Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30150 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 5154/22 proposto da:
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorrenti –
– ricorrenti –
nonché da
nonché da
-) NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del Presidente del
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 22 luglio 2021 n. 5473; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 1° ottobre 2019 n. 18540 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 22 luglio 2021 n. 5473 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con tre distinti ricorsi, proposti (in ordine cronologico) da:
da NOME COGNOME ed altri diciassette ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, ‘ il RAGIONE_SOCIALE ‘) , con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 21.2.2022);
da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso fondato su quattro motivi (ricorso notificato il 22.2.2022 alle 12:11);
da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 22.2.2022 alle 19:25).
La RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con tre distinti controricorsi alle impugnazioni sopra elencate.
Il ricorso, originariamente assegnato alla Prima Sezione di questa Corte, con provvedimento presidenziale del 16.6.2023 è stato rimesso a questa Sezione, tabellarmente competente ratione materiae .
I ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ ed il ricorrente COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
C on l’unico motivo di ricorso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione , individuando l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risale nti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia formulata dai ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in duecentoquattro fattispecie identiche e, in ben ventisette casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022, alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
1.3. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Secondo l’ardita tesi de i ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 13.6.2025 n. 91.
Tale norma recita:
‘ 1. È istituito presso il RAGIONE_SOCIALE un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE e un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuato dal medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ‘ .
1.4 . E’ arduo comprendere -questa Corte ha già avuto modo di rilevarlo nell’ordinanza n. 22445 del 2025 – in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione.
In primo luogo essa non è retroattiva.
In secondo luogo non si occupa di prescrizione.
In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività ‘ricognitiva’.
In quarto luogo la legge prevede che dai lavori RAGIONE_SOCIALEa commissione non debbano derivare ‘nuovi oneri per la finanza pubblica’. E va da sé che una
(del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, RAGIONE_SOCIALEe regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica.
2. Il primo motivo del ricorso COGNOME.
Col primo motivo del ricorso COGNOME i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., perché ‘ non ha fornito alcuna ragione giuridica utile e valida a chiarire la posizione assunta’ .
2.1. La censura è temeraria. La corte d’appello ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione ed ha ben chiarito quale fosse il termine applicabile e quale l’ exordium praescriptionis .
2.2. Quanto alla ‘doglianza’ con la quale i ricorrenti sostengono che il giudice di merito non avrebbe pronunciato su ‘tutta la domanda’, per non avere sottoposto il caso alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, basterà ricordare che sollevare la pregiudiziale comunitaria non è un obbligo per il giudice di merito, e che comunque nel presente caso non v’è materia da sottoporre alla Corte di Lussemburgo, per le ragioni già indicate al precedente § 1.2.
3. Il secondo motivo del ricorso COGNOME.
col secondo motivo è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. .
Deducono i ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino a quando quella direttiva non sia pienamente ed integralmente recepita, e nel caso di specie il recepimento non poteva dirsi avvenuto nel 1999.
3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1, c.p.c., per le ragioni già indicate al precedente § 1.1..
4. Il terzo motivo del ricorso COGNOME.
I ricorrenti alle pp. 2426 del proprio ricorso prospettano come ‘terzo motivo’ la riproposizione RAGIONE_SOCIALEe questioni rimaste assorbite (la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva dei tre ministeri indicati in epigrafe).
4.1. Quello in esame non è un motivo di impugnazione: esso solleva infatti questioni non esaminate dalla sentenza impugnate, e che nel caso di favorevole esito dei precedenti motivi, si sarebbero dovute esaminare in sede di rinvio.
5. Il quarto motivo del ricorso COGNOME.
Col quarto motivo sono formulate due censure: la sentenza d’appello è impugnata sia nella parte in cui ha rigettato il gravame concernente la statuizione di condanna alle spese pronunciate dal tribunale; sia nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado d’appello.
I ricorrenti deducono che i giudici di merito avrebbero dovuto compensare le spese sia del primo che del secondo grado, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe oscillazioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del contendere.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
All’epoca RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del primo grado di giudizio (2016) questa Corte aveva già da cinque anni stabilito i principi poi puntualmente applicati tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello.
Aggiungasi che non può ritenersi ‘contrastata’ una questione di diritto già affrontata e decisa da questa Corte, sol perché si riscontrino isolate opinioni dissenzienti nella giurisprudenza di merito. Se così fosse, l’art. 65 ord. giud. non avrebbe alcun senso, e ne resterebbe ‘ svisata ‘ la funzione stessa di questa Corte.
In ogni caso l’omessa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali non è censurabile davanti a questa Corte: si veda il risalente principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005.
6. Il ricorso di NOME COGNOME.
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.; nonché la legge 370/99 ed il d. lgs. 368/99.
Nell’illustrazione del motivo è esposta una tesi così riassumibile:
-) NOME COGNOME conseguì due specializzazioni: l’una negli anni 19811984; l’altra negli anni 1984 -1987;
-) lo RAGIONE_SOCIALE italiano, con la l. 370/99, intese disciplinare la sola posizione di due categorie di medici: (a) coloro che avevano ottenuto un provvedimento favorevole da parte del giudice amministrativo; (b) coloro che ‘ avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° ottobre 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno accademico 1990-1991 ‘;
-) NOME COGNOME non rientrava in alcune di queste categorie;
-) poiché dunque la l. 370/99 non s’occupò di quanti avessero iniziato la scuola di specializzazione prima del 1983, come l’odierno ricorrente , il credito risarcitorio di quest’ultimo iniziò a prescriversi non dal 1999, ma solo dal momento in cui lo stato italiano diede completa attuazione agli obblighi derivanti dalle Direttive, e cioè dal 2007.
6.1. Il motivo è manifestamente infondato alla luce dei princìpi già richiamati al precedente § 1.1.
Resta solo da aggiungere che non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione.
Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva che prevedeva quella remunerazione.
Ed il diritto al risarcimento del danno aquiliano di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che
disciplinasse la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c. , come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16137 del 16.6.2025).
4. Sulle spese.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come segue.
5. Le spese del ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. NOME COGNOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.
5.1. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘ , e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni (ad es., quella conseguita da NOME COGNOME) si concluse nel 1989, al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentasei anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 79.503,35 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1989 pari a 2,432);
euro 114.427,92 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1989 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 79.503,35 di rivalutazione, più euro 114.427,92 di interessi, ovvero euro 249.450,37.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
5.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 3 aprile 2022, e quindi prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 2.800 , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 18°, e così complessivamente del 350%.
Il totale ascende dunque ad euro 2.800 più (2.800 x 350%), ovvero euro 12.600, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.
6. Le spese a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le spese a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in applicazione dei criteri indicati nei §§ precedenti, vanno liquidate in euro 2.800 più (2.800 x 30%), ovvero euro 3.640.
7. Le spese a carico di NOME COGNOME.
Le spese a carico di NOME COGNOME, in applicazione dei criteri indicati nei §§ precedenti, vanno liquidate in euro 2.800.
8. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.
E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.
Infatti al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.
Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultato soccombenti in decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.
Tutti i ricorsi qui riuniti furono dunque proposti con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibili tutti i ricorsi;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.600, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 6.300 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del
presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.640, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.820 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) condanna NOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.800, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.400 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 18 settembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)