Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16278 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 5148/22 proposto da:
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME‘ NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto: specializzandi in medicina -tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del Presidente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del rettore pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 15 luglio 2021 n. 5272; 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 tutti gli odierni ricorrenti (principali e successivi) convennero dinanzi al Tribunale di Venezia la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere
che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Declinata la competenza ratione loci dal Tribunale adìto, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Roma.
Questo con sentenza n. 4276/20 rigettò la domanda RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti ritenendo prescritto il diritto. Applicò il termine decennale di prescrizione ed individuò l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
La Corte d’appello di Roma con sentenza 15.7.2021 rigettò il gravame proposto dai soccombenti.
La sentenza d’appello è stata impugnata con separati ricorsi da:
-) RAGIONE_SOCIALE ed altri, sulla base di due motivi (ricorso principale, notificato il 14.2.2022 ore 15.14);
-) COGNOME ed altri, sulla base di quattro motivi (ricorso successivo, notificato il 14.2.2022 ore 17.58).
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con due distinti controricorsi e chiesto in ambedue la condanna dei ricorrenti ex 96 c.p.c..
Anche l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso illustrato da memoria (meramente riepilogativa).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale (RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.) .
Col primo motivo i ricorrenti principali denunciano il vizio di omessa pronuncia. Sostengono che la Corte d’appello non ha pronunciato sulle domande proposte dagli odierni ricorrenti, ad eccezione di quelle proposte da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa censura
evidenziano che ad eccezione dei nominativi appena indicati, gli altri nominativi RAGIONE_SOCIALE appellanti non compaiono nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza , né di essi si fa menzione nel dispositivo.
1.1. Il motivo è inammissibile perché denuncia una mera omissione materiale, emendabile col procedimento di correzione RAGIONE_SOCIALE errori materiali. Che si tratti di un mero errore materiale e non di omessa pronuncia risulta dalla stessa prospettazione dei ricorrenti: questi sostengono di avere proposto l’appello r.g. 5725/20, e che tutti gli appellanti avevano la stessa posizione . E la Corte d’appello per l’appunto ha deciso sull’appello r.g. 5725/20 senza nessuna distinzione tra i vari appellanti. Dunque la Corte d’appello non ha omesso di pronunciare, ma semplicemente ha omesso di indicare taluni RAGIONE_SOCIALE appellanti nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza .
L’identità di posizione RAGIONE_SOCIALE appellanti, e il rinvio contenuto nella sentenza d’appello alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale fatta dalla sentenza di primo grado, palesa che la Corte d’appello ha inteso provvedere su tutti gli appelli, semplicemente errando nell’elencarli nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
2. Il secondo motivo del ricorso principale.
Col secondo motivo – che viene qui scrutinato con riferimento a tutti i ricorrenti, ivi compresi quelli che non compaiono nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – i ricorrenti principali lamentano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di sette differenti norme del codice civile, RAGIONE_SOCIALEe leggi 370/99 e 257/91, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c. e, infine, di varie disposizioni del trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘unione europea e RAGIONE_SOCIALEe tre d irettive 82/76,75/363 e 93/16.
Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 370/99.
I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente
trasposte nel diritto nazionale, essi non potevano avere ‘piena conoscenza’ dei loro diritti; che di conseguenza ‘non si comprende come essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto ancor prima che le direttive venissero recepite nell’ordinamento interno’; che con la legge 370/99 lo RAGIONE_SOCIALE italiano non diede affatto attuazione piena e completa alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione, e che in ogni caso quella legge era inapplicabile agli odierni ricorrenti, perché subordinava il diritto alla remunerazione allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione a tempo pieno con carattere di esclusività, requisiti reputati dai ricorrenti ‘non essenziali’ per reclamare il risarcimento del danno.
2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
2 .2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALEa suddetta questione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p .c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
3. Il primo motivo del ricorso successivo (COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE).
Il primo motivo prospetta il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto di motivazione. Vi si deduce che:
la Corte d’appello non ha esposto in motivazione alcuna ragione giuridica , ma si è limitata richiamare un ‘proprio precedente orientamento’;
in ogni caso non ha provveduto sulla richiesta subordinata di rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
3.1. La prima censura è temeraria.
Sia perché la Corte d’appello ha motivato il rigetto del gravame richiamando la sentenza di questa Corte n. 6606/14, come le era consentito dall’art. 118 disp. att. c.p.c..
Sia perché la motivazione complessiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza è perfettamente chiara ed intelligibile.
La seconda censura è manifestamente infondata sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
4. Il secondo motivo del ricorso successivo (COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE).
Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c.. In esso si censura il giudizio di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione .
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 -bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già esposte al § 2.1 che precede.
5. Il terzo motivo del ricorso successivo (COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE).
Col terzo motivo i ricorrenti successivi censurano il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Vi si sostiene che il rigetto sarebbe avvenuto ‘senza motivare’.
5.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha giudicato ‘inammissibile’ la domanda di ingiustificato arricchimento, dopo avere rilevato che il credito RAGIONE_SOCIALE appellanti era prescritto: statuizione ineccepibile e comunque conforme a diritto, in quanto gli originari attori, avendo avuto a disposizione l’azione di danno ed avendola perduta, non potevano più proporre l’azione di ingiustificato arricchimento, la quale è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (Sez. U – , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 – 01).
6. Il quarto motivo del ricorso successivo (COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE).
Col quarto motivo è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che la Corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese, in ragione RAGIONE_SOCIALEe oscillazioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del contendere.
6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di non compensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fu
proposto l’appello non vi era nessuna ‘ oscillazione giurisprudenziale’ nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorreva badare ex art. 65 ord. giud.
Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal 27.10.1999 questa Corte lo stabilì, a Sezioni Unite, nel 2011, ovvero nove anni prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito da allora in poi .
Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente, tale circostanza non è propriamente quel che si dice ‘ una oscillazione giurisprudenziale’ , e non scusa la scelta di proporre un gravame avverso una sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte, senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione.
Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato.
7 .1. I ricorrenti principali (RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.) vanno condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore medio di euro 4.100 (applicabile ratione temporis , e cioè prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22), in virtù RAGIONE_SOCIALE‘elevato numero di ricorrenti;
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 270%), e quindi del 10% per i ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470% . Il totale ascende dunque ad euro 23.370.
7 .2. I ricorrenti successivi (RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) vanno anch’essi condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE ed all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombenti.
Le spese da essi dovute vanno determinate in base ai criteri appena indicati, applicati come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis);
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al settimo (e quindi del 180%).
Il totale ascende dunque ad euro 5.742,8.
7.3. tutti i ricorrenti vanno condannati in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione prevista dall’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Essi infatti hanno proposto tesi giuridiche apertamente contrastanti con l’orientamento di questa Corte consolidato orami da più di un decennio. Hanno trascurato completamente di confrontarsi col suddetto orientamento. Hanno proposto i ricorsi oggi decisi nel 2022, ed a quella data:
-l’AVV_NOTAIO aveva già proposto e vistosi rigettare 59 ricorsi di identico contenuto;
-l’AVV_NOTAIO aveva già proposto e vistosi rigettare 13 ricorsi di identico contenuto.
La condanna è liquidata nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) rigetta il ricorso successivo;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 23.370, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME‘ NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 10.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.742,8;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.942,8;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, tanto principali quanto successivi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 26 marzo 2024.
Il Presidente (NOME COGNOME)