Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25744 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25744 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/09/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 1947/2019 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti – controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6209/2018 pubblicata il
12.11.2018;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.6.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Si trascrive da Cass., Sez. Un., n. 4892/2025: ‘ 1. L’RAGIONE_SOCIALE -premesso di avere acquistato, in data 23.9.2009, un immobile sito in Roma, INDIRIZZO e di essere conseguentemente subentrata nel contratto di locazione di tale immobile stipulato, in data 18.10.2007, tra la precedente proprietaria e il conduttore NOME COGNOME -ha rilevato come quest’ultimo si fosse reso moroso nel pagamento di taluni canoni di locazione e, pur avendo la locatrice ottenuto la convalida dello sfratto per morosità e attivato, nell’aprile del 2010, il corrispondente procedimento di rilascio, la stessa fosse riuscita ad ottenere la restituzione spontanea dell’immobile solo in data 22/9/2010.
In forza di tali premesse, la società attrice ha invocato la condanna del Benemeglio al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del comportamento contrattuale del conduttore, ivi compresi tutti i canoni di locazione non corrisposti fino alla data di naturale scadenza del contratto (prevista per il 2011) o, quantomeno, fino alla data dell’eventuale conclusione di una nuova locazione, oltre al pagamento delle spese relative al procedimento di convalida dello sfratto.
Con sentenza depositata in data 2/10/2014, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto la domanda della società attrice, condannando il conduttore al pagamento, in favore della stessa, della somma di euro 4.000,00, rigettando nel resto le ulteriori domande.
N. 1947/19 R.G.
Proposto appello dall’RAGIONE_SOCIALE con sentenza resa in data 12/11/2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, pur avendo la società attrice originariamente riferito la propria pretesa risarcitoria al ‘maggior danno’ di cui all’art. 1591 c.c., tale domanda dovesse ritenersi comunque infondata, pur quando interpretata in relazione alla generale denuncia delle conseguenze dannose sofferte per effetto dell’inadempimento del conduttore ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Al riguardo, secondo la corte d’appello, la materiale riconsegna dell’immobile locato prima della naturale scadenza del contratto era valsa a escludere la sussistenza di alcun residuo pregiudizio a carico della locatrice, segnatamente in relazione alla mancata percezione dei canoni fino alla scadenza del contratto, dovendo ritenersi che il patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE era stato adeguatamente reintegrato attraverso il ripristino del materiale godimento dell’immobile, non essendo emersa alc una impossibilità di ristabilire detto godimento, secondo le modalità precedentemente usufruite, per fatto imputabile al conduttore.
Con la stessa sentenza, la corte territoriale ha disatteso la domanda della società appellante volta al rimborso delle spese relative alla convalida dello sfratto e alla relativa esecuzione, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE fornito alcuna prova delle attività processuali effettivamente svolte, in quanto non aveva neppure prodotto alcuna notula idonea a consentire la verifica dell’esattezza della pretesa creditoria avanzata. Da ultimo, la corte d’appello ha
confermato la correttezza della decisione del tribunale, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese relative al procedimento di mediazione, dovendo ritenersi che il conduttore avesse legittimamente rifiutato la proposta conciliativa formulata dalla controparte, in ragione della gravosità dei relativi contenuti rispetto a quanto successivamente riconosciuto nella decisione definitiva.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Avviato alla trattazione in camera di consiglio, il ricorso è stato successivamente rimesso, per la discussione, all’udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 5051 del 17/2/2023 della Terza Sezione Civile di questa Corte. 11. In vista di tale udienza, prevista per la data del 4/10/2023, il pubblico ministero ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e la dichiarazione di inammissibilità del terzo. 12. A seguito del deposito di memorie ad opera delle parti e della discussione in udienza pubblica, con successiva ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9/11/2023, il Collegio della Terza Sezione Civile ha rimesso il ricorso al Primo Presidente della Corte di cassazione, per l’eventuale esame dinanzi alle Sezioni Unite delle questioni di diritto poste dal primo motivo del ricorso avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo al punto concernente la riconoscibilità, in favore del locatore, al quale il conduttore inadempiente abbia riconsegnato l’immobile prima della naturale scadenza del contratto, del diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione dei canoni di
locazione eventualmente dovuti per il periodo successivo a detta riconsegna fino alla naturale scadenza del contratto, o all’eventuale precedente data di conclusione di una nuova locazione.
In prossimità dell’udienza, il pubblico ministero ha depositato una memoria, ribadendo la richiesta di rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e la dichiarazione di inammissibilità del terzo.
L’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato ulteriori memorie ‘.
Con la citata sentenza n. 4892/2025, il Massimo Consesso ha accolto il primo motivo di ricorso (affermando il seguente principio di diritto: ‘ Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c. ‘), rimettendo la causa a questa Sezione per la decisione degli ulteriori motivi di ricorso e per l’adozione delle conseguenti statuizioni . Fissata dunque l’odierna udienza camerale, le parti hanno depositato ult eriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 664 c.p.c., in combinato disposto con il d.m. n.
N. 1947/19 R.G.
127/2004 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di liquidare, in proprio favore, le spese di lite relative alle procedure di sfratto di morosità e di esecuzione per rilascio, sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui tali spese, in quanto non riconducibili alla liquidazione delle spese in favore del difensore per l’attività svolta, non sarebbero state adeguatamente comprovate o specificate attraverso il deposito di una notula, là dove, al contrario, la liquidazione di tale rimborso avrebbe dovuto ritenersi svincolata dall’assolvimento di alcun onere di previa specificazione da parte dell’istante, e doverosamente operata d’ufficio, ai sensi degli artt. 91 e 664 c.p.c., sulla base degli atti processuali debitamente depositati dalla società ricorrente.
1.2 Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al procedimento di mediazione in ragione della pretesa legittimità del rifiuto del conduttore di accettare la proposta di conciliazione della locatrice (atteso il carattere eccessivamente oneroso delle condizioni offerte in rapporto a quanto viceversa riconosciuto in sede definitiva), là dove, al contrario, trattandosi di mediazione obbligatoria ed essendo comunque stata riconosciuta nel merito la soccombenza del convenuto, la liquidazione delle spese del giudizio avrebbe dovuto essere comprensiva delle spese relative al procedimento di mediazione.
2.1 -Preliminarmente, occorre rilevare che -al contrario di quanto opinato dal controricorrente nella ulteriore memoria depositata in vista dell’odierna
N. 1947/19 R.G.
adunanza camerale -sulla questione inerente al primo motivo le Sezioni Unite hanno deciso esaustivamente, anche in ordine alla decisività del mezzo (quand’anche per implicito), giacché in caso contrario avrebbero dovuto dichiararlo inammissibile. Pertanto, ogni relativa questione resta preclusa in questa sede, giacché questa Sezione è stata investita, dal Massimo Consesso, ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., non solo dell’esame del secondo e del terzo motivo, ma anche della pronuncia rescindente foss ‘anche limitata al solo primo motivo, da emettersi evidentemente uno actu con la decisione dei restanti motivi non esaminati dalle Sezioni Unite.
2.2 -Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente in ordine al secondo e al terzo motivo, perché l’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anziché al n. 3, non osta alla riqualificazione dei mezzi, una volta che ne sia inequivoco il contenuto, come è nella specie.
3.1 -Ciò posto, il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.
L’inammissibilità discende dalla mancata impugnazione della motivazione della sentenza d’appello enunciata dall’ultima proposizione della p. 4 e fino alla seconda proposizione della p. 5, che segnatamente ha così statuito: ‘ Per di più nel caso in esame va evidenziato che non si tratta di effettuare la liquidazione delle spese in favore del difensore per l’attività svolta, bensì di riconoscere eventualmente alla parte locatrice il rimborso delle spese dalla stessa sostenute pe r l’attivazione delle procedure di convalida (peraltro la prima di esse si era conclusa senza l’adozione del provvedimento di convalida non essendo andata a
N. 1947/19 R.G.
buon fine la notifica, come dalla stessa società dedotto nell’atto di citazione in primo grado v. pag. 2) e di quella esecutiva ‘.
Ebbene, tale percorso motivazionale – certamente costituente una autonoma ratio decidendi , da sé sola in grado di sorreggere la relativa statuizione adottata – non è stato specificamente censurato dalla ricorrente, donde l’inammissibilità del mezzo.
In ogni caso, la sua gradata infondatezza deriva dal fatto che il motivo è basato sul presupposto errato che il problema della liquidazione delle spese del procedimento per convalida costituisse un problema di applicazione dell’art. 91 c.p.c.
Invece, trattandosi di spese di altro procedimento, esse erano relative ad una pretesa creditoria da dimostrare, sicché la motivazione che fa leva sull’onere della parte qui ricorrente di indicare l’attività svolta è corretta , non potendo bastare la mera produzione della documentazione giustificativa, non corredata però dall’attività di allegazione , come invece avvenuto nella specie.
4.1 -Il terzo motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, come statuito dalle Sezioni Unite, giacché la caducazione della sentenza in parte qua travolge la statuizione sulla compensazione delle spese, ex art. 336, comma 1, c.p.c.
5.1 In definitiva, vista la sentenza delle Sezioni Unite n. 4892 del 25.2.2025, il secondo motivo del ricorso è rigettato mentre il terzo resta assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione al disposto cassatorio adottato dalle Sezioni Unite , con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
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composizione, che si atterrà al principio di diritto ivi enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte rigetta il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo e, vista la sentenza delle Sezioni Unite n. 4892 del 25.2.2025, cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11.6.2025.
Il Presidente NOME COGNOME