SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2505 2026 – N. R.G. 00020613 2024 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, in funzione di Giudice U nico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20613 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall’AVV_NOTAIO con delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 8642/2023 del 30.11.2023, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del sottoscritto procuratore.
Parte attrice
CONTRO
in persona del suo procuratore speciale, congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Parte convenuta
OGGETTO : risarcimento lesioni
Con provvedimento del 4 maggio 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all’udienza del 11 febbraio 2026 per trattenerla, in pari data, in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio in persona del suo procuratore speciale.
Assumeva parte attrice che: ‘… In data 27/01/2022 la sig.ra al termine della lezione svolta presso la piscina del centro sportivo denominato ‘ ‘, ove era iscritta, nel recarsi alle docce, inciampava su uno dei tappeti posti sul pavimento di fronte, costituiti da riquadri di plastica dura, bucherellati, cadendo rovinosamente a terra. Alla caduta assisteva la Sig.ra A causa del violento impatto, la Sig.ra lamentava forti dolori che la costringevano a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’RAGIONE_SOCIALE, ove, sottoposta ad accertamenti strumentali radiografici, le veniva diagnostica la ‘Frattura spiroide al III medio omero sinistro’, con applicazione di tutore di contenzione all’arto superiore, prognosi clinica di giorni trenta e indicazione al ricovero presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia. In data 31.01.2022 l’attrice veniva sottoposta ad intervento di ‘riduzione e sintesi della frattura con chiodo end omidollare e viti prossimale e distale’…Dalle lesioni subite l’attrice è guarita dopo ITT di giorni 45, ITP (al 50%) di giorni 45 e dalle quali è residuata una invalidità permanente generica (danno biologico) pari al 13-14%, come accertato nella relazione medico-legale del 7.02.2023 del AVV_NOTAIO Con lettera inviata a mezzo pec del 28.02.2022 dal precedente legale, l’ odierna attrice avanzava la richiesta risarcitoria nei confronti della convenuta Con note del 14.03.2022 e del 17.07.2023 la compagnia assicuratrice della convenuta riscontrava la diffida della sig.ra declinando ogni responsabilità e addebito per l’accaduto. Con pec del 27.11.2023 a firma dello scrivente procuratore la sig.ra invitava, pertanto, la a concludere una convenzione di negoziazione assistita, riscontrata negativamente con nota del 18.12.2023 dalla compagnia
assicuratrice della convenuta…’
Concludeva per: ‘… accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., della società in persona del legale rappresentante pro tempore…nella produzione dell’evento per cui è causa per tutte le ragioni dedotte nel corpo dell’atto; per l’effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 51.390,50 o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio in persona del suo procuratore speciale chiedendo : ‘… accertata l’esclusiva responsabilità dell’attrice nel sinistro occorsole e la ricorrenza della colpa esclusiva di quest’ultima e/o del caso fortuito, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata per tutti i fatti esposti in narrativa; In via subordinata accertata la responsabilità concorrente dell’attrice nel sinistro occorsole, contenere l’eventuale risarcimento ad essa dovuto entro i limiti della quota di colpa addebitabile alla convenuta; condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio oltre IVA, e spese generali…’
La causa veniva istruita mediante prove documentali ed escussione testi.
Con provvedimento del 4 maggio 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all’udienza del 11 febbraio 2026 per trattenerla, in pari data, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attrice ha imputato una responsabilità extracontrattuale alla
in persona del suo procuratore speciale ai sensi dell’art 2043 c.c.
e ai sensi dell’art. 2051 c.c.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita di essere accolta
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all’art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell’attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un’eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall’art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall’art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell’ alveo normativo dell’ art. 2051 c.c.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all’art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell’uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l’idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell’uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione al momento della caduta.
La norma di cui all’art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l’insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l’abbandono improvviso di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell’articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d’essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l’insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell’insidia: la non visibilità dell’ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Il solo fatto che sia dimostrata l’esistenza di una anomalia è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell’ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest’ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l’insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell’insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all’uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l’utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Si dovrà tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e – superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
In tema poi di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l’inadempimento richiedendosi piuttosto all’attore di provare con manifesta chiarezza l’entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l’eziologia, rectius, il nesso causale che correla la condotta dell’agente all’evento lesivo. Non solo. È richiesto finanche che venga offerta esaustiva prova circa l’elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave disponendo l’art. 2043 c.c. che ” Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “. La prova della colpa è a carico del danneggiato.
Ed ancora, non risultano adeguatamente e sufficientemente provati i fatti, nonché poco chiara e dubbia la dinamica descritta da parte attrice. Riferendoci ai principi dettati in ordine all’onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l’attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i ‘fatti’. E i ‘fatti’ sono le prove . Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spiega così, il significato del primo comma dell’articolo del codice civile che regola l’ onere della prova : chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento . Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest’ultimo ciò che si afferma . Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l’attore dimostra l’esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria , ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice.
Passiamo ad esaminare i fatti.
Parte attrice era iscritta presso il centro dal 7 dicembre 2017 e pertanto a conoscenza dello stato dei luoghi.
Il teste di parte attrice dichiara: ‘… preciso che non l’ho vista cadere, ma abbiamo sentito chiamare aiuto e ci siamo avvicinate. Quando mi sono avvicinata ho potuto vedere che lamentava dolori alla spalla, preciso era uscita ‘fuori’ . Preciso non l’ho vista inciampare. Ero nello spogliatoio a diacente le docce… Posso dire che i tappeti descritti fanno da percorso per recarsi verso le docce e non sono collocati su tutta la superficie…sono a conoscenza del fatto che l’ambulanza è stata chiamata, ma si è recata al Pronto soccorso con la figlia…anche all’epoca del sinistro, nell’area docce ove è avvenuto l’evento lesivo erano affissi sul muro dei cartelli segnaletici che avvisavano gli utenti di una potenziale zona scivolosa e che sul pavimento era posizionato un totem mobile con la dicitura ‘caution wet floor’ e relativa immagine…’
Il teste sig.ra – figlia di parte attrice -‘… preciso che io non ero presente al sinistro…’
Il teste di parte convenuta, -all’epoca del sinistro dipendente : ‘… Posso riferire di essere a conoscenza di tutta la documentazione che serve per rendere l’ambiente sicuro. All’epoca ero direttrice tecnica, nonché frequentatrice della palestra…in aggiunta alla suddetta pavimentazione, all’epoca del sinistro era stato applicato un ulteriore dispositivo di sicurezza costituito da una pavimentazione modulare avente caratteristiche antiscivolo, specificamente progettata per ambienti umidi come piscine, spogliatoi e docce, traforata per agevolare il deflusso dell’acqua ed evita re ristagni… i riquadri della suddetta pavimentazione modulare nella direzione docce sono incastrati l’uno all’altro, uniformi e complanari e percorrono l’intera lunghezza del corridoio docce sino alla parete terminale…anche all’epoca del sinistro, nell’area docce ove è avvenuto l’evento lesivo erano affissi sul muro dei cartelli segnaletici che avvisavano gli utenti di una potenziale zona scivolosa e che sul pavimento era posizionato un totem mobile con la dicitura ‘caution wet floor’…In particolare quella affissa al muro e quella nelle foto ‘gialla’ , sempre presente in presenza nelle aree docce…Il personale delle pulizie si occupa di controllare le aree assegnate e nei momenti di maggiore affluenza rimane fisso in tali zone…io il giorno dell’incidente non ero presente , ma sono stata chiamata sul posto dalla signora delle pulizie che mi avvisava dell’accaduto…io sono arrivata sul posto. La signora era già sul posto e ha chiesto all’attrice cosa fosse successo…Riconosco dalle foto come era il pavimento, non la f oto che riprende il ‘tappeto piegato’…Io non c’ero. Posso solo dire che al momento in cui sono arrivata il tappeto non era sollevato…I punti non coperti dal tappeto, sono punti di ‘non Passaggio’…Era molto dolorante noi la invitavamo a non muoversi. La fig lia la invitava a rivestirsi per andare via, ma noi insistevamo che non si muovesse. L’ambulanza non arrivava e lei è andata via con la figlia…’
Il teste di parte convenuta, , – dipendente -responsabile operativo active dichiara: ‘… Posso confermare in quanto mi occupo della supervisione della manutenzione e pulizie. In particolare, mi assicuro che vengano effettuati dalle ditte esterne gli interventi programmati dalla aggiunta alla suddetta pavimentazione, all’epoca del sin istro era stato applicato un ulteriore dispositivo di sicurezza costituito da una pavimentazione modulare avente caratteristiche antiscivolo, specificamente progettata per ambienti umidi come piscine, spogliatoi e docce, traforata per agevolare il deflusso dell’acqua ed evitare ristagni…i riquadri della suddetta pavimentazione modulare nella direzione docce sono incastrati l’uno all’altro, uniformi e complanari e percorrono l’intera lunghezza del corridoio docce sino alla parete terminale…nell’area docce ove è avvenuto l’evento lesivo erano affissi sul muro dei cartelli segnaletici che avvisavano gli utenti di una potenziale zona scivolosa e che sul pavimento era posizionato un totem mobile con la dicitura ‘caution wet floor’ e relativa immagine…In particola re quella affissa al muro e quella nelle foto ‘gialla’ , sempre presente in presenza nelle aree docce…Sono io
che personalmente curavo la presenza costante del personale addetto alle pulizia nelle ore di maggiore affluenza e all’uscita dalla piscina
In riferimento al caso in esame, esposto quanto sopra, tali presunzioni vengono oltremodo superate dal fatto che, nulla di quanto riferito dalla attrice è stato provato nel corso della istruttoria.
Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice, sia perché non sufficientemente provato il fatto storico, o meglio, verificatosi per esclusiva colpa di parte attrice, sia perché parte convenuta, attraverso l’istruttoria espletata, ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste e quindi, interrotto il nesso di causalità tra evento e danno, danno che non è a quest’ultima imputabile.
Tra l’altro, anche nell’ipotesi di responsabilità di parte convenuta non si può prescindere dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da parte attrice;
– condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di € 3.809,00, per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE in data 17 febbraio 2026
Il Giudice AVV_NOTAIO