Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10476 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: Contratto di ormeggio -Responsabilità del locatore per i danni provocati al conduttore a causa AVV_NOTAIOa movimentazione AVV_NOTAIO‘imbarcazione -Obbligo del conduttore di pagare il canone nel periodo successivo al danneggiamento -Accertamento del giudice del merito.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02371/2021 R.G.,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ( EMAIL), che la rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO (EMAIL), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato;
-controricorrente-
nonché di
Fallimento RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore;
-intimato-
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RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 5842/2020 AVV_NOTAIOa CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 24 novembre 2020, notificata il 25 novembre 2020; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15396 del 2014, in parziale accoglimento AVV_NOTAIOa domanda principale proposta da NOME COGNOME nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, condannò quest’ultima a risarcire al primo i pregiudizi subìti in seguito al colposo danneggiamento AVV_NOTAIOa sua imbarcazione, la quale, in data 19 giugno 2009, al l’interno del cantiere AVV_NOTAIOa convenuta (con cui l’attore aveva stipulato un contratto di ormeggio), mentre era agganciata ad una gru di proprietà AVV_NOTAIOa stessa RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, manovrata da un gruista fornito da una terza società su richiesta AVV_NOTAIOa stessa locatrice, era scivolata dall’imbracatura e precipitata sull’invaso, riportando quattro falle allo scafo in alluminio, la rottura AVV_NOTAIO‘a lbero e ulteriori danni; il danno emergente corrispondente alle spese di riparazione fu liquidato in Euro 55.000, comprensivo AVV_NOTAIOe spese di trasporto presso altro cantiere; il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità AVV_NOTAIO‘imbarcazione nella stagione estiva 2009 fu liquidato in Euro 24.000, pari al corrispettivo di un contratto di locazione AVV_NOTAIO‘imbarcazione già stipulato dal sig. COGNOME con una terza società; con riguardo ad entrambi gli importi, corrispondenti a debiti di valore, fu riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici Istat unitamente agli interessi nella misura legale.
Con la medesima sentenza, il Tribunale, in accoglimento AVV_NOTAIOa domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, condannò NOME COGNOME a pagare alla convenuta (attrice in riconvenzionale) la somma di Euro 9.262,80,
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oltre interessi dalla domanda giudiziale, a titolo di canoni di rimessaggio e ormeggio relativi al periodo successivo all’incidente, per essere rimasta anche in questo periodo l’imbarcazione presso il cantiere AVV_NOTAIOa locatrice.
Con appello principale NOME COGNOME gravò il capo AVV_NOTAIOa sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, chiedendone il rigetto ed invocando, in subordine, la rideterminazione in minus AVV_NOTAIO‘importo , avuto riguardo al momento in cui era terminato il procedimento di accertamento tecnico preventivo condotto sulla sussistenza dei danni; con appello incidentale la RAGIONE_SOCIALE impugnò, invece, la condanna risarcitoria emessa a suo carico, contestando sia l’ an che il quantum debeatur .
Riassunto il processo dopo che era stato dichiarato interrotto a seguito del fallimento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia AVV_NOTAIOa Curatela, non costituitasi in giudizio, e nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE in forza AVV_NOTAIOa sentenza impugnata in relazione ai canoni di rimessaggio e ormeggio), la Corte d’appello di Roma ha marginalmente accolto l’impugnazione proposta dalla locatrice in ordine al quantum (riducendo l’importo dovuto a titolo di danno emergente da Euro 55.000 ad Euro 52.000, previa esclusione AVV_NOTAIOe spese di trasporto del natante presso altro cantiere), mentre ha integralmente accolto quella formulata da NOME COGNOME, rigettando la domanda riconvenzionale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE
A quest’ultimo proposito, la Corte di merito ha anzitutto accertato che, successivamente al sinistro del 19 giugno 2009, l’imbarcazione era rimasta presso il cantiere AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE « per il tempo richiesto dalle operazioni di ATP, di riparazione, nonché di collaudo » (p.12 AVV_NOTAIOa sentenza a impugnata), traendone la logica implicazione che non fossero dovute le spese per il trasporto presso altro cantiere dopo l’ avvenuto collaudo; in secondo luogo, ha dato atto AVV_NOTAIOe contrastanti allegazioni AVV_NOTAIOe parti in ordine al
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carattere necessitato o meno di tale permanenza, osservando che, mentre l’attore aveva dedotto l’impossibilità di trasportare altrove l’imbarcazione a causa dei danni da essa riportati, invece la convenuta aveva allegato che il natante era trasportabile, sicché lo stazionamento era stato volontario (p.13); in terzo luogo ha reputato che tale questione fosse irrilevante giacché, ove la barca fosse stata trasportata altrove, l’obbligo risarcitorio AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE si sarebbe esteso al rimborso AVV_NOTAIOe spese sostenute per la sosta del natante per tutto il tempo necessario all’ accertamento peritale e alle successive riparazioni, sicché la permanenza in cantiere AVV_NOTAIOo stesso configurava una forma di risarcimento in foma specifica, di fatto ottenuta da NOME COGNOME e, tra altro, « anche più favorevole alla RAGIONE_SOCIALE rispetto al pa gamento del servizio ‘in esterno’ ».
Propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 111 cod. proc. civ., la società RAGIONE_SOCIALE, ulteriore cessionaria, in virtù di negozio stipulato in data 2 marzo 2020, nella more del processo d’appello , del credito di Euro 9.262,80, accertato dalla sentenza di primo grado nei confronti di NOME COGNOME e a favore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE.
Risponde con controricorso NOME COGNOME, mentre non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciato « omesso, insufficiente e contraddittorio esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’ art. 360 n.5 c.1 c.p.c. ».
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La sentenza impugnata è censurata per avere « erroneamente valutato » il fatto storico AVV_NOTAIOo « stazionamento AVV_NOTAIOa imbarcazione, oggetto di causa, presso i cantieri AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE » e, precisamente, per non aver considerato: a) che esso stazionamento si era protratto dal 19 giugno 2009 al 30 aprile 2014, e cioè per un tempo superiore a quello necessario per la riparazione; b) che, inoltre, si trattava di uno stazionamento ‘volontario’, poiché la barca, subito dopo l’inc idente, avrebbe potuto essere immediatamente trasportata, via terra, previo alloggiamento su un camion e per un costo stimato dal CTU nella misura di Euro 5.000, nel cantiere ove sarebbero state effettuate le riparazioni.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Lo è, in primo luogo, perché deduce il paradigma AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non più vigente.
In secondo luogo, anche se si procedesse alla valutazione AVV_NOTAIO‘illustrazione del motivo come se in thesi fosse stato dedotto l’attuale paradigma del l’art.360 n. 5 cod. civ., in essa non se ne rinverrebbero i presupposti nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo va premesso che il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi AVV_NOTAIOa norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri AVV_NOTAIO‘essere decisivo (vale a dire che, se esamin ato, avrebbe determinato un esito diverso AVV_NOTAIOa controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurab ile, ai sensi AVV_NOTAIOa norma richiamata, l’omesso esame di elementi
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istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella fattispecie in esame, a fondamento AVV_NOTAIOa domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni di rimessaggio e ormeggio nella misura di Euro 9.262,80, la RAGIONE_SOCIALE aveva allegato il fatto AVV_NOTAIOa permanenza del natante presso il proprio cantiere nel periodo successivo al sinistro, dal 19 giugno 2009 al marzo 2011, epoca AVV_NOTAIOa sua costituzione nel giudizio di primo grado; la circostanza trova conferma nelle stesse allegazioni AVV_NOTAIOa ricorrente, che ha chiarito che, per i canoni dovuti in relazione al periodo successivo al marzo 2011, era stato chiesto e ottenuto apposito decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione, introdotto da NOME COGNOME, sarebbe ancora pendente (p.11 del ricorso).
Precisato, dunque, che il fatto (principale) posto a fondamento AVV_NOTAIOa domanda riconvenzionale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE era la permanenza del natante presso i propri cantieri dal 19 giugno 2009 al marzo 2011, deve evidentemente escludersi che la Corte d’appello ne abbia omesso l’esame, atteso che, al contrario, tale circostanza è stata debitamente considerata non solo ai fini del rigetto AVV_NOTAIOa predetta domanda riconvenzionale (previa riforma del capo di sentenza di primo grado che aveva condannato NOME COGNOME al pagamento del canone), ma anche, prima ancora, ai fini del (marginale) accoglimento AVV_NOTAIO‘impugnazione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, con esclusione, dall’importo risarcitorio dovuto all’attore, AVV_NOTAIOe spese di trasporto già liquidate dal primo giudice.
La Corte territoriale, con accertamento di merito insindacabile, ha infatti ritenuto che il predetto periodo di permanenza corrispondeva al tempo necessario per il compimento, dapprima, AVV_NOTAIOe operazioni di ATP e, successivamente, di quelle di riparazione dei danni e di necessario collaudo, traendone la duplice logica implicazione per cui, da un lato, NOME COGNOME non
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poteva vantare il diritto al rimborso AVV_NOTAIOe (successive) spese di trasporto in un altro cantiere (non costituendo le stesse una conseguenza AVV_NOTAIO‘illecito , come lo sarebbero state, invece, se il trasporto fosse stato reso necessario dalle esigenze di riparazione); dall’altro lato , la RAGIONE_SOCIALE non poteva vantare l’opposto diritto al pagamento del canone di rimessaggio e ormeggio, atteso che, se le operazioni di ATP e di riparazione si fossero svolte in altro cantiere, la sua obbligazione risarcitoria si sarebbe estesa ai costi AVV_NOTAIOa relativa sosta.
La Corte d’appello, inoltre, ha ben tenuto presenti le contrapposte allegazioni AVV_NOTAIOe parti in ordine al carattere necessitato o meno AVV_NOTAIOa predetta permanenza, ma, alla luce AVV_NOTAIOe ricordate argomentazioni, le ha ritenute irrilevanti, sul rilievo che, quand’anche, in seguito all’ incidente, la barca, pur impossibilitata a prendere il mare, fosse stata trasportabile via terra (come sostenuto già dall’appellante incidentale originaria e, oggi, dalla società ricorrente), nondimeno la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto risarcire a NOME COGNOME, oltre alle spese di trasporto, anche quelle del successivo stazionamento presso un diverso cantiere; pertanto, consentendo lo svolgimento AVV_NOTAIOe operazioni peritali e di quelle di riparazione presso il proprio cantiere, aveva posto in essere, di fatto, una forma risarcitoria in forma specifica, senza potere accampare il diritto alla percezione dei canoni di ormeggio e rimessaggio nel relativo periodo.
Non essendo, dunque, neppure astrattamente configurabile il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo viene denunciata la « violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘ art. 115 e 116 c.p.c. ai sensi del 360 n.4 c.p.c. per avere il giudice reputato assente una prova presente ».
La sentenza impugnata viene censurata per « errore di percezione rispetto al contenuto oggettivo AVV_NOTAIOa prova offerta », perché avrebbe ritenuto
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« provata una circostanza, ovvero la permanenza in cantiere per il tempo necessario all’accertamento peritale e alla riparazione, in realtà inesistente », mentre avrebbe « disatteso completamente la prova fornita circa la trasportabilità immediata del bene presso altro cantiere quantificata in Euro 5.000 dal CTU ».
2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, giacché, ad onta AVV_NOTAIOa formale intestazione, si traduce, nella sostanza, non già nella critica di un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo di una prova specifica (vizio che viene ricondotto alla categoria dogmatica del c.d. ‘ travisamento AVV_NOTAIOa prova ‘ sulla cui censurabilità in cassazione, nonché sul quomodo di essa, ove reputata possibile, v., ora, Cass., Sez. Un., 05/03/2024, n. 5792), bensì in una inammissibile censura AVV_NOTAIOa motivata valutazione complessiva AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie, la quale è senz’altro insindacabile perché riservata al giudice del merito.
Come si è già detto -premesso che il fatto posto a fondamento AVV_NOTAIOa domanda riconvenzionale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE consisteva nella permanenza del natante presso i propri cantieri dal m omento AVV_NOTAIO‘incidente (19 giugno 2009) al momento AVV_NOTAIOa sua costituzione (marzo 2011) nel giudizio di primo grado (dal che deriva, tra l’altro, che la circostanza del successivo ulteriore stazionamento sino all’aprile 2014 , già posta a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto estranea ai fatti oggetto del presente giudizio, inammissibilmente è stata dedotta con il ricorso per cassazione in esame) -la Corte territoriale ha motivatamente accertato, senza travisare alcuna prova e con apprezzamento di merito insindacabile, che questo periodo era occorso per gli accertamenti peritali e per le riparazioni, traendone le logiche implicazioni in ordine all’insussistenza sia del diritto AVV_NOTAIO‘attore alle spese di trasporto, sia del diritto AVV_NOTAIOa convenuta al canone di ormeggio e rimessaggio.
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Del tutto pretestuosa è, poi, la doglianza secondo la quale sarebbe stata ‘ completamente disattesa’ la prova AVV_NOTAIOa trasportabilità immediata AVV_NOTAIOa nave presso altro cantiere, atteso che, al riguardo, la Corte territoriale, dato atto AVV_NOTAIOe contrapposte allegazioni AVV_NOTAIOe parti, ha ritenuto irrilevante l ‘accertamento circa il carattere necessitato o meno del perdurante stazionamento del natante presso i cantieri AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, in ragione AVV_NOTAIO‘obbligo da parte sua di risarcire comunque le spese di trasporto in altro cantiere eventualmente poste in essere prima del completamento AVV_NOTAIOe opere di riparazione e in funzione del loro compimento.
Le doglianze prospettate con il motivo in esame, ferma la sua inidoneità oggettiva nei termini indicati, sotto tale profilo non si correlano nemmeno alla motivazione AVV_NOTAIOa sentenza gravata.
Anche il secondo motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Con il terzo motivo viene denunciata « falsa ed erronea applicazione di norme di diritto, in particolare AVV_NOTAIO‘art. 2058 c.c. e AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. in relazione art. 360 n.3 c.p.c.; risarcimento del danno in forma specifica; domanda giudiziale non sussistente e pronuncia ultra petita ».
La sentenza impugnata è censurata per ultrapetizione, per avere disposto il risarcimento in forma specifica a fronte di una domanda risarcitoria per equivalente proposta dal danneggiato.
3.1. Il motivo, oltre che inammissibile, è palesemente pretestuoso.
La Corte territoriale non ha disposto alcuna condanna alla reintegrazione in forma specifica ma ha accolto ( tra l’altro , riducendo il quantum debeatur già riconosciuto dal primo giudice) la domanda risarcitoria per equivalente, senza violare in alcun modo il principio AVV_NOTAIOa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il riferimento al risarcimento in forma specifica, contenuto nella motivazione AVV_NOTAIOa sentenza, non costituisce, pertanto, come è del tutto evidente, il substrato di una statuizione di condanna emessa oltre i limiti AVV_NOTAIOa
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domanda proposta dalla parte, ma costituisce la qualificazione (motivatamente e, dunque, insindacabilmente) data dal giudice del merito alla prestazione eseguita dalla locatrice in relazione alla permanenza AVV_NOTAIO ‘ imbarcazione presso il proprio cantiere nel periodo necessario all’espletamento AVV_NOTAIOe indagini peritali e alle riparazioni; prestazione che, a prescindere dal carattere necessitato o meno di tale permanenza, aveva assunto, secondo il giudice del merito, una causa risarcitoria che si era sovrapposta all’originaria causa contrattuale.
Ne discende l’inammissibilità pure del terzo motivo.
Con il quarto motivo viene denunciata la « nullità AVV_NOTAIOa sentenza per violazione AVV_NOTAIO‘ art. 132 c.p.c. secondo comma, n.4 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. ».
La sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione ‘ costituzionalmente rilevante’, asseritamente derivante: dalla circostanza che « il giudice d’appello ha fornito un’ interpretazione del tutto diversa da quella del giudice di primo grado » ; dall’ affermazione che la permanenza nel cantiere del natante danneggiato avrebbe costituito una forma di risarcimento in forma specifica; dal rilievo che tale prestazione sarebbe stata più favorevole alla RAGIONE_SOCIALE rispetto al pagamento AVV_NOTAIOa sosta in un cantiere esterno durante il lasso temporale necessario agli accertamenti peritali e alle riparazioni.
4.1. Anche questo motivo, oltre che manifestamente inammissibile, si presta ad essere apprezzato come persino pretestuoso.
In seguito alla riformulazione AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 5 c od. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIOa sentenza di merito impugnata, in q uanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé AVV_NOTAIOa motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del
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rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c od. proc. civ., la cui violazione -deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 4 cod. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
Nella vicenda in esame, le predette gravi lacune motivazionali non solo non sono evidentemente riscontrabili nella sentenza impugnata, ma paradossalmente, dalle stesse sopra illustrate allegazioni del ricorrente emerge il chiaro, articolato e coerente corredo argomentativo AVV_NOTAIOa statuizione di rigetto AVV_NOTAIOa domanda riconvenzionale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, fondata sulla ritenuta insussistenza, per le ragioni sopra ripetutamente ricordate, del diritto alla percezione del canone di rimessaggio e ormeggio dal 19 giugno 2009 al marzo 2011.
In definitiva, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La società soccombente va anche condannata al pagamento, in favore del controricorrente vittorioso, di una somma che può essere equitativamente determinata -ai sensi AVV_NOTAIO‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. nella misura dei compensi calcolati sulle spese processuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione AVV_NOTAIOa presente sentenza al saldo.
Ciò, in ragione AVV_NOTAIOa circostanza che le censure proposte, tutte, come si è veduto, manifestamente inammissibili -essendo fondate, nel loro nucleo
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essenziale, su argomenti del tutto inconferenti rispetto alla logica del giudizio di legittimità, diretti a criticare il motivato accertamento di fatto e l’insindacabile valutazione AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie da parte del giudice del merito, mediante l’ introduzione di circostanze estranee ai fatti posti a fondamento AVV_NOTAIOe domande originariamente proposte -si sono tradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garan tire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale AVV_NOTAIOa ragionevole durata del processo e AVV_NOTAIOa conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore AVV_NOTAIOa controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Avuto riguardo al tenore AVV_NOTAIOa pronuncia, va dato atto -ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione AVV_NOTAIO‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
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condanna la società ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna, inoltre, la società ricorrente a pagare al controricorrente, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di Euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione AVV_NOTAIOa presente sentenza al saldo;
ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa società ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione Civile,