Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17264 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26161/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- nonché
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1266/2022 depositata il 21/07/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. -Nell’ambito di una più complessa controversia, è stata stipulata una transazione con la quale le società RAGIONE_SOCIALE (oggi rappresentata dalla curatela fallimentare), la società RAGIONE_SOCIALE, e la società RAGIONE_SOCIALE hanno concesso alla società RAGIONE_SOCIALE un diritto di prelazione nella stipula del contratto di appalto di manutenzione e pulizie all’interno di un centro commerciale gestito, per l’appunto, dalle società concedenti.
Poiché il diritto di prelazione è stato violato, e l’appalto affidato ad altri, la CDF ha agito in giudizio chiedendo la reintegrazione in forma specifica.
Il Tribunale di Agrigento ha ritenuto di escludere la reintegrazione in quanto eccessivamente onerosa, ed ha invece riconosciuto il risarcimento per equivalente.
La decisione è stata impugnata sia da CDF che dalle società convenute.
Con sentenza del 21/7/2022 la Corte di Appello di Palermo ha accolto l’appello incidentale sul presupposto che la società prelazionaria aveva chiesto la reintegrazione in forma specifica e non anche il risarcimento per equivalente, con la conseguenza che quest’ultimo rimedio non poteva essere accordato in difetto di domanda, e che il fatto di averlo riconosciuto ha costituito
violazione del principio di necessaria corrispondenza tra quanto chiesto e quanto deciso.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resistono con separati controricorsi le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che hanno depositato anche rispettiva memoria.
Il PG presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 2058 c.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso di poter emettere nella specie condanna al risarcimento dei danni essendo stata formulata ( solo ) domanda di risarcimento in forma specifica. Lamenta non essersi da tale giudice considerato che la domanda di risarcimento in forma specifica è una forma di risarcimento del danno alternativa al risarcimento per equivalente, che consiste in una prestazione dell’obbligato idonea a realizzare l’interesse vantato dal danneggiato, senza accontentarsi dell’equivalente pecuniario.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non sussistere i presupposti del risarcimento per equivalente dei danni nella specie subiti, in conseguenza della mancata contrattualizzazione del servizio di manutenzione per non essere stata formulata la relativa specifica domanda, non essendosi dalla medesima considerato che la domanda di risarcimento per equivalente è invero implicitamente compresa nella domanda di risarcimento in forma specifica, integrando la prima un minus della seconda.
Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d’ufficio nell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l’art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta ( v. Cass., 17/8/2023, n. 24737; Cass., 20/4/2023, n. 10686; Cass., 30/4/2021, n. 11438; Cass., 30/7/2018, n. 20080; Cass., 21/11/2017, n. 27546; Cass., 17/6/2015, n. 12582; Cass., 8/1/2013, n. 259; Cass., 8/3/2006, n. 4925; Cass., 18/1/2002, n. 552; Cass., 21/2/2001, n. 2569; Cass., 3/7/1997, n. 5993. E già Cass., 29/4/1982, n. 2710, la relativa scelta spettando esclusivamente al creditore/danneggiato, pur se il rifiuto dell’offerta del debitore incontra il limite della buona fede o correttezza).
Il risarcimento in forma specifica costituisce infatti rimedio di carattere generale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale ma applicabile anche in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali (v. Cass., Cass., 30/7/2018, n. 20080; Cass., 17/6/2015, n. 12582; Cass., 21/2/2001, n. 2569), consistente -come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina -in una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o al dovere di rispetto altrui idonea a reintegrare l’interesse del creditore/danneggiato.
A tale stregua, la domanda di risarcimento in forma specifica comprende quella di risarcimento per equivalente, sicché la
proposizione della prima contiene implicitamente anche quest’ultima.
Diversamente da quanto in passato pure da questa Corte affermato (v. Cass., 12/4/1999, n. 3571 ), tale principio non rimane invero infirmato dalla circostanza che la domanda concerne nella specie una prelazione volontaria, avente effetti meramente obbligatori e incoercibile ex art. 2932 c.c., atteso che l’attribuzione del risarcimento per equivalente presuppone esclusivamente che la domanda di reintegrazione in forma specifica non sia accoglibile, in quanto eccessivamente onerosa o comunque non applicabile per il tipo di danno lamentato.
La ricomprensione della domanda di risarcimento per equivalente in quella di risarcimento in forma specifica trova infatti ragione nel relativo rapporto domanda maggiore e minore, non condizionato dalla ammissibilità o fondatezza di quella maggiore, ossia dalle concrete circostanze in cui l’azione è fatta valere.
Ove venga domandato il più (risarcimento in forma specifica) si intende in ogni caso implicitamente domandato anche il meno (risarcimento per equivalente), a prescindere dalla circostanza che il più non possa essere in astratto ottenuto o sia in concreto infondato.
Il rapporto di ‘continenza’ implica infatti che allorquando la domanda contenente di risarcimento in forma specifica non sia comunque -in astratto o in concreto -accoglibile (cfr. Cass., 17/8/2023, n. 24737), ben può essere viceversa accolta quella minore di risarcimento per equivalente.
Orbene, nell’affermare che <>, nell’impugnata sentenza, la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima, alla fondatezza nei suindicati termini del motivo e in conseguente accoglimento del ricorso, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14/3/2025