Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10655 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10655 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26241-2015 proposto da:
NOME COGNOME DE COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME (gli ultimi due, quali eredi di NOME), COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME, domiciliat i ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE , in
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIVILE P.A.
Medici specializzandi –
Mancata attuazione direttive UE
R.G.N. 26241/2015
COGNOME
Rep.
Ud. 26/11/2024
Adunanza camerale
persona, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri ‘ pro tempore ‘, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ‘ ex lege ‘;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 4526/2015 d ella Corte d’appello di Roma, depositata in data 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e con la medesima altri otto dottori in medicina, che al suo pari hanno conseguito diploma di specializzazione, più gli eredi di un nono medico (soggetti tutti meglio identificati nell’epigrafe della presente ordinanza) , hanno impugnato per cassazione -per l’esattezza, proponendo ‘controricorso con ricorso autonomo ex art. 371, secondo comma, cod. proc. civ .’ e, dunque, con impugnazione incidentale in seno al ricorso principale di altro medico, tale dott. NOME COGNOME (ricorso recante il medesimo numero di ruolo generale di cui in epigrafe, ma altrimenti definito) -la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte d’appello di Roma, di rigetto della domanda risarcitoria, relativa alla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica, iniziata anteriormente al 1° gennaio 1983, secondo quanto, invece , previsto dall’ordinamento comunitario.
Riferivano, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che la Corte capitolina -all’esito di un giudizio che vedeva come convenuti, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri meglio identificati in epigrafe -aveva rigettato la loro
domanda risarcitoria, per inadempimento, da parte dello Stato Italiano, all’obbligo di dare tempestivo recepimento alle direttive n. 82/76/CEE, n. 75/363/CEE, che hanno previsto la remunerazione della frequentazione dei corsi di specializzazione, esito al quale il giudice d’appello era pervenuto sul presupposto che i medici in questione si fossero iscritti ai relativi corsi anteriormente al 1° gennaio 1983.
Avverso la sentenza della Corte capitolina proponevano il predetto ricorso incidentale per cassazione l’COGNOME e gli altri soggetti di cui sopra, sulla base di unico motivo.
3.1. Esso denunciava -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -‘violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n. 82/76/CEE, n. 75/363/CEE e n. 93/16/CEE, oltre che delle sentenze della Corte di Giustizia dell”Unione Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost.’, n onché ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 (vecchia e nuova formulazione) cod. proc. civ. e degli artt. 2712, 2719, 2727 e 2729’ cod. civ., oltre a ‘omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatt o controverso e decisivo per il giudizio’.
Resistevano all’impugnazione le amministrazioni statali sopra meglio identificate.
Peraltro, analoghe impugnazioni, sempre incidentali, venivano proposte pure da altri soggetti, e tra questi, in particolare, da coloro aventi come capofila il dott. NOME COGNOME
Orbene, questa Corte, mentre in relazione al ricorso principale -ed a quelli proposti, incidentalmente, da ulteriori soggetti, nonché dalle stesse amministrazioni intimate -provvedeva (in termini che qui non è necessario riferire) con ordinanza n. 34146/2019, depositata il 20 dicembre 2019, con il medesimo provvedimento dichiarava, invece, improcedibile l’impugnazione esperita dai ricorrenti incidentali aventi come capofila il dott. COGNOME nulla, viceversa, statuendo con riferimento alle impugnazione proposta dai ricorrenti incidentali aventi come capofila la dott.ssa COGNOME
Pertanto, proposto da entrambi tali gruppi di soggetti due ricorsi per revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. avverso la suddetta ordinanza n. 34146/2019, in relazione ad essi questa Corte -con sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 -mentre ha dichiarato l’intempestività, e dunque la conseguente inammissibilità, della revocazione proposta dal dott. NOME COGNOME e dagli altri soggetti al medesimo associati, ad un esito diverso è pervenuta quanto al mezzo esperito dai soggetti aventi come capofila la dott.ssa NOMECOGNOME
Al riguardo, infatti, è stato rilevato che -non essendo, in realtà, intervenuta, rispetto a costoro, alcuna decisione in ordine alla sentenza della Corte capitolina già impugnata per cassazione -questo giudice di legittimità aveva ‘mantenuto la potestà di procedere, per la prima volta, alla deliberazione sul ricorso originariamente proposto dai predetti’ .
Pertanto, per la decisione del suddetto ricorso per cassazione (già rubricato come R.g. 26241 del 2015 e rimasto privo, quanto a tali soggetti, di ogni decisione), questa Corte, ha disposto -con la citata sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 -rinvio a nuovo ruolo, limitatamente, come detto, alla posizione dei ricorrenti aventi, appunto, come capofila la dott.ssa COGNOME
Fissata, pertanto, adunanza camerale per il giorno 24 gennaio 2024, all’esito della quale si sarebbe dovuto decidere tale ricorso, è stata -erroneamente -disposta la trattazione del ricorso R.g. 6989 del 2021, vale a dire quello per revocazione, già però definito con l’ordinanza di questa Corte n . 34146/2019.
Di qui, dunque, il rinvio -disposto con l’ordinanza interlocutoria n. 20937 del 2024 -e la fissazione della nuova presente adunanza, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., per la decisione del ricorso della dott.ssa COGNOME e dei soggetti alla medesima associati, sin qui rimasto privo di definizione.
Nell’imminenza della stessa, i ricorrenti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, essendo fondato il suo unico motivo.
7.1. Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui il ‘diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee’ (Cass. Sez. Un., sent. 23 giugno 2022, n. 20278, Rv. 664953-01; analogamente Cass. Sez. Un, sent. 31 luglio 2018, n. 20348, Rv. 650269-01).
Del resto in tal senso questa Corte si era già pronunciata, con riferimento alla posizione di altro medico (dott. COGNOME, che
versava nelle medesime condizioni, con l’ordinanza n. 31146/2019, ovvero il provvedimento che nulla aveva statuito -come detto -in relazione al presente ricorso.
In tale ordinanza , infatti, si legge che la ‘questione ha trovato soluzione nella decisione delle Sezioni Unite secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l ‘ anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all ‘ intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass. sez. Un. 20348/ 2018)’.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al
1982-1983, a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee ‘.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e