Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22390/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME
-ricorrenti principali – contro
Oggetto: Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Medici specializzandi -Tardivo recepimento direttive unionali -Risarcimento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 16/04/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
tutti domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti – nonché sul ricorso successivo proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
tutti domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende
-ricorrenti incidentali –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME
-controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello Roma n. 721/2019 depositata il 01/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 721/2019, pubblicata in data 1° febbraio 2019, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c. a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 20033/2013, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e volta a conseguire la corresponsione dell’adeguato compenso in relazione alla frequenza dei corsi di specializzazione.
La Corte territoriale ha invece respinto eguale domanda proposta da NOME COGNOME, rilevando che il corso di specializzazione da esso frequentato -igiene e medicina preventiva -non risultava compreso nell’elenco di cui alla direttiva CEE 75/362.
Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Roma hanno presentato ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Successivamente è stato presentato ricorso anche da parte di RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli originari ricorrenti nonché nei confronti di NOME COGNOME.
I ricorrenti originari hanno resistito al ricorso successivo con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1 giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).
Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME perché risulta notificato e depositato prima del ricorso di RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ricorso quest’ultimo che deve essere, pertanto, considerato incidentale.
2 . Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 394, 384, secondo comma, 336, 342, 345, 346, 112 c.p.c., nonché degli artt. 329 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c.
Argomentano, in particolare, i ricorrenti che la Corte di Appello in sede di giudizio di rinvio avrebbe ‘effettuato un vietato novum iudicium sulla intera controversia, non limitandosi all’esame di quanto devoluto dall’appello delle Amministrazioni nella parte residuata a seguito della cassazione, così violando i giudicati interni progressivamente formatisi, con rilevanza sul giudizio’ , ed in particolare:
-nel caso dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, avrebbe proceduto ad una nuova liquidazione dell’indennità per ciascuno in misura inferiore a quella statuita dal Giudice di primo grado, nonostante tale determinazione fosse coperta dal giudicato interno in assenza di appello;
-nel caso del ricorrente NOME COGNOME, avrebbe ‘riesaminato il fatto costitutivo della pretesa, ritenuto sussistente dalla sentenza di primo grado appellata, statuizione passata in cosa giudicata in assenza di motivo di appello delle Amministrazioni appellanti, odierne intimate’ .
Il ricorso incidentale (successivo) è affidato a due motivi.
3 .1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., e con riferimento alla sola posizione di NOME COGNOME, la violazione degli artt. 2909 c.c.; 324, 360 392, c.p.c.; 11, Legge n. 370/1999.
Al riguardo, le Amministrazioni ricorrenti invocano il giudicato che sarebbe disceso sulla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4714/2010 -decisione cassata in relazione alle posizioni degli odierni
ricorrenti dalla già citata ordinanza di questa Corte n. 20033/2013 che avrebbe respinto le domande dello stesso NOME COGNOME e che non sarebbe stata impugnata da quest’ultimo.
Nel riconoscere l’indennizzo anche a quest’ultimo, conclude il motivo, la Corte territoriale avrebbe violato il vincolo derivante dal giudicato sceso sulla decisione della Corte capitolina.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, Legge n. 370/1999 nonché delle Direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363 e dei principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia UE 24 gennaio 2018.
Si sostiene, in particolare, che gli specializzandi si erano tutti immatricolati presso le scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1982, e quindi in epoca nella quale non poteva ancora ritenersi consumato l’illecito di ritardata attuazione delle Direttive comunitarie.
Il ricorso principale è infondato.
La precedente decisione della Corte d’appello di Roma n. 4714/2010 , cassata dall’ordinanza di questa Corte n. 20033/2013 , infatti, aveva definito il gravame in relazione a due specifici profili, costituiti, da un lato, dall’asserito difetto di legittimazione passiva dei MINISTERI odierni ricorrenti incidentali, in relazione alle domande proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME, e, dall’altro lato, dall’estinzione per prescrizione delle pretese azionate da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Questa Corte, nel cassare la decisione della Corte capitolina, si era quindi pronunciata su detti profili dichiarando espressamente assorbita ogni ulteriore questione, e quindi senza in alcun modo statuire, neppure indirettamente, né sui criteri che il giudice di rinvio avrebbe dovuto seguire nel liquidare l’indennità da riconoscere eventualmente
in favore degli odierni ricorrenti principali né sulla stessa fondatezza della pretesa azionata, in particolare per ciò che concerne la posizione di NOME COGNOME.
Pertanto, la decisione rescindente di questa Corte non poteva venire ad integrare un giudicato in ordine ad an e quantum dell’indennizzo richiesto, come invece deducono i ricorrenti, dovendosi rammentare sul punto l’orientamento costante di questa Corte imperniato sulla figura della ‘ minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, la quale individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016).
Da tali premesse, quindi, discende che la Corte d’appello non ha statuito esorbitando dai limiti del giudizio di rinvio, non essendo la stessa vincolata -in relazione alle questioni che ha affrontato – da un giudicato implicito derivante dall’ordinanza di questa Corte.
Di qui l’infondatezza del ricorso.
Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.
Giova rammentare, preliminarmente, che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di
istituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 O.G. e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24740 del 04/12/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30780 del 30/12/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26482 del 17/12/2007).
Operata tale premessa, si deve rilevare che, effettivamente, l’ordinanza di questa Corte n. 20033/2013 è scaturita da un ricorso che non vedeva tra i proponenti NOME COGNOME, sicché quest’ultimo non aveva impugnato la precedente sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4714/2010.
Va, del resto, notato che tale dato trova conferma anche dall’intestazione della sentenza della Corte d’appello di Roma impugnata nella presente sede, nella quale il nome dell’intimato non compare tra quelli dei ricorrenti in riassunzione.
Alla luce di tali elementi, quindi, la decisione della Corte capitolina risulta viziata nella parte in cui ha statuito anche sulla posizione di NOME COGNOME , in quanto nei confronti di quest’ultimo il giudizio non poteva proseguire con la conseguenza che la sentenza impugnata deve, in relazione a tale statuizione essere cassata senza rinvio.
6. Il secondo motivo del ricorso incidentale è, invece, infondato.
La decisione impugnata, invero, si è conformata al consolidato principio enunciato da questa Corte, a mente del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della
formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022; Cass. Sez. U – Sentenza n. 20278 del 23/06/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021; Cass. Sez. U – Sentenza n. 20348 del 31/07/2018).
Si deve, infatti, rammentare che la Corte di Giustizia UE, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20 -su rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2020, n. 23901 -ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.
Alla pronuncia della Corte di giustizia, quindi, hanno fatto seguito le già citate decisioni di questa Corte -a partire da Cass. Cass. Sez. U – Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 -che, adeguandosi alle indicazioni del giudice eurounitario, hanno enunciato e consolidato il principio poc’anzi richiamato cui il giudice di rinvio risulta essersi conformato.
Alla luce delle considerazioni che precedono sia il ricorso principale sia il secondo motivo di ricorso incidentale devono essere
respinti, mentre deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso incidentale.
Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione adottata in favore di NOME COGNOME, in quanto il giudizio nei suoi confronti non poteva essere proseguito.
8 . L’esito concreto del giudizio rigetto di entrambi i ricorsi per ciò che riguarda le parti costituite ed accoglimento del ricorso incidentale nei confronti del solo NOME COGNOME, rimasto intimato -giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di irripetibilità delle stesse per quanto riguarda NOME COGNOME
Stante il tenore della pronuncia, va invece dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , nei confronti dei soli ricorrenti principali -atteso che il ricorso incidentale è stato in parte accolto – spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, respinto il secondo, e per l’effetto cassa senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla parte in cui la stessa ha statuito nei confronti di COGNOME NOME
COGNOME, perché il giudizio nei suoi confronti non poteva essere proseguito;
compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 16 aprile