Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16135 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16135 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie -medici specializzandi -specializzandi iscritti prima del 1982 -diritto al risarcimento – limiti. Giudizio di rinvio – vincolo del principio di diritto ius superveniens – sentenze della
CGUE – effetti.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 13103/22 proposto da:
-) NOME COGNOME NOME COGNOME domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
– intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 16 novembre 2021 n. 7596;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2008 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di
prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive (cos’ qualificata la domanda dai giudici di merito) .
Con sentenza 12835/09 il Tribunale di Roma rigettò la domanda ritenendola prescritta.
Con sentenza 15.7.2016 n. 4352 la Corte d’appello di Roma rigettò l’eccezione di prescrizione ma rigettò anche la domanda, sul presupposto che NOME COGNOME aveva iniziato la scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, data in cui scadeva il termine di recepimento della Direttiva 82/76. Questa Corte con ordinanza 25.7.2019 n. 20089 cassò con rinvio la suddetta decisione, stabilendo il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 spetta:
a quanti iniziarono la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali avrebbero avuto diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;
a quanti iniziarono la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali avrebbero avuto diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso. La suddetta ordinanza aggiunse che alcun risarcimento fosse dovuto a quanti iniziarono la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976).
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma con sentenza 16.11.2021 n. 7596 rigettò per la seconda volta la domanda proposta da NOME COGNOME rilevando che la sua iscrizione alla scuola di specializzazione avvenne prima del 29.1.1982.
La sentenza pronunciata in sede di rinvio è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo.
La Presidenza del Consiglio è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria , la quale tuttavia in null’altro consiste se non in un riassunto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce che la sentenza impugnata ha violato il principio di diritto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 3 marzo 2022, in causa C-590/20, Presidenza del Consiglio ed all. c. UK ed all. .
Tale decisione – osserva la ricorrente – stabilì che la Direttiva 82/76 impose agli Stati membri di remunerare tutti coloro che, a partire dal 1983 avessero frequentato una scuola di specializzazione, a nulla rilevando che l’iscrizione alla scuola fosse avvenuta prima o dopo l’entrata in vigore della Direttiva.
1.1. Va premesso che non osta all’ esame del ricorso la circostanza che la sentenza impugnata si sia attenuta ad un principio stabilito da questa Corte con la sentenza di annullamento.
Infatti rientrano nell’ambito dello ius superveniens (il quale è idoneo a porre nel nulla sinanche il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio) anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, i quali hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale (così, in fattispecie identica, Cass. Sez. 3, 26/08/2022, n. 25414).
1.2. Nel merito il motivo è fondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso.
La Corte di giustizia dell’unione europea, con la ricordata sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio
1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remuner azione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 ‘.
1.3. Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
1.4. E’ possibile decidere la causa nel merito, accordando alla ricorrente il risarcimento nella misura da essa richiesto e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ovvero euro 5.594 per il primo anno ed euro 6.713,94 per ciascuno dei restanti due anni di specializzazione: e dunque euro 19.021,88.
1.5. Gli interessi al saggio legale sono dovuti dalla domanda (17.7.2008), in virtù del consolidato principio per cui ” il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa – da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi
(e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta ” ( ex multis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).
La decisione della causa nel merito impone di provvedere sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.
Reputa il Collegio che le spese del primo giudizio di legittimità e le spese del giudizio di rinvio possano essere compensate, in considerazione del ius superveniens di cui si è già detto.
Le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 19.021,88, oltre interessi al saggio legale vigente de die in diem dal 17 luglio 2008;
(-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.835, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di appello, che si liquidano nella somma di euro 5.500, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del primo giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della