Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10113 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11418/2021 R.G. proposto da
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME
NOME , tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – e con
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME
– intimati incidentali – e ancora con
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale successivo contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ,
;
– controricorrente al ricorso successivo e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
– intimati incidentali –
avverso la sentenza n. 1522/2021, depositata il 26.2.2021 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si rivolsero al Tribunale di Roma, insieme a molti altri colleghi medici, per chiedere la condanna della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (insieme a vari Ministeri, di cui la Corte d’Appello ha correttamente la carenza di una legittimazione passiva distinta e autonoma) al pagamento di una somma pari a quella che avrebbero dovuto percepire durante lo svolgimento del corso di specializzazione medica, a partire dal 1°.1.1983, qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse le domande di tutti i medici, mentre la Corte d’Appello di Roma accolse i gravami delle sole NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenendo: per le prime due, che vi fosse l’equipollenza tra i corsi di specializzazione da loro frequentati e quelli istituiti in almeno altri due Stati dell’Unione europea; per la terza, che il diritto al trattamento economico successivamente al 1°.1.1983 dovesse essere riconosciuto anche agli specializzandi in quel momento già iscritti ma tuttora in corso di formazione.
Contro la decisione della Corte d’Appello la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Le tre NOMEesse si sono difese con controricorso, nel quale atto è contenuto anche il ricorso incidentale di altri specializzandi (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), le cui domande vennero respinte dalla Corte territoriale, sul l’assorbente presupposto della intervenuta prescrizione dei loro diritti.
NOME COGNOME, altro medico la cui domanda è stata respinta per prescrizione del diritto, ha presentato autonomo ricorso successivo, a valere quale ulteriore ricorso incidentale, per difendersi dal quale la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso incidentale.
I ricorsi sono trattati in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione delle Direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76; art. 6 d.lgs. n. 25 del 1991; art. 11 legge n. 370/1999; art. 2043 c.c.; violazione sentenza CGUE del 24.1.2018)», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In sostanza, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME il diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 nonostante i corsi di specializzazione di due di loro fossero iniziati prima del 1°.1.1983, data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto adempiere al l’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico, e quello frequentato dalla terza fosse estraneo
all’ordinamento comunitario (tale è prospettazione del fatto nel ricorso, peraltro errata, come si vedrà qui di seguito).
1.1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di qualsiasi effettiva censura rispetto alla motivazione della decisione impugnata. La ricorrente si limita a riportare il testo della sentenza della Corte d’Appello e a ribadire, senza argomentazioni, la propria contraria opinione.
1.2. Inoltre, nel ricorso vengono travisati i fatti di causa, posto che si attribuisce a NOME un’iscrizione alla scuola di specializzazione risalente a ll’anno accademico 1978/1979 e la sua posizione viene accomunata a quella della collega NOME COGNOME, iscrittasi prima del 1°.1.1983. Viceversa , dalla sentenza impugnata risulta che l’iscrizione di NOME avvenne dopo il 1°.1.1983 (avendo ella frequentato il corso dal 1989 al 1993) , tant’è che in primo grado la sua domanda era stata respinta sotto il diverso profilo della non corrispondenza del corso da lei frequentato con quelli elencati nelle direttive comunitarie (e, infatti, la sua posizione è stata accomunata, nella motivazione della sentenza impugnata, a quella di NOME COGNOME e non a quella della NOMEessa COGNOME).
1.3. In ogni caso, la decisione della Corte territoriale è in linea con le previsioni normative, così come interpretate nella giurisprudenza di legittimità.
1.3.1. Per quanto riguarda l’epoca dell’iscrizione alle scuole di specializzazione, deve essere ribadito il seguente principio di diritto:
« Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle
direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE » (principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 20278/2022, sulla scia di Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 3.3.2022 in causa C-590/20; successivamente conf. v., ex multis , Cass. nn. 4060/2024; 12677/2023).
1.3.2. Anche la rilevanza della equipollenza sostanziale dei corsi di specializzazione, a prescindere dalla corrispondenza nominale con quelli inseriti negli elenchi delle direttive europee, è principio assodato (v., tra le tante, Cass. nn. 19313/2023; 18736/2023; 14404/2023; 25363/2022; 37251/2021).
I ricorsi incidentali -anche quello successivamente proposto da NOME COGNOME -sono tutti volti a contestare la prescrizione dei rispettivi diritti al trattamento economico, accertata dalla Corte d’Appello sul presupposto della fissazione del dies a quo per la decorrenza del termine alla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
2.1. Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia, con un unico motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle Direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76 e
2005/36/CE e al relativo termine di recepimento; agli artt. 4 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché agli artt. 2935 c.c. e ss.».
I ricorrenti incidentali sostengono che non avrebbero potuto esercitare il loro diritto, prima che esso fosse chiaramente affermato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2203 del 4.2.2005, e che, quindi, solo da questa data avrebbe potuto iniziare a decorrere il termine di prescrizione.
2.1.1. Si tratta però evidentemente di una contraddizione in termini, perché la pronuncia di una sentenza che accerta un determinato diritto soggettivo presuppone la preesistente azionabilità di quel diritto (altrimenti non si potrebbe giungere a una sentenza di accoglimento della domanda), ovverosia, secondo la terminologia adottata dall’art. 2935 c.c., che quel diritto poteva «essere fatto valere» prima della pronuncia della sentenza che accoglie la domanda.
2.2. Il ricorso incidentale successivo del NOME COGNOME è articolato nei due seguenti motivi: «violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omesso esame delle doglianze dell’atto d’appello »; «violazione art. 2935 c.c., art. 11 legge n. 370 del 1999, art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea ».
2.2.1. Il primo motivo è chiaramente inammissibile, perché il ricorrente incidentale non fa altro che lamentarsi della brevità della motivazione della sentenza d’appello in punto decorrenza della prescrizione, il che non si vede come possa integrare gli estremi del vizio denunciato, ovverosia la
violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Senza che occorra qui ricordare i limiti entro i quali il difetto di motivazione può essere denunciato in sede di legittimità (v. Cass. S.U. n. 8053/2014), posto che tale vizio non viene neppure denunciato dal ricorrente incidentale.
2.2.2. Il secondo motivo è infondato, al pari di quello posto a sostegno dell’altro ricorso incidentale , seppure diversamente argomentato, perché, una volta appurato che la legge n. 370 del 1999 attribuì ai medici specializzandi e specializzati il diritto di chiedere il pagamento di un adeguato trattamento economico, la decorrenza del l’ordinario termine di prescrizione di tale diritto dalla data di entrata in vigore di quella legge non può violare alcun principio di diritto unionale o interno.
Anzi si potrebbe rilevare che, poiché qui si discute del diritto al risarcimento del danno subito dai medici specializzandi per il mancato tempestivo adeguamento della Repubblica italiana al diritto dell’Unione, l a possibilità di fare valere nel nostro ordinamento tale diritto sussisteva, in astratto, anche prima del l’entrata in vigore della citata legge n. 370 del 1999, che a quell’inadempimento ha cercato di porre rimedio.
Non vi è quindi alcuna ragione per discostarsi dal consolidato principio di diritto -fatto proprio nella sentenza impugnata -secondo cui « a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell ‘ ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 -è rimasta
inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell ‘ anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l ‘ art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 » (Cass. n. 16452/2019, che richiama Cass. nn. 10813/2011 e molti altri precedenti conformi; successivamente, ex multis , 1589/2020).
Dato l’ analogo esito dei contrapposti ricorsi, sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti.
Si dà atto che l’esito del ricorso comporta la sussistenza, a carico dei ricorrenti incidentali, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002. Viceversa, tali presupposti non sussistono a carico della ricorrente principale, perché si tratta di un’amministrazione dello Stato , per la quale la legge non prevede il pagamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta entrambi i ricorsi incidentali;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i ricorsi incidentali, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuti.
Così deciso in Roma, il 20.2.2024.