Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13922/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 1265/2021, depositata il 17 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni per alcuni compresi nel ─ per altri invece anteriori o successivi al ─ periodo 1983 -1991.
Con sentenza n. 11488 del 2015 il Tribunale accolse la domanda di NOME COGNOME in riferimento alla specializzazione in Chirurgia Generale, mentre rigettò ogni altra domanda ritenendo prescritto il dedotto credito risarcitorio.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1265/2021 depositata in data 17 febbraio 2021, ha rigettato gli appelli.
Avverso tale decisione NOME COGNOME e gli altri trentacinque medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione articolando due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese ma hanno
depositato c.d. atto di costituzione « al fine di ricevere l’avviso di udienza per partecipare alla discussione ».
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 ».
Sostengono in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di
considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale.
La censura è inammissibile, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, per quanto osservato dalla corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, RAGIONE_SOCIALE legge 12 novembre 2011, n. 183 -secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato -trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass.,
nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, evocate nei ricorsi, ed è confermata da innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589).
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (v. tra le tante Cass. 31/03/2021, n. 8843) ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione
a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea .
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, i ricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguente questione pregiudiziale: « se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il
soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si tratta di una istanza che, al di là dei termini generici in cui è formulata, è da ritenersi manifestamente infondata.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).
Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento alla sola posizione del dott. NOME COGNOME e in relazione all’importo del risarcimento allo stesso riconosciuto per il primo dei due corsi di specializzazione seguiti (Chirurgia Generale), « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia in relazione ai nn. 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c. ».
Si lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente confermato la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo operata in primo grado in favore del predetto, utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie
(d.lgs. n. 257 del 1991), e senza inoltre riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi per il danno da ritardo.
Si deduce che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione RAGIONE_SOCIALE Direttiva 82/76/CEE, nonché RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, costituiscono un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 Prot. 1 CEDU.
6. Il motivo è inammissibile.
Va anzitutto rilevato che la denuncia, in rubrica, anche RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. non trova alcuna corrispondenza nella susseguente illustrazione del motivo, nella quale anzi si dà atto che la Corte d’appello si è pronunciata sul quarto e quinto motivo di gravame con i quali si prospettavano le questioni ora reiterate, rigettandoli.
Per il resto, occorre rilevare che anche in questo caso la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di merito si conforma alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
Ed invero, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all’importo RAGIONE_SOCIALE borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura RAGIONE_SOCIALE retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.
L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura né retributiva, né risarcitoria, e non può dar
luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALE legge sopracitata.
La suddetta obbligazione ha invece natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.
Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011, n. 1917 del 2012, n. 23635 del 2014).
Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui si rinvia per lo sviluppo argomentativo, con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto – come sopra s’è già detto -una aestimatio del danno da ritardata attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione RAGIONE_SOCIALE remunerazione adeguata da parte RAGIONE_SOCIALEo specializzando, quanto il pregiudizio relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.
È stato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e
analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALE maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376 del 2015).
Della tempestiva allegazione di tali circostanze nel giudizio di merito e RAGIONE_SOCIALE loro mancata considerazione da parte del giudice d’appello non vi è in ricorso alcuna specifica indicazione o doglianza mercé l’appropriata denuncia di omesso esame ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..
Nella illustrazione del motivo di gravame in questione gli odierni ricorrenti avevano sollecitato, anche su tale questione, l’interpello RAGIONE_SOCIALE CGUE con rinvio pregiudiziale.
L’istanza non può essere accolta.
Lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è, infatti, una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.
Dunque, nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (v. Cass. n. 31922 del 10/12/2018; n. 17051 del 28/06/2018; n. 15520 del 13/06/2018).
Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza.
Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.
Per le stesse considerazioni è da ritenersi infondata la pretesa
relativa agli interessi compensativi, correttamente dunque disattesa dal primo giudice.
Trattandosi, infatti, di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazione equitativa -da compiersi, come detto, sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224 c.c., comma 2) dalla data RAGIONE_SOCIALE messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635 del 2014, n. 1917 del 2012, n. 458 del 2019).
9. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.
Non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere in ordine al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali
10. Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza