Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
O R D I N A N Z A
sui ricorsi riuniti nn. 7561/21, 8449/21 e 8906/21, proposti:
il primo (NUMERO_TELEFONO)
da
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME GIAMNOME, COGNOME NOMEGIULIO, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME
NOME , tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
Oggetto: risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria.
-) NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
nonché da
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME tre quali eredi di NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (gli NOME tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME due quali eredi di COGNOME NOME) , COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME tre quali eredi di COGNOME NOME) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME NOME) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME NOME) , COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME INDIRCOGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOMENOME NOME quali eredi di COGNOME NOMENOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME tre quali eredi di COGNOME NOME) , COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME NOME) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti –
contro
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi
dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME GENEROSO) , COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME ,
tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché
-) NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
nonché
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente –
il secondo (NUMERO_TELEFONO)
da
-) COGNOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi ministri pro tempore , domiciliati ex lege in Roma, INDIRCOGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da cui sono rappresentati e difesi;
contro
ricorrenti –
il terzo (NUMERO_TELEFONO)
da
-) COGNOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi ministri pro tempore , domiciliati ex lege in Roma, INDIRCOGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da cui sono rappresentati e difesi;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di 4261;
Roma 15 settembre 2020 n.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2010 NOME COGNOME ed altri centosettantasei attori convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Il 3.5.2011 intervennero volontariamente in giudizio altri 393 medici, allegando i medesimi fatti già esposti da gli attori e chiedendo anch’essi la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno per i fatti sopra descritti.
Con sentenza 20.5.2014 n. 11111 il Tribunale di Roma:
-) dichiarò inammissibili gli interventi;
-) ritenne passivamente legittimata la sola RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE;
-) rigettò la domanda di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;
-) dichiarò prescritto il diritto di quanti non avevano interrotto la prescrizione nel decennio successivo al 27.10.1999.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 15.9.2020 n. 4261 la Corte d’appello di Roma accolse in parte il gravame, ed ha così provveduto:
-) ha confermato le statuizioni in tema di prescrizione del diritto azionato dagli originari attori;
-) ha di conseguenza rigettato tutte le domande attoree, ad eccezione di quelle proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-) ha ritenuto ammissibile l’intervento;
-) ha ritenuto non ritualmente sollevata dalle Amministrazioni convenute l’eccezione di prescrizione con riferimento ai diritti vantati dal RAGIONE_SOCIALE degli intervenuti;
-) ha di conseguenza accordato il risarcimento agli iscritti prima del 1982, per il periodo di frequentazione successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa Direttiva;
-) ha confermato che unica legittimata passiva era la RAGIONE_SOCIALE;
-) ha liquidato il danno nella misura di euro 6.713,93 per ciascun anno o frazione di anno di frequentazione RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione successivo al 1° gennaio 1983;
-) ha dichiarato il suddetto importo satisfattorio di tutti i danni patiti dagli intervenuti;
-) ha accordato sulle somme liquidate gli interessi al saggio legale dalla domanda.
Avverso la sentenza d’appello sono state proposte cinque impugnazioni (in ordine cronologico):
-) da NOME COGNOME ed altri (cioè gli originari attori), più 17 tra coloro che erano intervenuti in causa ex art. 105 c.p.c. (ricorso notificato il 12.3.2021 ; d’ora innanzi, per brevità, ‘il RAGIONE_SOCIALE‘) ;
-) da NOME COGNOME (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 12.30);
-) da NOME COGNOME ed altri, tranne i 17 di cui si è detto (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 17.37 ; d’ora innanzi, per b revità, ‘il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ );
-) da NOME COGNOME (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 20.38);
-) dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 22.58).
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con quattro separati controricorsi alle impugnazioni proposte dal ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , dal ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME.
All ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi:
-) quattordici tra i ricorrenti del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ( e cioè COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME);
-) NOME COGNOME;
-) NOME COGNOME.
Il ‘ RAGIONE_SOCIALE NOME ‘ ha resistito con controricorso all ‘ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE; tra questi, in 32 hanno proposto ricorso incidentale (e cioè COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME GENEROSO), COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME).
9. Nelle more RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio:
-) NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rinunciato al ricorso, e rispetto ad essi il processo di cassazione è stato dichiarato estinto con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile, alla quale il ricorso era stato assegnato prima di essere rimesso a questa Sezione per competenza tabellare;
-) NOME COGNOME ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
-) NOME COGNOME ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di NOME COGNOME (rispetto al quale, peraltro, la Corte d’appello aveva già dichiarato estinto il giudizio: p. 34 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) .
Hanno depositato memoria NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
In data 31.10.2023 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente il Collegio, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di riunione contestualmente adottata nei ricorsi nn. 8449/21 e 8906/21, ne dispone la riunione al presente ricorso n. 7561/21, ex 335 c.p.c., trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
2. Il ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Va esaminato per primo, ex art. 276, secondo comma, c.p.c., il terzo motivo di ricorso, col quale è impugnata la statuizione di prescrizione del diritto. Con tale motivo i ricorrenti sostengono che la prescrizione del loro diritto di credito non poteva farsi decorrere dal 27.10.1999, perché a quella data il diritto al risarcimento del danno ancora ‘ non poteva essere azionato ‘.
2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis , Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01; Sez. 3, Sentenze n. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17.5.2011).
Incurante di tale consolidato orientamento, il ricorso spende argomenti già ripetutamente prospettati dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti negli stessi esatti termini ed in fattispecie identiche, e da questa Corte ripetutamente ritenuti infondati, con motivazioni RAGIONE_SOCIALEe quali – ancora una volta – la difesa dei ricorrenti mostra di non darsi la minima cura ( ex plurimis , da ultimo, si veda la decisione di Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, nonché Sez. 1, Ordinanza n. 28565 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 20198 del 14.7.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 19079 del 2023; Sez. 3, Ordinanza n. 36506 del 14.12.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4581 del
11.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4580 del 11.2.2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4207 del 9.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2201 del 25.1.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39421 del 13.12.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38109 del 2.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 37249 del 29.11.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 36389 del 24.11.2021).
2.2. Resta assorbito il primo motivo, col quale è censurata l’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘esclusiva legittimazione passiva (sostanziale) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ad abundantiam , rileva comunque il Collegio che il motivo in esame – col quale è prospettata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 c.p.c. – è totalmente incoerente rispetto al contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, e tanto sarebbe bastato per ritenere quel motivo inammissibile.
2.3. Col secondo motivo i ricorrenti del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
2.4. Il motivo è infondato.
In primo luogo è infondato perché la sentenza impugnata ha dichiarato di provvedere sull’impugnazione ‘ ogni altra domanda disattesa’ : e dunque esiste una statuizione espressa sull’impugnazione dei ricorrenti di cui qui si discorre.
Anche, poi, a voler ritenere che quell’ espressione fosse una mera clausola di stile, il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sarebbe comunque conforme a diritto, in quanto l’azione di danno proposta dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non è stata dichiarata inesistente, ma prescritta. Sicché gli attori, avendo avuto a disposizione l’azione di danno ed avendola perduta, non possono invocare l’ azione di ingiustificato arricchimento, la quale è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (Sez. U – , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 – 01).
2.4. Il quarto motivo riguarda solo 15 dei ricorrenti principali, i quali in primo grado assunsero la veste di interventori volontari (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; due componenti di questo RAGIONE_SOCIALE, e cioè NOME COGNOME e NOME COGNOME, come già detto hanno rinunciato al ricorso; rileva peraltro il Collegio che NOME COGNOME, interventore in primo grado e ricorrente, non risulta tra i controricorrenti che hanno resistito all’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con controricorso datato 21.4.2021).
Con esso è censurata la sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura di euro 6.714 per ciascun anno di specializzazione.
2.5. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis , Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01; tale orientamento, ormai decennale, è stato espressamente confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione pronunciata da Cass., Sez. Un., n. 30649 del 2018).
2.6. Col quinto motivo è prospettato il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza di motivazione, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. I ricorrenti assumono che la sentenza impugnata, pervenuta al punto di decidere sugli effetti RAGIONE_SOCIALEa mora e del ‘ mancato paritario riconoscimento del titolo’ si sarebbe ‘ si sarebbe illegittimamente limitata a pronunciarsi in maniera apodittica, con mero riferimento a precedenti orientamenti giurisprudenziali ‘ .
2.7. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’art. 118 disp. att. c.p.c. consente espressamente al giudicante di motivare la decisione richiamando precedenti giurisprudenziali conformi. E la decisione impugnata ha, correttamente, richiamato il consolidato principio secondo cui ‘ il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa – da compiersi sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data RAGIONE_SOCIALEa messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta ” ( ex multis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).
2.8. Il sesto motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha addossato ai soccombenti le spese di lite anziché compensarle.
Esso è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di non compensare le spese è riservata alla discrezionalità del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, sia perché il giudice ha fatto corretta applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
3. Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 105 c.p.c.. Sostiene che non esisteva alcuna connessione oggettiva tra la
domanda proposta dagli attori con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e quella proposta dagli interventori.
Deduce che le due domande non avevano lo stesso oggetto e non dipendevano dallo stesso titolo: infatti ciascuno degli attori e degli interventori aveva domandato il risarcimento del danno subìto in proprio per effetto RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive comunitarie. Di conseguenza mancava il presupposto richiesto dalla legge per potere intervenire in un giudizio pendente tra altri soggetti.
Aggiunge la ricorrente che per ‘ identità del titolo ‘, per i fini di cui all’art. 105 c.p.c., dovrebbe intendersi l’identità del fatto o RAGIONE_SOCIALE‘atto giuridico posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa, inteso quale ‘circostanza storica e materiale’ .
Infine, la ricorrente chiede che sia rimeditato il diverso orientamento già espresso da questa Corte sul punto (Cass. 11085/20 e Cass. 12102/20), in quanto:
-) il diritto al risarcimento del danno per l’ inadempimento, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, degli obblighi comunitari dà vita ad un rapporto obbligatorio tra lo RAGIONE_SOCIALE e il singolo cittadino, distinto e separato dal rapporto obbligatorio che lega lo RAGIONE_SOCIALE a tutti gli altri cittadini danneggiati dal medesimo inadempimento;
-) la medesimezza RAGIONE_SOCIALEa condotta (e cioè la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva) non costituisce quella ‘identità del titolo’ richiesta dall’art. 105 c.p.c.;
-) il ‘titolo’ RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta vale re in giudizio dagli interventori era rappresentato dall’ inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale si è verificato nel momento in cui, al completamento di ciascun anno di frequenza RAGIONE_SOCIALEe rispettive scuole di specializzazione, il singolo medico specializzando non ha percepito alcuna remunerazione ‘ .
3.1. Il motivo è infondato.
La questione prospettata dall’amministrazione ricorrente è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha fissato i seguenti princìpi.
tra due domande, l’una proposta dall’attore, l’altra dall’interventore, aventi entrambe ad oggetto il risarcimento del danno da tardiva attuazione
RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362 e 75/363, sussiste un rapporto di connessione per riconducibilità dei rispettivi diritti a fattispecie costitutive che presentano comunanza parziale per il titolo, cioè presentano un fatto costituivo comune, sicché i diritti fatti va lere sono accomunati dalla ‘dipendenza dal titolo’ dedotto nel processo con la domanda originaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 105 c.p.c. (Sez. 3 – , Ordinanza n. 11085 del 10/06/2020, Rv. 658095 – 01);
b) in ambedue i casi è identico il fatto costitutivo del diritto fatto valere dall’attore e dall’interventore, rappresentato dall’inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano agli obblighi imposti alle suddette Direttive, il quale ha determinato effetti lesivi generalizzati nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘intera platea dei medici con riguardo ai quali quelle direttive avrebbero dovuto essere adempiute. Sicché, essendo quell’inadempimento immediatamente lesivo RAGIONE_SOCIALEa posizione di ogni medico privato del diritto all’adeguata remunerazione, tutti i medici senza necessità del verificarsi di altri fatti, divennero soggetti lesi dal suddetto inadempimento;
di conseguenza tra le domande avanzate da ciascuno di essi si è determinata, una situazione di connessione per dipendenza dal titolo, come richiesto dall’art. 105 cod. proc. civ..
3.2. Tali princìpi, ancora di recente, sono stati ribaditi da Sez. 3, Ordinanza n. 35571 del 20.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 32720 del 24.11.2023, e Sez. 3, Ordinanza n. 19537 del 10.7.2023 (in motivazione, § 1.1); nonché (sia pure in differente fattispecie) da Sez. 3, Ordinanza n. 4912 del 16.2.2023. Inoltre, erano stati affermati già da Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020, la quale ebbe a disattendere la prospettazione del giudice di merito che aveva inquadrato nella nozione di cui alla parte finale del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 103 c.p.c. quella basata sulla c.d. mera connessione per identità di questioni – la tipologia RAGIONE_SOCIALEa relazione fra la causa principale di medici che avevano esercitato il diritto risarcitorio per l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive e quella introdotta da numerosi medici interventori che lo avevano fatto valere a loro volta.
3.3. Non condivisibili appaiono a questa Corte i nuovi argomenti spesi dalla amministrazione ricorrente.
Essi infatti muovono dall’assunto -in sé corretto -secondo cui l’inadempimento da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’un obbligo comunitario darebbe vita a tanti fatti illeciti, quanti sono i soggetti danneggia ti da quell’inadempimento , per giungere alla conclusione che se vi è pluralità di danni, vi è anche ‘pluralità di titoli’ per i fini di cui all’art. 105 c.p.c..
Deve tuttavia in contrario osservarsi che il ‘titolo’ RAGIONE_SOCIALEa pretesa per i fini di cui all’art. 105 c.p.c. va ravvisato nella unicità RAGIONE_SOCIALEa condotta fonte di danno, e che non vi è corrispondenza biunivoca tra la condotta illecita ed i danni da essa prodotti. Infatti una sola condotta può provocare più danni, così come più condotte concorrenti possono concausare un danno unitario. La pluralità di danni è dunque non decisiva per i fini che qui interessano, se a produrli fu una sola condotta.
E in subiecta materia la condotta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fonte di responsabilità fu indubbiamente una soltanto: avere lasciato decorrere il termine del 1°.1.1982 senza dare attuazione alle direttive 75/362 e 75/363 e successive integrazioni.
3.4. Col secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione degli artt. 268 e 269 c.p.c..
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene a ben vedere due censure.
3.4.1. Con una prima censura (pp. 28-34) la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere ammissibile l’intervento (autonomo) ex art. 105 c.p.c., nonostante esso avvenne dopo lo spirare dei termini fissati dagli artt. 166 e 167 c.p.c. per formulare domande riconvenzionali o chiamare in causa un terzo.
3.4.2. Con una seconda censura (pp. 34-36) la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere ammissibile l’intervento (autonomo) ex art. 105 c.p.c., nonostante l’atto di intervento non fosse stato notificato alle parti originarie del giudizio.
3.5. La prima RAGIONE_SOCIALEe suesposte censure è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’impossibilità per l’interventore di compiere atti non più consentiti alle parti, contenuta nell’art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, ma non anche su quello assertivo ( ex permultis, Sez. 3 – , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023, Rv. 667552 – 01; Sez. 1 – , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019, Rv. 655958 01; Sez. 3 – , Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018, Rv. 650431 – 02).
Quanto alle sollecitazioni formulate dalla Amministrazione ricorrente, ed intese ad un ripensamento di questo orientamento risalente e consolidato, esse si scontrano con l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe SS.UU. di questa Corte, secondo cui ‘ l’interpretazione consolidata di una norma processuale può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ‘ (Sez. U – , Sentenza n. 29862 del 12/10/2022, Rv. 665940 – 01).
3.6. Anche la seconda RAGIONE_SOCIALEe censure, esposta al § 3.4.2, è infondata.
L’Amministrazione ricorrente è nel vero quando osserva che l’intervento in causa non potrebbe avvenire con modalità lesive del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEe parti originarie, e che queste ultime hanno il diritto di essere messe in condizioni di contrastare la pr etesa RAGIONE_SOCIALE‘interventore.
Ma per garantire questo diritto non c’è bisogno di ipotizzare la drastica conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento ‘ a sorpresa’ . L’ordinamento, infatti, già appresta alla parte contro cui è rivolto l’intervento autonomo rimedi adeguati.
Il primo rimedio è sfruttare il termine di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., per contrastare le domande RAGIONE_SOCIALE‘interventore, se l’intervento dovesse avvenire prima del maturare del maturare RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive.
Il secondo rimedio è la richiesta d ‘ un termine a difesa (che non può esserle negato) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 c.p.c., per contrastare la domanda RAGIONE_SOCIALE‘interventore.
Tale rimedio tuttavia deve essere richiesto dalla parte interessata, per l’ovvia ragione che non potrebbe il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa necessità o RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di beneficiare d’un termine a difesa (come del resto già ritenuto da questa Corte, con decisione deliberata prima RAGIONE_SOCIALEa odierna camera di consiglio, e depositata nelle more RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza: cfr. Sez. 3 – , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024, Rv. 670086 – 01).
Nel caso di specie, tuttavia, la difesa erariale:
-) non riferisce nel ricorso se ebbe a domandare un termine a difesa per replicare all’intervento;
-) non riferisce se la questione RAGIONE_SOCIALEa mancata concessione del richiesto termine a difesa fu riproposta in appello.
Risulta, per contro, dalla sentenza impugnata che nella prima udienza successiva all’ intervento (7 giugno 2014) la difesa erariale si limitò a richiamare la propria comparsa di costituzione e risposta (depositata prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento) e chiedere i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., termine poi non sfruttato per sollevare anche nei confronti degli interventori l’eccezione di prescrizione.
Di talché RAGIONE_SOCIALEe due l’una: se un termine per replicare alle domande degli interventori non fu richiesto, nessuna violazione del diritto di difesa può anche solo immaginarsi ed il motivo sarebbe infondato; se quel termine invece fu richiesto, si sarebbe dovuta impugnare col mezzo previsto dall’ordinamento
-la statuizione con cui la Corte d’appello affermò il contrario .
3.7. Col terzo motivo del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha accordato il risarcimento
del danno anche a quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982.
Il motivo è infondato alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, limitatamente però al periodo di frequentazione successivo a tale data.
4. Il ricorso di NOME COGNOME.
Col primo e col secondo motivo di ricorso è contestata la quantificazione del risarcimento.
Ambedue i motivi sono inammissibili ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già esposte al precedente § 2.5.
4.1. Col terzo motivo è censurato il mancato riconoscimento degli interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione del credito, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni di valore.
4.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ” il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa – da compiersi sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data RAGIONE_SOCIALEa messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta ” ( ex multis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).
4.3. Col quarto motivo è denunciato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per ‘mancato paritario riconoscimento del titolo’ .
4.4. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata infatti ha provveduto su tale domanda, rigettandola con la seguente motivazione: ‘ nel caso in esame il mancato paritario riconoscimento del titolo rientra (…) fra i pregiudizi casualmente collegabili al tardivo adempimento coperti dall’importo come sopra liquidato ‘ (p. 72, penultimo capoverso).
4.5. Il Collegio rileva che la dichiarazione di NOME COGNOME di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di NOME COGNOME (rispetto al quale, peraltro, la Corte d’appello aveva già dichiarato estinto il giudizio: p. 34 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello), non è riconducibile ad una rinuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 c.p.c., giacché lo COGNOME era stato destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso dolo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 c.p.c. Ne segue che non deve farsi luogo ad una dichiarazione di estinzione per rinuncia.
5. Il ricorso del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
Col primo motivo (che concerne la posizione dei soli ricorrenti indicati alle pp. 1518 del ricorso) è censurata la statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione.
5.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., in virtù di quanto già esposto al § 2.1 che precede.
5.2. Col secondo motivo è censurata la stima del risarcimento e il mancato riconoscimento degli interessi compensativi.
Esso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 2.5 e 4.2.
6. Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha depositato (telematicamente) due volte il medesimo ricorso, al quale di conseguenza sono stati assegnati due diversi numeri di ruolo.
Si tratta dunque non di due ricorsi, ma del medesimo ricorso iscritto a ruolo due volte. Di conseguenza andrà esaminato il ricorso iscritto a ruolo per primo, mentre il secondo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (per l’affermazione di analogo principio, sia pure in fattispecie non del tutto coincidente, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27555 del 20/12/2011, Rv. 621062 01).
6.1. Con l’unico motivo di ricorso è censurata la statuizione con cui la corte d’appello ha dichiarato prescritto il diritto azionato dalla ricorrente. Il motivo è inammissibile per i motivi già esposti al § 2.1.
7. Il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME ed altri .
L’unico motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e gli altri 31 ricorrenti indicati alle pp. 1-2 del controricorso con ricorso incidentale è identico ad unguem al secondo motivo del ricorso proposto dal ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ed è inammissibile per le stesse ragioni.
Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato.
8.1. I ricorrenti principali del ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘ (AVV_NOTAIO), i quali in primo grado assunsero la veste di attori, vanno condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombenti. Essi sono: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.757:
-) tenendo conto che vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per i primi 9 soccombenti (e quindi del 270%); e di un ulteriore 10% dal l’11° al 24° (e quindi del 140%), e quindi complessivamente del 410%.
Il totale ascende dunque ad euro 14.019,7.
8.2. Quelli tra i ricorrenti successivi del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ (AVV_NOTAIO), i quali in primo grado assunsero la veste di attori, vanno condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombenti. Essi sono: COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Anche in questo caso le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, in base ai criteri indicati al § precedente, ma in base al parametro medio (euro 5.513).
In questo caso, essendo i soccombenti in numero maggiore di 30, l’aumento complessivo da applicare sul suddetto parametro sarà del 470% (ovvero il 270% per i primi 9, ed il 200% dall’11° al 30°).
Il totale ascende dunque ad euro 31.424,1.
8.3. NOME COGNOME va condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere le spese di lite alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Tali spese sono liquidate nel dispositivo.
8.4. La RAGIONE_SOCIALE va condannata ex art. 91 alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore di NOME COGNOME (che in primo grado assunse la veste di interventore (p. 1, n. 20, RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento in primo grado), e risulta quindi vittorioso rispetto all’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale ; per la medesima ragione la RAGIONE_SOCIALE va condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore di NOME COGNOME, che in primo grado assunse la veste di interventore ( p. 9, n. 308, RAGIONE_SOCIALE‘atto di i ntervento in primo grado).
Tali spese sono liquidate nel dispositivo, in base al valore del decisum e non del petitum (scaglione da 26.001 a 52.000 euro), e tenuto conto del fatto che ambedue le parti vittoriose appena indicate hanno depositato memoria.
8.5. Le spese di lite vanno invece compensate, per reciproca soccombenza, tra la RAGIONE_SOCIALE da un lato, e quelli – tra i ricorrenti successivi od incidentali contro i quali fu rivolta l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La compensazione integrale dunque va disposta tra la RAGIONE_SOCIALE da un lato e:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (ricorrenti principali, patrocinati dall’AVV_NOTAIO, che in primo grado assunsero la veste di interventori);
NOME COGNOME, ricorrente successivo, il quale fu tra coloro che intervennero volontariamente nel giudizio di primo grado (p. 3, n. 97, RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento), e contro il quale era rivolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale;
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOMEcon riferimento alla specializzazione in pediatria preventiva), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME,
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NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, INDIRCOGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (ricorrenti successivi , patrocinati dall’AVV_NOTAIO, che in primo grado assunsero la veste di interventori);
COGNOME NOME, COGNOME NOME (con riferimento alla specializzazione in neonatologia), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME GENEROSO), COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME (ricorrenti incidentali , patrocinati dall’AVV_NOTAIO, che in primo grado assunsero la veste di interventori).
8.6. Le spese di lite vanno infine compensate tra la RAGIONE_SOCIALE ed il rinunciante NOME COGNOME.
P.q.m.
(a) dichiara estinto il presente giudizio di legittimità rispetto all’impugnazione proposta da NOME COGNOME , con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese;
(b) rigetta tutti i ricorsi;
(c) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME GIAMNOME, COGNOME NOMEGIULIO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.019,7, oltre le spese prenotate a debito;
(d) condanna COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli NOME quattro quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 31.424,1, oltre le spese prenotate a debito;
(e) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.900, oltre le spese prenotate a debito;
(f) condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(g) condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(h) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra la RAGIONE_SOCIALE da un lato, e le controparti indicate al § 8.5 RAGIONE_SOCIALEa motivazione che precede;
(i) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e successivi, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa