Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8337 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 1006/21 proposto da:
-) COGNOME – Coordinamento RAGIONE_SOCIALEe associazioni e dei comitati di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
Oggetto: risarcimento del danno da tardiva attuazione direttiva comunitaria.
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NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
e da
-) NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ;
– resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 6 giugno 2020 n. 2689; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti nel 2009 convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa ricerca scientifica , il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 6.9.2012 n. 6793 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo tutti i convenuti privi di ‘ legittimazione passiva’ . Ciò sul presupposto che la domanda si sarebbe dovuta proporre nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, né giovava agli attori la circostanza di avere citato ‘ la Repubblica Italiana in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE‘ .
La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 6.6.2020 n. 2689 la Corte d’appello di Roma :
-) ha rigettato la domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, per difetto di prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di qualsiasi danno;
-) ha accolto le restanti domande , ed ha liquidato il danno nella somma di euro 6.713,94 (applicando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. 19.10.1999 n. 370) per ciascun anno di frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione successivo al 1983;
-) ha ritenuto che NOME COGNOME e NOME COGNOME avessero diritto ad essere risarciti con riferimento a due soltanto RAGIONE_SOCIALEe tre specializzazioni conseguite, sul presupposto che il conseguimento d’una terza specializzazione non fu tempestivamente dedotto in giudizio;
-) ha rigettato le domande di NOME COGNOME (con riferimento alla specializzazione in malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato respiratorio); di NOME COGNOME (con riferimento alla specializzazione in chirurgia RAGIONE_SOCIALE‘apparato digerente); di
NOME COGNOME (con riferimento alla specializzazione in oncologia); di NOME COGNOME (con riferimento alla specializzazione in malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare), in quanto i suddetti corsi di specializzazione terminarono nel 1983.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE egli altri ricorrenti indicati in epigrafe , con ricorso fondato su quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE e gli altri tre ministeri indicati in epigrafe non hanno notificato un controricorso, ma hanno depositato unicamente un ‘atto di costituzione’ al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
I ricorrenti principali e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Preliminarmente rileva questa Corte che NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso. Rispetto a questi va dunque dichiarato estinto il giudizio. Non v’è necessità di provvedere sulle spese, non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.
In secondo luogo va dichiarato inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Infatti la sentenza impugnata ha rigettato la relativa domanda per assenza di prova del danno, ma nessuno dei motivi di ricorso investe tale statuizione. Sul punto, di conseguenza, si è formato il giudicato interno.
3. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo tutti i ricorrenti (tranne quattro: COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) prospettano il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Sostengono di avere proposto anch’essi la domanda di risarcimento del danno già in primo grado ( nei termini che indicano nell’esposizione del fatto , alle pp.
16-19 del ricorso per cassazione); di essere rimasti soccombenti; di avere
impugnato la sentenza del Tribunale reiettiva RAGIONE_SOCIALEa loro domanda; che la sentenza d’appello nulla ha statuito nei loro riguardi.
3.1. Il motivo – da riqualificare ex officio come denuncia del vizio di omessa pronuncia – è fondato.
La sentenza impugnata infatti sia nella motivazione, sia nel dispositivo, non prende in considerazione la posizione dei ricorrenti sopra indicati, e trascura sinanche di indicarli nell’epigrafe . Né la sentenza contiene precisi argomenti testuali, logici o giuridici che consentano di ritenere implicitamente rigettato l’appello da essi proposto.
4. Il secondo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso riguarda la posizione dei soli NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Questi tre ricorrenti s ostengono che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato la loro domanda, sol perché iscritti alla scuole di specializzazione prima del 1983.
4.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione seguita,
essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 ‘.
Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione.
4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dopo avere accertato in punto di fatto che tutti e tre iniziarono la scuola di specializzazione (rispettivamente, in malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare, in chirurgia RAGIONE_SOCIALE‘apparato digerente ed in malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato respiratorio ) nel 1980 e la terminarono nel 1983. In base a quanto accertato dalla stessa Corte territoriale, pertanto, sarebbe teoricamente spettato ai tre attori il risarcimento del danno con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 1983.
3. Il terzo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso riguarda anch’esso la posizione dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con tale motivo viene impugnata la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME per la mancata percezione RAGIONE_SOCIALE‘adeguato compenso durante la frequentazione RAGIONE_SOCIALEa terza specializzazione da essi conseguita: quella in gastroenterologia conseguita da NOME COGNOME, con una frequentazione
dal 1990 al 1994; e quella in nefrologia conseguita da NOME COGNOME, con una frequentazione dal 1988 al 1992.
I ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non tempestivamente formulata la domanda di risarcimento del danno con riferimento alla terza specializzazione da essi conseguita. I ricorrenti ammettono che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano indicate solo la prima e la seconda specializzazione; aggiungono però che l ‘ autocertificazione dimostrativa del conseguimento anche RAGIONE_SOCIALEa terza specializzazione era stata allegata all’atto di citazione, e che per ‘ mera disfunzione telematica ‘ questo terzo corso di specializzazione non venne indicato nell’atto di citazione in appello. Aggiungono che però lo fu nella comparsa conclusionale d’appello.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L’onere di allegazione non si assolve ostendendo al giudice una serqua di carte, e poi dicendogli: ‘ lì dentro c’è la mia domanda, tròvala’ .
L’onere di allegazione va assolto in modo specifico, e nel caso di specie sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che nell’atto di citazione non si faceva cenno a questa terza specializzazione.
Non bastasse, sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che neanche nell’atto d’appello si riferisce di questo terzo corso di specializzazione frequentato dai due ricorrenti . Sicché, non essendo stato assolto l’onere assertivo, a nulla può rilevare l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio.
Questi princìpi sono da tempo pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, RAGIONE_SOCIALEa quale non si cura il motivo di ricorso qui in esame.
In particolare è consolidato il principio per cui il giudice non può trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti principali non allegati dalle parti (Sez. 1 – , Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023, Rv. 666780 – 01). Questo onere di allegazione è imposto dall’art . 163, n. 4, c.p.c.: tale norma, con specifico riferimento alle domande fondate su diritti c.d. eterodeterminati (quali sono i diritti di credito) esige l’indicazione dei fatti costituenti le ragioni RAGIONE_SOCIALEa domanda, i quali non possono ritenersi indicati semplicemente
producendo documenti, se al loro contenuto non c’è almeno un espresso rinvio.
Il che, come accennato, è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, per ammissione espressa dei ricorrenti. Essi infatti dichiarano che nella parte espositiva RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio vi sarebbe stata indicazione espressa del conseguimento di due sole specializzazioni, e tanto bastava per impedire al giudice di prendere in esame fatti diversi ed ulteriori da quelli dedotti.
4. Il quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo è lamentata ‘ l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha ritenuto di quantificare il risarcimento del danno de quo nella somma di euro 6.714 oltre interessi, per ciascun anno di corso di specializzazione ‘ .
Il ricorso non precisa a quali, tra i ricorrenti, debba intendersi riferito il quarto motivo di ricorso.
Esso è comunque in ogni caso manifestamente inammissibile.
4.1. Nei confronti di quelli tra i ricorrenti che, rimasti totalmente soccombenti in appello, hanno visto accogliere la presente impugnazione, il motivo è inammissibile perché nei loro confronti nessuna liquidazione del danno è stata compiuta. Dunque nessuna impugnazione è concepibile avverso una statuizione che nella sentenza impugnata manca.
4.2. Avrebbero teoricamente titolo di dolersi RAGIONE_SOCIALEa aestimatio del danno coloro che in grado di appello hanno visto accolta la loro domanda e liquidato il relativo risarcimento: ma nessuno di costoro (indicati alle pp. 7-10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) risulta avere proposto ricorso per cassazione, ad eccezione di quattro ricorrenti:
-) NOME COGNOME, con riferimento alla specializzazione in medicina RAGIONE_SOCIALEo sport;
-) NOME COGNOME, con riferimento alla specializzazione in chirurgia RAGIONE_SOCIALEa mano;
-) NOME COGNOME, con riferimento alle specializzazioni in medicina interna ed oncologia;
-) NOME COGNOME, con riferimento alla specializzazione in medicina nucleare. Con riferimento ai quattro suddetti ricorrenti il motivo è tuttavia inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ‘ in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo RAGIONE_SOCIALEe citate direttive abbia palesato una precisa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo risarcitorio da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11 (così Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019; Sez. 3 – , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020).
Le spese del presente giudizio di legittimità:
con riferimento a coloro la cui impugnazione è stata accolta, saranno regolate dal giudice di rinvio;
con riferimento a coloro la cui impugnazione è stata rinunciata, rigettata o dichiarata inammissibile non è luogo a provvedere, mercé l’ indefensio RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni.
P.q.m.
-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-) dichiara estinto il giudizio di legittimità con riferimento all’impugnazione proposta da NOME COGNOME;
-) accoglie il primo motivo di ricorso come proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
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