Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2525  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
Oggetto
Responsabilità  civile -Danni  da omessa vigilanza ─ Furto di autocarro con rimorchio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 849/2024 R.G. proposto da COGNOME  NOME,  titolare  RAGIONE_SOCIALEa  ditta  RAGIONE_SOCIALE  di  COGNOME  NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bologna n. 1211/2023,
depositata in data 31 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 380 del 2020 il Tribunale di Piacenza, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, contro la RAGIONE_SOCIALE , condannò quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 2.011,32, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto del semirimorchio moRAGIONE_SOCIALEo Merker targato TARGA_VEICOLO, perpetrato ad opera di ignoti nel periodo in cui questo era affidato alla convenuta per essere sottoposto a RAGIONE_SOCIALEe riparazioni, essendo stato detto rimorchio successivamente rinvenuto da lle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in pessime condizioni.
Riconobbe, infatti, solo in parte le voci di danno emergente indicate dall’attore limitatamente  a:  i  costi  di  recupero  del  mezzo  dopo  il ritrovamento; quelli RAGIONE_SOCIALEe riparazioni « attinenti ai danni che il mezzo non aveva al momento del sinistro e … quindi certamente riconducibili casualmente  al  furto »;  i  costi  RAGIONE_SOCIALEa  rigommatura  a  seguito  RAGIONE_SOCIALEa sottrazione del treno di gomme.
Escluse, invece, del tutto, l’esistenza di un danno da lucro cessante, sul rilievo che il bene sottratto non era comunque fruibile al momento del sinistro poiché necessitante di riparazioni e considerato che, in ogni caso, l’istante avrebbe  potuto  ricorrere  al noleggio  di un  altro semirimorchio in attesa RAGIONE_SOCIALE‘acquisto e che inoltre la ditta disponeva di un numero di dipendenti inferiore rispetto al numero dei mezzi.
Compensò integralmente le spese processuali, « in considerazione RAGIONE_SOCIALEa  significativa  riduzione  RAGIONE_SOCIALEa  originaria  pretesa  attorea  e  RAGIONE_SOCIALEa disponibilità manifestata da COGNOME, nel corso del giudizio, di offrire in favore di controparte un importo che si è rivelato superiore a quanto
accertato in sede giudiziale ».
 Con  la  sentenza  in  epigrafe  la  Corte  d’appello  di  Bologna  ha rigettato l’appello interposto dal COGNOME ,  confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando l’appellante alle spese del grado.
 Avverso  tale  sentenza  NOME  COGNOME  propone  ricorso  per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente dare atto che la copia informatica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata depositata dal ricorrente (la cui conformità all’originale informatico non è contestata dal controricorrente: v. Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312) non reca la stampigliatura (c.d. glifo) relativa alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa ed al numero di raccolta generale ad essa automaticamente attribuito dai sistemi in uso presso la cancelleria del giudice a quo (dati ovviamente indispensabili per verificare la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione).
Trattandosi tuttavia di ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023 i dati relativi alla pubblicazione (peraltro nemmeno essi nella specie contestati), là dove non evincibili -come nella specietramite gli stessi sistemi informatici in uso a questa Corte, possono essere verificati ─ e nella specie lo sono stati con esito conforme alle indicazioni contenute in ricorso ─ attraverso la consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito acquisito d’ufficio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 137 -bis disp. att. c.p.c. (applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2022), a tanto non ostando che
manchi l’istanza ex art. 369 cod. proc. civ. previgente, trattandosi di ricorso  che,  come  detto,  è  stato  introdotto  successivamente  al  1° gennaio 2023, per il quale è dunque applicabile il nuovo testo di tale articolo dal quale è stato eliminato l’ultimo  comma (v. Cass. 13/05/2024, n. 12971).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «Error in iudicando; violazione e/o falsa ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge; Erronea applicazione e/o interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c. con riferimento all’onere asseritamente imposto alla ditta RAGIONE_SOCIALE di reperire un semirimorchio simile a quello di cui aveva perso la disponibilità; violazione di legge; violazione erronea applicazione e/o interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme relative alla responsabilità contrattuale per inadempimento art. 1218, 1223, 1226 e 1453 c.c. ed extracontrattuale, quindi violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., con riferimento al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria afferente al lucro cessante ».
Lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che fosse onere RAGIONE_SOCIALE‘odiern o ricorrente reperire un altro semirimorchio ─ o attraverso il suo acquisto o attraverso il noleggio ─ e che il non averlo fatto configuri comportamento idoneo ad escludere la risarcibilità del danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227, secondo comma, cod. civ..
Rimarca che la questione RAGIONE_SOCIALEa erronea applicazione di tale norma da  parte  del  primo  giudice  costituiva  parte  integrante  dei  motivi  di impugnazione, non corrispondendo al vero, dunque, che ─ come per implicito adombrato in motivazione ─ la sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie nella  previsione  RAGIONE_SOCIALEa  citata  disposizione  non  fosse  stata  oggetto  di trattazione e/o contestazione nell’atto di appello .
 Con  il  secondo  motivo  il  ricorrente  denuncia,  con  riferimento all’art.  360,  primo  comma,  num.  3,  cod.  proc.  civ.,  «Error  in procedendo; violazione  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALEe  norme  di  legge  e segnatamente  RAGIONE_SOCIALEe  norme  processuali  e  sostanziali  di  riferimento;
erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 , primo e secondo comma, c.c., con riferimento all’onere probatorio imposto all’odierna ricorrente da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito in relazione alle eccezioni formulate in prime cure dalla parte convenuta; violazione degli artt. 1218, 1226, 1453 e 2043 c.c. con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall’odierna ricorrente, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale ed alla ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio imposto alle parti contraenti o al danneggiato ».
Lamenta che la Corte d’appello ─ affermando che « non costituisce circostanza di comune esperienza’, come tale non abbisognevole di prova ex art. 115 c.p.c., il fatto che un semirimorchio non possa noleggiarsi giorno per giorno, l’onerosità RAGIONE_SOCIALEo stesso (anche in termini di maggior danno rispetto al mancato noleggio) e che i semirimorchi RAGIONE_SOCIALE‘appellante sarebbero allestiti su misura » ─ abbia operato una inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in materia, sostanzialmente assumendo che spettasse a parte attrice l’onere di dimostrare l’impossibilità di noleggiare gi orno per giorno un mezzo sostitutivo, posto che al contrario sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALEa convenuta dimostrare tali circostanze.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «Error in iudicando; omesso esame di un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia con riferimento al mancato riconoscimento dei danni subiti dal semirimorchio in conseguenza del furto e constatati dopo il suo ritrovamento con l’espressa allegazione che i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisone RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito sono diversi da quelli posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisone del Tribunale di prime cure; fatto decisivo attestato dal doc. 10 di prime cure e qui prodotto come doc. 4 ».
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenuto che i danni  dal  semirimorchio  fossero  preesistenti  al  furto,  il  contrario emergendo -assume- dal raffronto tra le prove testimoniali escusse e
la fattura (n. NUMERO_DOCUMENTO) dei lavori eseguiti.
 Con  il  quarto  motivo  il  ricorrente  denuncia,  con  riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «Error in iudicando; violazione di legge; Erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 1218, 1226 e 1453 c.c. con riferimento al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta dall’odiern o ricorrente sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante ».
Sotto tale rubrica egli riconduce le medesime doglianze relative al mancato  riconoscimento  del  danno  emergente  rappresentato  alle riparazioni del semirimorchio di cui alla menzionata fattura n. 179 e del danno  da  lucro  cessante,  in  relazione  al  quale  afferma  di  aver documentato la riduzione del fatturato, anche attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni Iva relative al periodo interessato.
 Con  il  quinto  motivo  il  ricorrente  denuncia,  con  riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione di legge; Error in iudicando ; violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’intervenuta integrale compensazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio di primo grado; violazione del principio di soccombenza ».
Lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia  confermato l’integrale  compensazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del primo  grado  in  ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  in  misura sensibilmente  inferiore rispetto alla domanda proposta originariamente nell’atto introduttivo .
Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che la RAGIONE_SOCIALE era totalmente soccombente per quanto attiene al l’ an in  punto  responsabilità  e  parzialmente  soccombente  per  quanto riguarda  il quantum in  ordine  alla  quantificazione  e  liquidazione  dei danni.
I primi due motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.
Oltre  alle  affermazioni  sulle  quali  si  appuntano  le  considerazioni
critiche del ricorrente, la Corte felsinea giustifica la conferma del rigetto RAGIONE_SOCIALEa  pretesa  risarcitoria  da  lucro  cessante  sulla  base  di  altre  due rationes decidendi .
Osserva infatti che:
sono « parimenti inaccoglibili le ulteriori considerazioni, poiché sempre sfornite di prova, secondo le quali se l’impresa avesse avuto la disponibilità di due semirimorchi ‘probabilmente’ avrebbe ‘fatturato di più  che  con  uno  solo’,  ‘che  non  è  che  tutti  i  semirimorchi  nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa  ditta  attrice  siano  identici’  e  che  non  ‘trasporta sempre la stessa tipologia di merce chiusa in scatoloni’ »;
b) « l’appellante non muove specifica censura al fatto che in ragione RAGIONE_SOCIALEe circostanze documentate dalla società convenuta in relazione all’elenco dei veicoli intestati al Sig. COGNOME in relazione al numero dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, tale danno, oltre a non essere provato, non era neanche prevedibile dal COGNOME, al momento in cui ha preso in carico il mezzo per riparazione lariparazione (pag. 10 sentenza appellata); ed invero il numero dei semirimorchi appare maggiore rispetto al numero dei lavoratori risultanti dalla visura camerale » (così testualmente).
La prima di tali considerazioni attiene non già ─ come quella alla quale si riferiscono i motivi di ricorso oggetto del presente scrutinio ─ alla  sussistenza  di  condotta  valutabile  come  idonea  a  ridurre  le conseguenze pregiudizievoli ma, a monte, proprio alla prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di siffatte conseguenze, il cui onere certamente spetta alla parte che le allega.
La  seconda  esprime,  a  ben  vedere,  una  ancora  preliminare valutazione  di  aspecificità  del  motivo  di  appello  e,  dunque,  per implicito, di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso ex art. 342 c.p.c..
Entrambe  rimangono  però  non  censurate,  da  ciò  discendendo l’inammissibilità dei motivi.
È appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo il consolidato
insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).
Può soggiungersi che, in relazione all’ultima RAGIONE_SOCIALEe rationes testè richiamate (aspecificità e, dunque, inammissibilità del motivo d’appello), viene anche in rilievo il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione RAGIONE_SOCIALEa decisione » (Cass. Sez. U. n. 2155 del l’ 1/02/2021, Rv. 660428; Id. n. 24469 del 30/10/2013; Id. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905; n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952; n. 30393 del 9/12/2017; n. 101 del 4/01/2017).
8. Il terzo motivo è inammissibile.
Anzitutto per la preclusione che deriva -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] -dall’avere la Corte d’appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l’onere in tal caso su di esso gravante
di indicare le ragioni di fatto RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di  appello  (v.  Cass.  28/02/2023,  n.  5947;  15/03/2022,  n.  8320; 6/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774).
Le considerazioni che in tal senso vengono svolte in apertura RAGIONE_SOCIALEa illustrazione del motivo non valgono ad evidenziare una sostanziale diversità RAGIONE_SOCIALEe motivazione sul piano, l’unico da considerare a tal fine, RAGIONE_SOCIALEa ricognizione degli elementi di fatto ritenuti rilevanti; la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante « relativamente alla mera difettosità del meccanismo di chiusura » rispetto a quanto invece dallo stesso affermato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, è rimarcata nella s entenza d’appello solo per evidenziare che a queste ultime correttamente andava riferita la valutazione in punto di fatto circa l’esistenza di preesistenti ben più consistenti danni alla parte posteriore del mezzo, in piena conformità dunque al giudizio espresso dal Tribunale.
Pur  prescindendo  da  ciò  occorrerebbe,  comunque,  rilevare  che l’evocato vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è dedotto in termini manifestamente estranei al relativo paradigma.
Va al riguardo rammentato che, secondo pacifico indirizzo, è sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia) e che, in tale nuova prospettiva, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7/04/2014, nn. 8053-8053; Id. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie appare evidente che quel che si richiede è una mera rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, peraltro già considerate e sottoposte a compiuto esame da parte del giudice del merito.
9. Il quarto motivo è inammissibile.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).
In altri termini, non è il punto d’arrivo RAGIONE_SOCIALEa decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente,  abbia  seguito  il  giudice  di  merito  nel  selezionare  le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.
Nella specie la doglianza si muove evidentemente sul piano RAGIONE_SOCIALEa mera ricognizione del fatto e non è idonea a far emergere una erronea qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta così come accertata in sentenza, risolvendosi peraltro dichiaratamente nella mera riproposizione  RAGIONE_SOCIALEe  medesime  censure  già  svolte  con  i  precedenti motivi solo ad esse anteponendosi una diversa rubrica, evidentemente
però non appropriata.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile.
Anch’esso non si confronta adeguatamente con la motivazione sul punto spesa dalla Corte d’appello la quale, invero, prima che infondato, ha giudicato inammissibile il motivo di gravame sul rilievo che « in alcun modo l’appellante ha censurato quanto accertato dal Tribunale ovverosia che ‘le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa significativa riduzione RAGIONE_SOCIALEa originaria pretesa attorea e RAGIONE_SOCIALEa disponibilità manifestata da COGNOME, nel corso del giudizio, di offrire in favore di controparte un importo che si è rivelato superiore a quanto accertato in sede giudiziale’ (pag. 11 sentenza appellata) ».
Anche in tal caso appare evidente che la Corte abbia espresso una valutazione  di  inammissibilità,  in  rito,  del  motivo  di  gravame,  per aspecificità, ex art. 342 c.p.c., valutazione con la quale il ricorrente non si  confronta  in  alcun  modo,  limitandosi  a  censurare  l’aggiuntiva valutazione di infondatezza del motivo di appello, la cui critica è però inammissibile alla luce del principio già richiamato nello scrutinio dei primi due motivi (v. supra , «Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione», § 7, in fine)
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente  condanna  del  ricorrente  alla  rifusione,  in  favore  RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo  di  contributo  unificato,  in  misura  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente
giudizio,  che  liquida in  Euro  3.000  per  compensi ,  oltre  alle  spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da  parte  del  ricorrente,  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza