Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Oggetto: specializzandi in medicina – danno da tardiva attuazione direttive comunitarie
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 31475/21 proposto da:
-) NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO;
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 11 maggio 2021 n. 3413; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’ odierno ricorrente convenne – unitamente ad altri attori – dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Pescara, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Concluse pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto che il risarcimento non fosse dovuto a quanti si erano iscritti prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa Direttiva, e quindi prima RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1983 -1984. ell’odierno ricorrente modificando tale motivazione, e ritenendo che il risarcimento non potesse essere accordato a
La Corte d’appello rigettò il gravame d quanti si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal soccombente con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto al risarcimento per la tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362 e 75/363 non spetti a chi si fosse iscritto alla scuola di specializzazione prima del DATA_NASCITA.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta dal ricorrente.
La Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del DATA_NASCITA
costituisce una situazione sorta prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione seguita, essere oggetto di una remuner azione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 ‘.
Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione.
1.2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio; il giudice di rinvio esaminerà ex novo il gravame di NOME COGNOME, applicando il principio di cui sopra.
Il secondo motivo resta assorbito.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa