Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
Oggetto:
Risarcimento
danni
per
illegittimo graduatoria
scorrimento
di
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14258/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COMUNE DI CASALVELINO;
– intimato – avverso la SENTENZA n. 530 pubblicata il 9 dicembre 2020, RG n. 555 del 2019, emessa dalla CORTE D’APPELLO SALERNO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva respinto il ricorso con il quale il COGNOME aveva domandato il risarcimento del danno derivato dalla lesione del suo diritto all’assunzione con contratto a tempo determinato.
Il COGNOME era stato dichiarato idoneo, collocandosi al 9° posto, all’esito di una selezione pubblica indetta dal Comune per assunzioni part -time e a tempo determinato di agenti di polizia municipale.
Con determina del 27 giugno 2013 il Comune aveva proceduto all’assunzione di 6 agenti tra i quali colui che si era collocato al 10° posto.
Il Tribunale aveva negato il risarcimento del danno ritenendo che il diniego di assunzione non fosse stato determinato da dolo o colpa in quanto nello stesso periodo il ricorrente risultava già impegnato presso il Comune in un progetto di servizio civile.
Decidendo sull’impugnazione del COGNOME, la Corte territoriale evidenziava che, ‘ pur a voler ritenere non plausibile o comunque arbitraria la motivazione esplicitata dalla p.a. nel provvedimento amministrativo richiamato, con cui è stata esclusa l’assunzione del ricorrente sull’assunto del suo contestuale impegno in un progetto comunale, perché più correttamente costui avrebbe dovuto preventivamente essere interpellato e avere la concreta possibilità di decidere , non sono stati adeguatamente dimostrati gli ulteriori elementi della responsabilità extracontrattuale’.
Assumeva che l’azione di condanna al risarcimento del danno non è solamente ancorata alla illegittimità di un atto dell’Amministrazione essendo necessario che colui che agisce fornisca elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa (dovendo individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale
che trovino causa nella condotta del datore di lavoro) e della prova del risultato raggiunto (esito in graduatoria).
Aggiungeva che l’allegazione del danno ingiusto da parte dell’attore non può consistere nella mera richiesta di accertamento dell’ammontare delle retribuzioni e dei versamenti contributivi relativi al periodo di mancato guadagno.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui il Comune di Casal Velino non ha opposto difese.
Con provvedimento del 23 settembre 2024 la Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. ravvisando l’inammissibilità delle censure.
Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380 -bis , comma 2, cod. proc. civ. e, da ultimo, memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione di norme di diritto artt. 2697 cod. civ., 1226 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver confermato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania e respinto la domanda di risarcimento del danno per mancata assunzione da parte del Comune in epigrafe.
Rileva che la medesima Corte territoriale ha evidenziato la non plausibilità e comunque l’arbitrarietà della determina dirigenziale n. 223 del 27 giugno 2013 che aveva disposto l’assunzione di colui che si era collocato al 10° posto della graduatoria senza alcun previo interpello di esso ricorrente, collocato al 9° posto.
Richiama il contenuto di tale determina (pag. 5 del ricorso) e rideposita la stessa in uno con il ricorso per cassazione.
Assume che da tale arbitrarietà, integrante già in sé il profilo della colpa, discendeva il suo diritto al risarcimento del danno.
2. Il motivo è fondato.
Nello specifico la Corte territoriale ha incentrato la motivazione sull’assenza di prova del danno.
Si tratta di motivazione basata sulla ragione più liquida in quanto sulla illegittimità della determina dirigenziale vi è solo un passaggio argomentativo meramente ipotetico (‘ pur a voler ritenere non plausibile o comunque arbitraria …’).
Tale motivazione sulla ragione più liquida è tuttavia non corretta.
Questa Corte ha già affermato che in caso di mancata assunzione per comportamento addebitabile alla p.a. (premessa, nello specifico, non chiaramente esplicitata) il lavoratore può dimostrare l’entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, a seguito di un giudizio di probabilità, basato sull’ ‘ id quod plerumque accidit’ , in virtù della regola dell’inferenza probabilistica, che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti. Si veda, sul punto, Cass. n. 1492 del 22 gennaio 2018 che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provato per presunzioni il lucro cessante, costituito dalle retribuzioni non percepite, liquidato al netto dell’ ‘ aliunde perceptum ‘, derivante dal compimento di altra attività lavorativa. Si veda anche Cass. n. 7858 del 26 marzo 2008 secondo cui il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il
datore di lavoro adempia all’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa.
È stato, inoltre, precisato, sotto il profilo del riparto dell’onere ex art. 2697 cod. civ. (v. Cass. n. 22294 del 25 luglio 2023; Cass. n. 1665 del 4 agosto 2020), che l’introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, di altro non necessita se non della denuncia, con l’atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva (ed a maggior ragione omessa) attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni (elementi di prova del danno da ritardata assunzione).
Sempre quanto al profilo dell’allegazione dei danni è stato ulteriormente chiarito (Cass. n. 28380 del 5 novembre 2024) che non deve ravvisarsi in capo al lavoratore che agisca per il risarcimento l’onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all’identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni, e ciò in quanto ‘la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l’effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 cod. civ. e non quello dell’introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l’atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni’ (v. Cass. n. 22294/2023 cit.) e ciò in quanto l’inoccupazione o l’occupazione a condizioni deteriori costituiscono elementi di prova del danno da ritardata assunzione, ferma la già vista necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una «pista probatoria», venga ad esercitare i poteri istruttori d’ufficio previsti dal codice di rito.
Alla luce del suddetto recente orientamento (cui il Collegio aderisce convintamente) che ha superato quello diverso e precedente costituito da Cass. n. 26282 del 14 dicembre 2007, richiamato dalla Corte territoriale e posto a base della decisione, il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.