. 37251; Cass. 14/12/2020, n. 28440; Cass. 26/07/2019, n. 20303), quanto segue: -l’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie, tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo RAGIONE_SOCIALE membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);
-non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;
-si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
-la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso);
-a fortiori , deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che
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l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa in iure ;
-al riguardo occorre invece considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente, in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza: in tal caso lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);
─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione del difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ equipollenza;
-l’operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche dal grado di specificità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in fatto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica;
─ pertanto, al fine di far valere detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità RAGIONE_SOCIALEa contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma o ccorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini,
tra le altre, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199).
A.1.1.b. Ricordati i suindicati principi generali, nel caso di specie deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità del ricorso in esame, poiché la difesa erariale, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, non ha eccepito il difetto di equipollenza dei corsi alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri (ciò che avrebbe concretato l’indebita posizione di una quaestio facti ), ma ha dedotto che la Corte d’appello aveva omesso di verificare se i predetti corsi fossero inclusi o meno negli elenchi di cui alle direttive europee oppure se fossero equipollenti a quelli riconosciuti da almeno due Stati membri.
Le amministrazioni convenute, in altri termini, non hanno contestato, nel merito, la verifica di equipollenza effettuata dalla Corte d’appello (ciò che avrebbe integrato una doglianza inammissibile in sede di legittimità), ma hanno eccepito che la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di svolgere tale verifica, non ostante venisse in considerazione un fatto costitutivo del diritto azionato, rispetto al quale il giudice del merito ha il potere-dovere di svolgere officiosamente il proprio accertamento, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto.
Con l’unico motivo del ricorso in esame, la difesa erariale ha dunque posto, non già una quaestio facti (né una questione mista di fatto e di diritto), ma una pura quaestio iuris , corredandola dal debito rilievo che, nell’originaria domanda, la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘inclusione dei corsi frequentati negli elenchi RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria (o la loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri) non era stata
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specificamente allegata dagli attori sicché neppure poteva reputarsi accertata in applicazione del principio di non contestazione.
A.1.1.c. Oltre che ammissibile, il ricorso in esame, come detto, è fondato, atteso che nessuna nelle specializzazioni in questione è espressamente inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine al l’ equipollenza, oltre alla deduzione RAGIONE_SOCIALEa pretesa novità RAGIONE_SOCIALEa contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non è stata debitamente e specificamente allegata l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione, né, tanto meno, è stata indicata la sede da cui tale accertamento sarebbe emerso e il modo in cui si sarebbe formato.
Non rileva poi che la specializzazione in ‘Chirurgia d’ urgenza e pronto soccorso ‘ s ia stat a dichiarata equivalente a quella in ‘Chirurgia generale’ dal D.M. 30 gennaio 1998, successivo di molti anni alla data di immatricolazione del controricorrente NOME COGNOME nel relativo corso.
Al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agli obblighi derivanti dalle direttive europee e, quindi, ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive, in mancanza RAGIONE_SOCIALE ‘ effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d’altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe scuole o all’eventuale
mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione a quelli europei.
Deve quindi escludersi che il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (in tal senso, ex multis , Cass. n.20303/2019; Cass. n. 39826/2021; Cass. n. 25414/2022).
Alla luce di tutti i suesposti rilievi , non rileva l’ordinanza interlocutoria n. 9327 del 2023, con cui è stata richiesta una relazione all’Ufficio del Massimario, segnalata con la memoria .
Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale va dunque accolto.
A.2. Passando al ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , con il primo motivo di esso si denuncia ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto
n. 191) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge 370/99 violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ‘.
I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbe dovuto farsi -sostengono -in ossequio ai principi di equivalenza, effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
All’illustrazione RAGIONE_SOCIALEa censura v iene fatta seguire istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea perché venga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettività ed adeguatezza del risarcimento del danno.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME denunciano ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa L. 370/1999 e del D. Lgs. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 360 cod. proc. civ. ‘.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato gli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione avesse natura di debito di valore.
A.C. 25.01.2024
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Con il terzo motivo denunciano ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge 370/99 -violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ‘.
I ricorrenti incidentali NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con riferimento alle precedenti censure, deducono che l’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata puntuale trasposizione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompati bile con l’art. 1, Protocollo 1, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU.
A.2.1. Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME va disatteso alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
principale proposto contro di loro, in base al quale deve escludersi in radice la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘invocato diritto.
Al di là RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso principale, comunque il ricorso incidentale dei suindicati ricorrenti -con riferimento a tutti e tre gli illustrati motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione -sarebbe stato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte sui temi da esso infondatamente evocati. In proposito, può rinviarsi a quanto si dirà, infra , sub par. B.1.1. , in ordine alle ragioni di inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME.
Accolto, dunque, il ricorso RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale e dichiarato inammissibile quello incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo e -non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto -questa Corte può decidere nel merito, rigettando la domanda da loro proposta. Le spese di tutti i gradi di giudizio concernenti il relativo rapporto processuale possono essere interamente compensate tra le parti, stante l’esito alter no del giudizio di merito.
B.1 . Con il primo motivo del ricorso successivo proposto dai 160 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, viene denunciata ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 – Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ‘ .
Con il secondo motivo viene denunciata ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art . 360 cod. proc. civ. ‘ .
Con il terzo motivo viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 – Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione
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Est. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ‘.
B.1.1. Gli illustrati motivi propongono le medesime doglianze contenute nel ricorso incidentale dei medici COGNOME, COGNOME e COGNOME, sopra illustrate. Essi vanno dichiarati inammissibili ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
B.1.1.a. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.
L ‘ obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALEa legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.
Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo RAGIONE_SOCIALE italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all ‘ acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.
Con l’art.11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, lo RAGIONE_SOCIALE italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione adeguata da parte RAGIONE_SOCIALE specializzando, quanto quello relativo all’ini doneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.
il parametro di cui al citato art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria, salva la rigorosa prova -nella fattispecie mancante -di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie ( ex multis , cfr. Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).
B.1.1.b. Quanto alle specifiche doglianze sulla mancata corresponsione degli interessi compensativi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa -da compiersi, come detto, sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cui l’obbligazione
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
risarcitoria, mediante ‘monetizzazione’, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass. 06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).
B.1.1.c. Neppure sussistono i presupposti per la formulazione di un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021, n. 41076, cit. ) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agli Stati membri.
Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. 31922).
B.1.1.d. In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza.
Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell’iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ad es., il tempo pieno) non gravanti sui primi.
B.1.1.e. Deve infine evidenziarsi, reiterando un rilievo già formulato e recentemente ribadito da questa Corte (Cass.12/09/2022,
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
n. 26812, cit. ) che la doglianza dei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggior misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostrato assunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo RAGIONE_SOCIALE avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello che sarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.
L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere conto sia RAGIONE_SOCIALEa cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano, sia RAGIONE_SOCIALEa già evidenziata circostanza che la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina costituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno, sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.
I primi tre motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME vanno pertanto dichiarati inammissibili; da tale statuizione resta assorbita l’eccezione di giudicato sollevata dalle amministrazioni statali controricorrenti (p.3 del controricorso).
B.2. Con il quarto motivo del medesimo ricorso -circoscritto ai medici NOME COGNOME , specializzato in ‘Malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Endocrinologia’, NOME COGNOME , specializzata in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Tisiologia e malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato respiratorio’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Ginecologia e ostetricia’ , NOME NOME, specializzato in ‘Chirurgia plastica e ricostruttiva’ , NOME COGNOME, specializzato in
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
‘ Ortopedia e traumatologia ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Ginecologia ed ostetricia ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Geriatria e gerontologia ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Biologia clinica ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Anestesia e rianimazione ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Malattie infettive ‘ NOME COGNOME, specializzato in ‘ Neurologia ‘, NOME COGNOME, specializzata in ‘ Oncologia ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Medicina interna ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Radiologia diagnostica ‘, NOME COGNOME, specializzato in ‘ Urologia ‘ -viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ‘ .
La sentenza d’appello è censurata per aver negato il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa adeguata remunerazione sul presupposto che l’iscrizione ai corsi di specializzazione fosse stata effettuata anteriormente al 1982.
B.2.1. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a specificare.
B.2.1.a. Si tratta, com’è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983 -1984 all’anno accademico 1990-1991) -per i c.d. medici specializzandi ‘ a cavallo ‘, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno
dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa somma suindicata ed altre l’ avevano, invece, riconosciuto.
Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte d i Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione E uropea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle caus e riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici spe cialisti iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 , deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa.
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A lla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’ avessero terminato, a seconda RAGIONE_SOCIALEa durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi RAGIONE_SOCIALEa materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
B.2.1.b. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. ‘a cavallo’, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla
normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20).
Il giudice europeo ha statuito che l ‘articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata p rima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure
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destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/Cee.
B.2.1.c. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento -da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 -va riconosciuto anche ai ricorrenti sopra indicati NOME COGNOME, specializzato in ‘Malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Endocrinologia’, NOME NOME COGNOME, specializzata in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Tisiologia e malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato respiratorio’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Ginecologia e ostetricia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Chirurgia plastica e ricostruttiva’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Ortopedia e traumatologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Ginecologia ed ostetricia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Geriatria e gerontologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Biologia clinica’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME
NOME, specializzato in ‘Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Malattie infettive’ NOME COGNOME, specializzato in ‘Neurologia’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Oncologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Medicina interna’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Radiologia diagnostica’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Urologia’ -avuto riguardo alla circostanza che essi hanno iniziato il corso di specializzazione prima del 1982, proseguendo successivamente.
Il quarto motivo del ricorso in esame va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione , la quale, nel provvedere sul merito RAGIONE_SOCIALEa domanda di questi ricorrenti, deliberà anche la specifica eccezione sollevata dalle amministrazioni controricorrenti in confronto di NOME COGNOME , in ordine all’asserita estraneità comunitaria RAGIONE_SOCIALEa specializzazione da lei conseguita.
C.1. Con il primo motivo del ricorso notificato il 28 febbraio 2022, NOME COGNOME, specializzato in ‘Ortopedia e Traumatologia’ in ragione di un corso frequentato tra il 1984 e il 1989, denuncia ‘ violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76, nonché art. 3 e 36 cost., e art. 220 tce in relazione all’art.360 c.1 n.3 cod. proc. civ. ‘ .
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato il danno in suo favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie dal d.lgs. n. 257 del 1991.
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo, denuncia ‘ violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 cv.1 n.3 cod. proc. civ. ‘
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver liquidato il maggior danno e gli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione avesse natura di debito di valore.
C.2.1. Gli illustrati motivi propongono le medesime doglianze contenute nei primi tre motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, nonché nel ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sopra esaminate. Essi, pertanto, devono dichiararsi inammissibili ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., previo richiamo alle argomentazioni esposte nel precedente par. B.1.1. , che vanno qui complessivamente ribadite.
La statuizione non assorbe l’ eccezione di giudicato sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE nel sintetico controricorso (p.1), la quale è, però, a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza.
In proposito, vanno condivise le argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, circa il carattere generico RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del giudicato e la mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sua formazione, oltre al rilievo che non risulta che l’eccezione fosse stata sollevata nei gradi di merito.
Le ulteriori osservazioni svolte nella medesima memoria in funzione illustrativa dei motivi di ricorso si infrangono, invece, sul consolidato orientamento contrario di questa Corte, come sopra illustrato.
D.1 . Passando al ricorso iscritto al n.03348/2022, con il primo motivo di esso, i medici NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, denunciano ‘violazione e /o falsa applicazione degli artt. 13, 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., dgeli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362 e art. 220 TCE’.
La sentenza d’appello è censurata per aver negato il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa adeguata remunerazione sul presupposto che l’iscrizione ai corsi di specializzazione fosse stata effettuata anteriormente al 1982.
D.1.1. Il motivo è fondato.
Valgono le considerazioni svolte per l’omologa doglianza formulata dai ricorrenti le cui posizioni sono state esaminate sub. par. B.2. con argomentazioni che vanno qui complessivamente richiamate.
La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
D.2. Con il secondo motivo, tutti i 19 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME denunciano ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., degli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362, art. 6 d.lgs. 257/1991 e art. 39 d.lgs. 368/99 e art.220 TCE, nonché 1219 e 1224 c.c. ‘.
Essi lamentano che la Corte territoriale abbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991.
Con il terzo motivo i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ..
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
Censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato gli interessi compensativi e il maggior danno, ritenendoli non provati.
D.2.1. Il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 3348/NUMERO_DOCUMENTO R.G. propongono le medesime doglianze contenute nel ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, nonché nel ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sopra esaminate. Essi vanno pertanto dichiarati inammissibili ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., previo richiamo alle argomentazioni esposte nei precedenti paragrafi, che vanno qui complessivamente ribadite.
D.3. Con riguardo al ricorso iscritto al n.3348/2022, deve infine essere dichiarato estinto il giudizio di cassazione (con compensazione RAGIONE_SOCIALEe relative spese), limitatamente al rapporto processuale facente capo a NOME COGNOME, che ha depositato rinuncia al ricorso.
E. In definitiva:
va accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale da loro proposto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere rigettata;
IIdel ricorso proposto dai 160 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, va accolto il quarto motivo riferibile ai ricorrenti NOME COGNOME, specializzato in ‘Malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Endocrinologia’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Anestesia e
rianimazione’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Tisiologia e malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato respiratorio’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Ginecologia e ostetricia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Chirurgia plastica e ricostruttiva’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Ortopedia e traumatologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Ginecologia ed ostetricia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Geriatria e gerontologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Biologia clinica’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Malattie infettive’ NOME COGNOME, specializzato in ‘Neurologia’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Oncologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Medicina interna’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Radiologia diagnostica’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Urologia’ ; vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi di cui al medesimo ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione ;
IIIva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME;
IV. del ricorso proposto dai 19 ricorrenti con capofila NOME COGNOME (originariamente iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e riunito al ricorso iscritto al n.12639/NUMERO_DOCUMENTO, con separato provvedimento assunto all’odierna adunanza camerale), va accolto il primo motivo, riferibile ai ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
F. Per quanto riguarda le spese:
i. quelle di tutti gradi di giudizio concernenti i rapporti processuali vertenti tra le amministrazioni in epigrafe e i medici NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME vengono compensat e interamente tra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esito alterno del giudizio di merito;
ii. pure compensate vanno le spese del giudizio di legittimità del rapporto processuale facente capo a NOME COGNOME;
le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra le amministrazioni convenute e tutti gli altri ricorrenti privati (ad eccezione dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le spese dei cui rapporti processuali saranno regolate dal giudice del rinvio ex art.385, terzo comma, cod. proc. civ.) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve invece darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali e successivi (ad eccezione dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME
A.C. 25.01.2024
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; dichiara inammissibile il ricorso incidentale da loro proposto;
accoglie il quarto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti in epigrafe con capofila NOME COGNOME, riferito ai ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; dichiara inammissibili gli altri motivi di cui al medesimo ricorso;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME;
accoglie il primo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti in epigrafe con capofila NOME COGNOME, riferito ai ricorrenti NOME
II.
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; dichiara inammissibili gli altri motivi di cui al medesimo ricorso; dichiara estinto il giudizio di cassazione con riguardo al rapporto processuale vertente tra le amministrazioni in epigrafe e il ricorrente NOME COGNOME;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione , perché provveda sulla domanda proposta da NOME COGNOME, specializzato in ‘Malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Endocrinologia’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Tisiologia e malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato respiratorio’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Ginecologia e ostetricia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Chirurgia plastica e ricostruttiva’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Ortopedia e traumatologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Ginecologia ed ostetricia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Geriatria e gerontologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Biologia clinica’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Anestesia e rianimazione’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Malattie
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
infettive’ NOME COGNOME, specializzato in ‘Neurologia’, NOME COGNOME, specializzata in ‘Oncologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Medicina interna’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Radiologia diagnostica’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Urologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Chirurgia Plastica’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Pediatria’, NOME COGNOME, specialzzato in ‘Cardiologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘ortopedia e Traumatologia’, NOME COGNOME, specializzato in ‘Angiologia Medica’ e NOME COGNOME, specializzato in ‘Chirurgia’;
III. compensa le spese di tutti i gradi di giudizio relativamente ai rapporti processuali vertenti tra le amministrazioni in epigrafe e i ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
compensa le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale vertente tra le amministrazioni in epigrafe e il ricorrente NOME COGNOME;
condanna gli altri ricorrenti incidentali e successivi, in solido tra loro (ad eccezione dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), a rimborsare alle
A.C. 25.01.2024 N. R.G. 12639/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapporti processuali, che liquida in complessivi Euro 20.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali e successivi (ad eccezione dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione