Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4999 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4999 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
R.G.N. 2425/21
C.C. 12/2/2026
Vendita -Bene mobile -Garanzia di funzionamento -Risarcimento danni da lucro cessante
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente –
e
Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo curatore pro -tempore ; COGNOME NOME;
-intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2116/2019, pubblicata il 2 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
viste le memorie illustrative depositate nell’interesse della ricorrente e della controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato l’11 gennaio 2008, NOME COGNOME conveniva, davanti al Tribunale di Catania, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti per il mancato utilizzo del trattore agricolo che l’attrice aveva acquistato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza degli enormi ritardi, di circa sette mesi, impiegati per la riparazione del mezzo in garanzia, addebitabili alla venditrice e ai suoi ausiliari, danni consistenti nella perdita degli introiti che sarebbero conseguiti all’aratura dei terreni agricoli per conto proprio e per conto terzi, oltre che nello sviamento di clientela, per un ammontare di euro 26.000,00.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la propria responsabilità nei ritardi ed instava per la chiamata in garanzia della produttrice del mezzo agricolo RAGIONE_SOCIALE e dell’officina riparatrice di COGNOME NOME.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano altresì la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, i quali negavano ogni addebito di responsabilità a loro carico.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 223/2014, depositata il 27 gennaio 2014, rigettava la domanda risarcitoria, in ragione dell’inattendibilità dei testimoni escussi ai fini di dimostrare l’esistenza del nocumento lamentato.
2. -Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2015, proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure NOME COGNOME, lamentando: 1) la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, in ordine alla mancata ammissione delle ulteriori richieste istruttorie avanzate; 2) l’erronea valutazione delle prove documentali prodotte e delle prove costituende assunte; 3) la mancata pronuncia sulla responsabilità della convenuta; 4) la debita dimostrazione dei danni sofferti, con l’indicazione dei diversi criteri di calcolo.
Resistevano separatamente al gravame la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, i quali instavano per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della pronuncia appellata.
Rimaneva contumace la Curatela del fallimento, nel frattempo dichiarato, della RAGIONE_SOCIALE
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava la pronuncia impugnata, condannando l’appellante alla refusione delle spese in favore degli appellati.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la censura sollevata con il quarto motivo era infondata, poiché non sottoponeva a critica sufficientemente argomentata e puntuale la ragione per cui il Tribunale aveva ritenuto le deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME non genuine e inattendibili; b ) che, quanto al teste
NOME, aveva, infatti, rilevato il primo giudice che -come da verbale attestante la sua deposizione -il teste, alla semplice domanda preliminare volta a sapere se conoscesse la COGNOME, aveva risposto ripetendo il contenuto del capitolato di prova dedotto dall’attrice, in merito all’attività svolta da costei per il teste, senza che ancora alcuna domanda gli fosse stata rivolta in merito, così convincendo il giudice che il teste fosse venuto a deporre compiutamente ‘indottrinato’ su quanto avrebbe do vuto rispondere; c ) che, quanto al teste COGNOME, il Tribunale aveva osservato che questi aveva dichiarato di aver avuto conoscenza dalla COGNOME, e dal marito di costei, che il lavoro che le aveva commissionato era stato svolto mediante altra ditta, per essere venuta meno la disponibilità del trattore oggetto di causa, così pervenendo il giudicante alla conclusione che il teste non avesse avuto percezione diretta dei fatti e fosse, pertanto, inattendibile proprio sull’essenziale circostanza che il lavor o fosse stato svolto dalla RAGIONE_SOCIALE sub-incaricando altra ditta, con aggravio di costi causalmente derivante proprio dal guasto imputato dall’attrice alla venditrice; d ) che gli altri riscontri che il motivo di appello adduceva come idonei a dimostrare comunque il danno subito per lucro cessante -in tesi trascurati ingiustificatamente dal Tribunale -non raggiungevano invero lo scopo, perché mancava il preliminare presupposto, da cui un criterio presuntivo ed equitativo di calcolo del danno non avrebbe potuto prescindere, ossia il riscontro, in qualche modo attendibile, di quali fossero stati i ricavi precedenti al guasto e di quale fosse stata l’effettiva capacità operativa dell’impresa (in relazione ai mezzi di trazione disponibili), onde poterne inferire che il minore o nullo ricavo dei
mesi in cui il trattore era risultato inutilizzabile fossero stati conseguenza di tale evento ed altresì consentire di apprezzarne, anche equitativamente, la misura; e ) che, in mancanza di detti riscontri, oltre i due testi citati, a nulla valeva affermare che era logico presumere che i clienti fossero anche altri, ovvero sostenere apoditticamente che il danno avrebbe potuto parametrarsi in termini non inferiori al costo di ammortamento del trattore guasto ovvero al costo giornaliero di noleggio di una macchina sostitutiva (onere, questo, che comunque avrebbe dovuto essere assolto in concreto); né era liquidabile il danno emergente rappresentato dal costo assicurativo della macchina e da altri costi fissi aziendali, posto che neanche si era dedotto, nel motivo, che di tali costi fosse stata fornita prova alcuna; f ) che, quanto alla mancata ammissione dei testi COGNOME e COGNOME, anche in ordine agli ulteriori capitoli articolati, e non solo sui due capitoli ammessi nn. 5 e 20, trascurava l’appellante che il giudice di primo grado aveva limitato i capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, evidenziando come gli altri fossero superflui o eccessivamente generici, ammettendo successivamente la prova solo per i due capitoli nn. 5 e 20, circostanza a fronte della quale l’appellante non aveva addotto alcuna argomentata e puntuale dimostrazione della rilevanza e specificità di tali ulteriori capitoli, argomentazione, invece, necessaria per rivedere l’ordinanza di ammissione della prova.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, NOME COGNOME.
Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati la Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
4. -In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, secondo comma ( recte secondo periodo), c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul primo motivo d’appello, con il quale la ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui, in violazione del proprio diritto di difesa, non aveva ammesso le ulteriori richieste istruttorie ritualmente reiterate, che sarebbero state decisive per l’accoglimento del gravame e della conseguente domanda giudiziale, e il cui esame sarebbe stato ontologicamente prioritario rispetto all’esame degli altri motivi d’appello.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, la Corte d’appello ha confermato il rigetto della prova, sia con l’ordinanza emessa all’esito dell’udienza di trattazione (come riferisce la stessa ricorrente, nel corpo del ricorso, a pag. 20), sia nella sentenza impugnata.
Segnatamente, in detta pronuncia la Corte etnea ha rilevato che, quanto alla mancata ammissione dei testi COGNOME e COGNOME, anche in ordine agli ulteriori capitoli articolati, e non solo sui due capitoli ammessi nn. 5 e 20, a fronte della
superfluità o eccessiva genericità argomentata dal Tribunale, non era stata addotta alcuna argomentata e puntuale dimostrazione della rilevanza e specificità di tali ulteriori capitoli, argomentazione, invece, necessaria per rivedere l’ordinanza di ammissione della prova.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, secondo comma ( recte secondo periodo), c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame, che riguardava la denuncia di motivazione meramente apparente, laddove, con la sentenza del Tribunale, sarebbero state adottate argomentazioni di poche righe che avrebbero mancato di esaminare tutte le circostanze nonché tutti gli elementi di prova, oggetto di controversia, che sarebbero state ulteriormente decisive per l’accoglimento dell’appello e il cui esame sarebbe stato ontologicamente prioritario rispetto all’esame degli altri motivi di impugnazione.
2.1. -Il motivo è infondato.
E tanto perché la pronuncia impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali non avrebbe potuto addivenirsi al riconoscimento del risarcimento, superando così ogni doglianza relativa all’asserita apparenza della motivazione della sentenza di prime cure.
Precisamente, richiamando i rilievi già espressi dal Tribunale, ha escluso che vi fosse alcuna dimostrazione dell’esistenza del dannoconseguenza, in ragione dell’argomentata inattendibilità
dei testi escussi in ordine ai capitoli (nn. 12 e 13) volti a dimostrare l’integrazione di un nocumento da lucro cessante.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., quanto alla motivazione meramente apparente, per avere la Corte distrettuale argomentato esclusivamente per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, che -a sua volta -sarebbe stata viziata da omessa motivazione, senza prendere in considerazione alcun elemento di prova, né alcuna deduzione difensiva, con grave lesione del diritto di difesa.
3.1. -Il motivo è infondato.
E invero, la Corte d’appello ha offerto plurimi argomenti volti ad escludere che fosse stata fornita la prova del danno da lucro cessante (a fronte del ritardo di sette mesi nella riparazione del mezzo agricolo acquistato).
Anzitutto, è stata confermata l’inattendibilità delle deposizioni dei testi escussi COGNOME e COGNOME per le ragioni già espresse dal Tribunale.
Quindi, il giudice di secondo grado ha escluso che gli altri riscontri, che il motivo di appello adduceva come idonei a dimostrare comunque il danno subito per lucro cessante -in tesi trascurati ingiustificatamente dal Tribunale -, raggiungessero lo scopo, perché mancava il preliminare presupposto, da cui un criterio presuntivo ed equitativo di calcolo del danno non avrebbe potuto prescindere, ossia il riscontro, in qualche modo attendibile, di quali fossero stati i ricavi precedenti al guasto e di quale f osse stata l’effettiva capacità operativa dell’impresa (in
relazione ai mezzi di trazione disponibili), onde poterne inferire che il minore o nullo ricavo dei mesi in cui il trattore era risultato inutilizzabile fossero stati conseguenza di tale evento ed altresì consentire di apprezzarne, anche equitativamente, la misura.
Ha aggiunto la Corte distrettuale che, in mancanza di detti riscontri, a nulla valeva affermare che era logico presumere che i clienti fossero anche altri, oltre ai due testi citati, ovvero sostenere apoditticamente che il danno avrebbe potuto parametrarsi in termini non inferiori al costo di ammortamento del trattore guasto ovvero al costo giornaliero di noleggio di una macchina sostitutiva (onere, questo, che comunque avrebbe dovuto essere assolto in concreto); né era liquidabile il danno emergente rappresentato dal costo assicurativo della macchina e da altri costi fissi aziendali, posto che neanche si era dedotto, nel motivo, che di tali costi fosse stata fornita prova alcuna.
Si evidenzia che le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta sono del tutto conformi al principio a mente del quale il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa , ma deve essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all’illecito o all’inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32946 del 17/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13718 del
31/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999).
4. -Con il quarto motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte del gravame violato il diritto di difesa della ricorrente, reputando illogicamente non attendibili i testi escussi sui capitoli nn. 12 e 13 e, al contempo, rigettando le ulteriori prove per testi richieste sui medesimi capitoli di prova (con i testimoni COGNOME e COGNOME) nonché le altre istanze istruttorie, per giungere, poi, a dichiarare la domanda non provata.
4.1. -Il motivo è infondato.
4.1.1. -Al riguardo, la Corte etnea ha convalidato le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale in ordine alla non utilizzabilità, ai fini di ritenere raggiunta la prova del danno, delle deposizioni rese dai testi escussi sui capitoli rilevanti nn. 12 e 13.
Quanto al teste COGNOME, aveva, infatti, rilevato il primo giudice che -come da verbale attestante la sua deposizione -il teste, alla semplice domanda preliminare volta a sapere se conoscesse la COGNOME, aveva risposto ripetendo il contenuto del capitolato di prova dedotto dall’attrice, in merito all’attività svolta da costei per il teste, senza che ancora alcuna domanda gli fosse stata rivolta in merito, così convincendo il giudice che il teste fosse venuto a deporre compiutamente ‘indottrinato’ su quanto avrebbe dovuto rispondere.
Quanto al teste COGNOME, il Tribunale aveva osservato che questi aveva dichiarato di aver avuto conoscenza dalla COGNOME, e dal marito di costei, che il lavoro che le aveva
commissionato era stato svolto mediante altra ditta, per essere venuta meno la disponibilità del trattore oggetto di causa, così pervenendo il giudicante alla conclusione che il teste non avesse avuto percezione diretta dei fatti e fosse, pertanto, inattendibile proprio sull’essenziale circostanza che il lavoro fosse stato svolto dalla RAGIONE_SOCIALE sub-incaricando altra ditta, con aggravio di costi causalmente derivante proprio dal guasto imputato dall’attrice alla venditrice.
Ora, l’inattendibilità del testimone afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26547 del 30/09/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004).
Ebbene, la pronuncia impugnata, nel confermare la statuizione di prime cure, si è adeguata a tali direttrici, per quanto anzidetto, con debite argomentazioni per entrambi i testi.
Tanto premesso, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale
non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (e, in specie, della prova testimoniale), atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016; Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010).
Pertanto, il giudizio sull’attendibilità dei testi (nella specie debitamente motivato), e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, non è sindacabile in sede di legittimità.
4.1.2. -D’altronde, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio
di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all’ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio a mente del quale la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32574 del 14/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018).
Per converso, nel caso in esame, resiste al vaglio della Corte di legittimità la motivazione addotta dal giudice di merito in ordine all’irrilevanza delle altre prove, in quanto non incisive sul punto controverso attinente alla dimostrazione del danno lamentato (sotto il profilo della perdita di commesse per conto proprio e per conto terzi a causa dell’indisponibilità del trattore ricoverato in officina per la riparazione).
Non si attaglia, dunque, alla fattispecie, l’ipotesi relativa al vizio integrato nel caso in cui il giudice di merito, per un verso, non ammetta la prova e, per altro verso, rigetti la domanda per difetto di prova ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
27479 del 15/10/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005), poiché, nella vicenda in esame, la prova è stata ammessa, ma non è approdata all’esito sperato dal richiedente, alla stregua della valutazione di non genuinità dei testi escussi e della superfluità delle ulteriori istanze istruttorie.
Né, a fronte dell’inattendibilità dei testi ammessi, sarebbe stata giustificata la richiesta di prova con altri testi in sostituzione di quelli inattendibili sui capitoli ammessi.
5. -Con il quinto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, quinto comma, lett. c ), ultima parte, del d.m. n. 55/2014, secondo cui la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta, in relazione all’art. 2237 c.c., per avere la Corte d’appello liquidato, in favore dei terzi chiamati in causa Cnh RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, le spese del giudizio di gravame, per euro 5.600,00 cadauno, su un valore della causa pari ad euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi, in ordine a tutte le quattro fasi del processo, benché non fosse stata svolta alcuna attività istruttoria e benché il difensore dello COGNOME non avesse svolto la fase decisionale, non avendo precisato le conclusioni e non avendo depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
5.1. -Il motivo è infondato.
E questo perché, in tema di spese processuali, il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, contemplandone, per contro, uno unitario per la ‘fase
istruttoria e/o di trattazione’, il quale, con riguardo al processo d’appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria, in ragione dell’ineludibilità della trattazione cui allude la stessa rubrica dell’art. 350 c.p.c. , coincidente con le attività previste in detta norma (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25664 del 19/09/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
Nella specie, la stessa ricorrente ha sostenuto (a pag. 20 del ricorso) che, all’udienza di trattazione in appello, la Corte si è riservata sulla richiesta di ammissione delle prove avanzata dall’appellante, sciogliendo la riserva con successiva ordinanza di rigetto di dette istanze, attività, questa, che ricade tra quelle contemplate dall’art. 350 c.p.c.
Con riferimento alla fase decisionale, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per detta fase, in quanto essa, ai sensi dell’art. 4, quinto comma, lett. d ), del d.m. n. 55/2014, ricomprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 595 del 10/01/2026; Sez. 2, Ordinanza n. 30831 del 24/11/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 1716 del 16/01/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 17987 del 22/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28881 del 05/10/2022).
Ora, nel caso in disputa, la stessa ricorrente ha evidenziato (sempre a pag. 20 del ricorso) che alla prima udienza dinanzi alla Corte d’appello comparivano i procuratori sia della RAGIONE_SOCIALE sia dello
COGNOME, i quali insistevano nelle conclusioni come in atti. A nulla rileva, quindi, ai fini di escludere il compenso per la fase decisionale, che il difensore dello COGNOME non sia comparso all’ultima udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2019 e non abbia depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
6. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME