Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25221 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26161/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l e rappresenta e difende
-controricorrenti- nonchè contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1266/2022 depositata il 21/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La RAGIONE_SOCIALE chiedeva, al Tribunale di Agrigento, di ritenere e dichiarare l’inadempimento contrattuale delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per avere le stesse violato la prelazione concessa con la scrittura del 07.05.2007. Con il medesimo atto, pertanto, veniva richiesto l’adempimento alla prestazione (rappresentata dall’esercizio del diritto di prelazione), oltre che il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. Per l’effetto, pertanto, veniva, altresì, richiesta la condanna delle società convenute al pagamento della somma di euro 225.906,00 in relazione alla mancata contrattualizzazione del contratto di appalto delle pulizie del centro commerciale, ovvero in subordine di ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno ammontante alla suddetta somma per violazione del diritto di prelazione concesso delle odierne resistenti, relativamente al suddetto appalto. Infine, la CDF chiedeva, al Tribunale adito, l’adempimento in forma specifica del diritto di prelazione concesso, in relazione tanto all’appalto delle pulizie quanto a quello relativo alla manutenzione ordinaria del centro commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘ di Agrigento.
Nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE,
condannava RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 15.223,85.
Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE denunciando l’errata determinazione, operata dal giudice, in ordine alla posizione assunta da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del giudizio, nonché l’errore di valutazione in cui era incorso il Tribunale di Agrigento e l’errata interpretazione dei documenti di causa.
Nel costituirsi, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano appello incidentale, impugnando la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento nella parte in cui aveva condannato le società resistenti al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 15.223,85, in ragione della violazione del diritto di prelazione relativamente all’appalto per la manutenzione ordinaria degli impianti del RAGIONE_SOCIALE Commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Agrigento.
2.1. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della prima sentenza, rigettava l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale avanzato da RAGIONE_SOCIALE, annullava la statuizione di condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE dell’importo di euro 15.223,85. In particolare, riteneva che il Tribunale di Agrigento avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la società RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto in giudizio esclusivamente il risarcimento in forma specifica e non anche quello per equivalente.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, contro la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un solo motivo.
3.1. Rispondono congiuntamente con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cpc, la ricorrente
censura la sentenza impugnata (che ha parzialmente accolto l’appello incidentale) nel punto (pag. 15, secondo capoverso e pag. 17, primo capoverso) in cui afferma: ‘corretta, appare, invece la censura concernente il riconoscimento da parte del giudice a quo di una tipologia di danno che CDF non aveva mai chiesto, incorrendo in tal modo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che ancorché non esplicitato in questi termini è desumibile dal contesto della doglianza. Ne segue che, in difetto di apposita domanda di risarcimento del danno per equivalente finalizzata a reintegrare il patrimonio della CDF mediante l’attribuzione di una somma di denaro pari al valore del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, il Tribunale non avrebbe potuto liquidare alcun importo da intendersi quale ristoro subito per effetto dell’inadempimento della COGNOME, che pertanto deve essere annullata’.
In estrema sintesi, dunque, il giudice d’appello ha ritenuto che, laddove il danneggiato chieda il risarcimento in forma specifica, è impedito al giudice disporre il risarcimento per equivalente.
Secondo la ricorrente, invece, il risarcimento in forma specifica sarebbe una forma di risarcimento del danno alternativa al risarcimento per equivalente e consisterebbe nell’obbligazione del responsabile del danno di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla perdita procurata, consentendo così al danneggiato di attuare l’interesse vantato senza accontentarsi dell’equivalente pecuniario.
Avrebbe, dunque, errato la Corte d’appello per avere, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto non sussistere i presupposti per un risarcimento per equivalente in relazione alla mancata contrattualizzazione del servizio di manutenzione, non essendo stata formulata apposita domanda. Quando, invece, quella per equivalente sarebbe implicitamente compresa nella domanda di
risarcimento in forma specifica, trattandosi la prima di un minus rispetto alla seconda.
La ricorrente menziona, dunque, una serie di precedenti di questa Corte a conforto della propria tesi (Cass. 18/01/2002, n.552; 30/04/2021, n. 11438; 13/05/2021, n. 12957; 22/1/2015 n. 1186).
Il Collegio ritiene che la causa sollevi questioni di interesse nomofilattico da esaminarsi in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione del P.G.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la relativa trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza