Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13851 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/05/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33096/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
Stato della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 5940/2018 depositata il 25 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Allegò a tal fine di essersi iscritto al Corso di Specializzazione in Cardioangiochirurgia presso la RAGIONE_SOCIALE Tor Vergata nell’anno accademico 1985/1986 e di aver conseguito il relativo diploma di specializzazione in data 17/11/1990.
Costituendosi in giudizio, l’Amministrazione convenuta eccepì la prescrizione del credito vantato e, nel merito, ne contestò la fondatezza.
Con sentenza n. 24665 del 2012 il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione, accolse nel merito la domanda, riconoscendo all’istante il diritto ad un importo di € 6.714,00 per ciascuno dei cinque anni di durata del corso di specializzazione, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.
Con sentenza n. 5940/2018, depositata il 25 settembre 2018, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato i contrapposti gravami, dei quali quello dell’attore/appellato -appellante incidentale tendeva ad ottenere una maggiore quantificazione dell’importo spettante, al riconoscimento della natura di valore del credito e della sua decorrenza dal 31 dicembre 1982, data ultima prevista per l’adempi mento della direttiva.
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con quattro mezzi, cui resiste l’Amministrazione intimata depositando controricorso.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I quattro motivi di ricorso sono così testualmente rubricati:
─ « 1) violazione e o falsa applicazione di legge in merito alla fattispecie qualificata ai sensi dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1218 cod. civ., 1219 c.c. n. 1 e più specificatamente in merito alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE interessi moratori e risarcitori ai fini della eventuale rivalutazione dell’indennizzo liquidato dal giudice, in applicazione RAGIONE_SOCIALE art. 1223, 1226, 1227 c.c.»;
─ « 2) falsa applicazione dell’art 1224 c.c. in riferimento all’art. 1223 falsa applicazione della legge per falsa e/o erronea applicazione dell’art. 11 legge n. 370/1999, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 6 d.lgs. n. 257/1991, 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ., del d.lgs. 370 del 1999, in merito al parametro della liquidazione, per la valutazione del danno»;
─ « 3) falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. art. 3 Cost. per disparità di trattamento in caso analogo, nella specie per aver compensato le spese processuali in violazione del principio generale della soccombenza non ricorrendone i presupposti di legge»;
─ « 4) violazione dell’art. 3 Costituzione e principi comunitari in materia ed in riferimento ai contrasti giurisprudenziali spesso contraddittori nella medesima decisione o dell’interpretazione del fatti giuridici o causa petendi ; nonché più specificamente in riferimento ad altre decisioni dei giudici italiani per casi analoghi soprattutto per la
questione del parametro differente di liquidazione del danno e della decorrenza RAGIONE_SOCIALE interessi e rivalutazione dal giorno della domanda e non dal giorno del danno ricevuto o dalla certezza e consapevolezza del cittadino di essere stato leso dalla mancata applicazione della direttiva europea della quale avrebbe potuto beneficiare se applicata nel suo stato di appartenenza. Violazione del principio e parametro in merito alla mancata condanna dello Stato della Repubblica italiana alle spese di giudizio, come per altri casi analoghi».
2. I primi due motivi e il quarto, congiuntamente esaminabili per la stretta connessione delle censure (il quarto nella parte in cui altro non fa che riproporre, con altri argomenti, le medesime critiche svolte con i primi due), sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ..
L a Corte d’appello ha infatti deciso sul punto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’ aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11.
A questi non può invece applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del
periodo precedente (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649).
Quanto alle situazioni anteriori, con l’ aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. -gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. 09/02/2012, n. 1917 e succ. conff., citata adesivamente dalle Sezioni Unite da ultimo richiamate: pag. 14, punto 5.3). Ne deriva anche l’esclusione della spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi (Cass. 06/11/2014, n. 23635; 17/01/2019, n. 1059).
Tale liquidazione legislativa è – come tale di norma satisfattiva, salvo rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (cfr. Cass. 09/07/2015, n. 14376; 17/01/2019, n. 1058).
Nella disciplina comunitaria non è poi rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 15/06/2016, n. 12346; 23/09/2016, n. 18710); il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione -ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -è stato ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16, richiamata in ricorso.
Stante quanto sopra non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento dato che la quantificazione in discussione è stata espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente
situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass. 19/02/2019, n. 4809; 24/01/2020, n. 1641).
Il terzo motivo, se come tale può intendersi, e la restante parte del quarto motivo che al medesimo tema (delle spese) fa riferimento, sono del pari inammissibili.
Non si prospetta con essi, con riferimento al regolamento delle spese, alcuna specifica ragione di critica ma solo ci si limita a richiedere una revisione di tale regolamento in conseguenza dell’auspicato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di ricorso.
In ogni caso mette conto rammentare che, secondo pacifica acquisizione, in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11/01/2008, n. 406 e succ. conff.).
Nel caso di specie non è dubbio che l’esito del giudizio di appello segni comunque una soccombenza reciproca, il che è sufficiente ad escludere, in base al suesposto principio, che possa avere ingresso nella presente sede la doglianza predetta.
La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
6. Poiché la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis , Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio della Sezione Terza