Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22763/2022 R.G. proposto da:
sul ricorso iscritto al numero 22763 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliate per legge;
– controricorrenti incidentali – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA n. 810/2022 depositata il 8/04/2022;
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025. dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, avanti al Tribunale di Modena, la Provincia di Modena per chiederne la condanna al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte del figlio e fratello NOME COGNOME, avvenuta il 27/11/2010 alle ore 6.00, lungo la SINDIRIZZO, allorquando il giovane, alla guida di un ‘ autovettura, nell’approssimarsi ad una curva sinistrosa con direzione Camposanto -Cavezzo, usciva di strada urtando violentemente con la parte laterale destra dell’auto contro un albero di notevoli dimensioni, adiacente alla strada.
Il Tribunale di Modena accolse parzialmente la domanda, attribuendo alle parti pari responsabilità nella causazione del sinistro e liquidò in favore di ciascuno dei genitori euro 81.995,00 e in favore della sorella del defunto euro 11.870,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La Provincia propose appello chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, riconoscersi un maggioritario concorso di colpa in capo alla vittima.
I congiunti di NOME COGNOME si costituirono in giudizio e resistettero all’impugnazione chiedendo il rigetto dell’appello principale e proposero appello incidentale perché fosse escluso il concorso colposo della vittima e perché il danno da loro patito fosse liquidato in misura maggiore di quella liquidata nella sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Bologna , con la sentenza n. 810 del 8/04/2022, rigettava l’appello principale confermando la sentenza di primo grado riguardo alla attribuzione della colpa in pari misura tra le parti, ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale sulla liquidazione di importi maggiori riconoscendo alla madre di NOME COGNOME euro 137.440,84 e alla sorella euro 46.418,15, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la detta sentenza d’appello ricorre per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la Provincia di Modena.
R.g. n. 22763 del 2022
Ad. 19/12/2025; estensore: NOME COGNOME
Rispondono con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche quali eredi di NOME COGNOME, già deceduto nel corso del giudizio di appello.
La Provincia di Modena ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/12/2025 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia ‘carenza di motivazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, comma sesto, della Costituzione e 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ .’, censurando la sentenza impugnata per carenza di motivazione e vizio logico laddove afferma che l’esistenza della barriera avrebbe con certezza impedito il decesso del guidatore, senza indicare in base a quali prove acquisite in giudizio, ovvero nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sia logico e consequenziale affermare quanto statuito in sentenza.
Il motivo inammissibile per plurime ragioni.
-) ai sensi dell’art. 348 ter , comma quarto c.p.c. in quanto i giudici di primo e di secondo grado hanno ricostruito i fatti in modo sostanzialmente identico e non è in concreto prospettato, dalla Provincia, alcun fatto nuovo e diverso che nn sia stato considerato dai giudici di merito;
-) per violazione dell’onere di esporre, quando si prospetti il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quale sia tale fatto, quando sia stato introdotto nel giudizio, come sia stato provato, perché sia rilevante;
-) perché chiede a codesta Corte di sindacare la scelta del giudice di merito di ammettere o non ammettere una consulenza tecnica d’ufficio;
-) perché, infine, censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove, ha ricostruito i fatti, apprezzato il nesso di causalità.
Lo stabilire se la presenza di una barriera protettiva poteva o non poteva evitare la morte della vittima è questione di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità e peraltro lo scopo dell’apprestamento di barriere protettive è quello di evitare gli incidenti dovuti all’uscita di strada dei veicoli .
R.g. n. 22763 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: NOMECOGNOME
Il secondo motivo lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., di un fatto decisivo per il giudizio, «omettendo di esaminare e valutare tecnicamente in base anche a consulenza tecnica, l’incidenza causale della condotta del danneggiato e della eventuale presenza di barriere protettive (guard-rail)».
Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia, in assenza di alcuna prova sul punto, affermato che la presenza di barriere avrebbe evitato l’evento mortale, omettendo di valutare tecnicamente anche mediante indagine cinematica -quale incidenza avrebbe potuto avere la presenza della barriera s ulla corsa concretamente tenuta dall’auto.
Il secondo motivo è inammissibile, laddove denuncia il vizio di motivazione al di fuori dei limiti segnati dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (segnatamente Sez. U del 7/04/2014 n. 8053; Cass. del 8/10/2014 n. 21257) e comunque incorre, laddove afferma vizio di omesso esame, nella preclusione da cd doppia conforme (ai sensi dell’allora vigente art. 348 ter , commi terzo e quarto, cod. proc. civ . ora trasfusi nell’art. 360 comma quarto, codice di rito civile a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), per avere i giudici di merito in entrambe le rispettive fasi ricostruito i fatti allo stesso modo.
La prospettazione delle censure di cui al secondo motivo è volta, in concreto e a prescindere dall’intestazione quale omesso esame di fatto decisivo, a ottenere una rivalutazione delle risultanze fattuali ed è, pertanto, inammissibile non avendo i giudici d’appello omesso l’esame di singole specifiche circostanze o, meglio, fatti, in senso naturalistico (così come richiesto da questa Corte, si veda, tra molte, Cass. del 6/09/2019 n. 22397).
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e (o) 1227 cod. civ. , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. circa un fatto decisivo per il giudizio, sulla graduazione delle responsabilità.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello «vista la documentazione prodotta agli atti», avrebbe dovuto ritenere che causa esclusiva del sinistro fu la condotta colposa della vittima.
Anche questo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale si è uniformata ai criteri sul punto elaborati da questa Corte (come puntualizzati a partire da Cass., nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, confermate via via, anche a Sezioni Unite – n. 20943 del 2022 – e, di recente, da Cass. nn. 14228 e 21675 del 2023); sul punto, la valutazione del giudice del merito sulla sussistenza del nesso causale o su quella del fortuito (come pure sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso) costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità (come ribadito da Cass. n. 33074 del 28/11/2023), ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della moti vazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. n. 16502 del 2017) . Nella specie l’accertamento in ordine al concorso di colpa della vittima è stato correttamente compiuto dalla Corte di merito, in conformità a quanto fatto dal Tribunale, attestandosi, in considerazione della condotta di guida del COGNOME, sul cinquanta per cento, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ.
Con il quarto motivo di ricorso la Provincia di Modena lamenta l’omesso ed errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio sulla determinazione del quantum ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. evidenziando che NOME COGNOME non era più convivente con la famiglia di origine.
Il motivo è infondato poiché la convivenza è soltanto uno degli elementi da valutare ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Questa Corte ha già affermato (Cass. del 15/07/2022 n. 22397) che l’uccisione di una persona fa presum ere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o
ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur ); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo e che la convivenza è soltanto una delle molteplici circostanze da valutare ai fini della liquidazione del danno (Cass. del 11/11/2019 n. 28989). Nella specie non può desumersi che il dolore del padre, della madre e della sorella per la morte del figlio e fratello fosse eliso o attenuato dalla sola mancanza di una convivenza attuale e, peraltro, la liquidazione del danno non appare essere stata effettuata nel massimo consentito dalle tabelle. Infine, la distanza tra i comuni di Collecchio, che si trova in provincia di Parma e di Mirandola, che si trova in provincia di Modena è di poco superiore ai cento chilometri e non è tale da poter far ritenere cessato qualsiasi rapporto di convivenza specie nelle fine settimana e comunque nei giorni di festa e nei periodi di vacanza.
Il ricorso principale, in conclusione, è inammissibile e infondato ed è, pertanto rigettato.
Il ricorso incidentale è assorbito, in quanto si tratta di un ricorso incidentale condizionato, come reso palese dall’inizio dell’esposizione di esso, che così testualmente principia: «nella onestamente non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse fondato in tutto o in parte il quarto motivo di ricorso».
Le spese di lite seguono la soccombenza della Provincia di Modena e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e sono distratte in favore dell’avvAVV_NOTAIO delle controricorre nti, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, primo comma, cod. proc. civ.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei
R.g. n. 22763 del 2022
Ad. 19/12/2025; estensore: NOME COGNOME
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell ‘avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME