Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27865-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 795/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 889//2014;
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 27865/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/06/2024
CC
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 31 maggio 2019, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante a percepire, conformemente alle direttive nn. 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, un ‘adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione negli anni dal 1981 al 1985, con conseguente condanna in solido dei convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘equo compenso, assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno RAGIONE_SOCIALE anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano alle direttive comunitarie; che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, risultata completamente vittoriosa in primo grado; viceversa, ammissibile e fondato nel merito l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’istante, avendo iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1981, non aveva diritto, in conformità ai pronunciamenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, ad alcun indennizzo in quanto a quella data l’inadempimento statuale non si era ancora verificato, per essere lo Stato italiano tenuto solo dall’1.1.1983 alla trasposizione RAGIONE_SOCIALEe richiamate direttive
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comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale gli intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto alcuna attività difensiva;
che il ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme processuali, imputa alla Corte territoriale di avere considerato distintamente la posizione processuale RAGIONE_SOCIALE allora appellanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che pur avevano proposto impugnazione con un unico atto, giungendo a ritenere quell’atto al tempo stesso ammissibile per il RAGIONE_SOCIALE ed inammissibile per l’RAGIONE_SOCIALE;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere fondato la propria pronunzia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda su decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia e di questa Corte che assume non recare alcun pronunciamento in ordine alla spettanza di una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche iniziate antecedentemente al 1982;
che il primo motivo deve ritenersi infondato trattandosi, come riconosce lo stesso ricorrente, di posizioni scindibili per cui opera il principio alla stregua del quale, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia dei diversi rapporti processuali, l’atto che l i riguarda, seppure formalmente unico, si scinde in relazione alle diverse posizioni, con la conseguenza che gli esiti RAGIONE_SOCIALEa pronunzia possono essere distinti e l’inammissibilità riguardare anche una sola RAGIONE_SOCIALEe relative posizioni;
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che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 20278/2022, secondo cui ‘il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983 ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa 75/362/CEE’;
che il secondo motivo va, dunque, accolto, rigettato il primo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.6.2024
La Presidente NOME COGNOME