Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6645/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, rappresentate e difese ex lege dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 961 del 2/8/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Brescia; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, commercialista, conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE e l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE; oggi, RAGIONE_SOCIALE) per richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle conAVV_NOTAIOe, asseritamente illecite, RAGIONE_SOCIALE convenute.
Affermava, infatti, che il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 3933 depositata il 6/3/2007, aveva condannato il COGNOME, in solido con altri coimputati, al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (costituita come parte civile nel procedimento penale) RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 2.000.000,00 a titolo di provvisionale per il risarcimento dei danni, che la menzionata decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d ‘ Appello di Brescia, con la sentenza n. 708 depositata il 15/7/2009, e che la Quinta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 37920/2010 (ud. 5/7/2010, dep. 25/10/2010), aveva annullato parzialmente la pronuncia d ‘ appello rinviando alla medesima Corte territoriale per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE provvisionali risarcitorie, in base alle diverse responsabilità dei coimputati.
3. Nonostante il predetto annullamento, in data 8/9/2010 RAGIONE_SOCIALE aveva notificato al COGNOME la cartella di pagamento n. 0220100026513934500, recante il credito di Euro 2.272.631,16 (per importo a ruolo, diritti di notifica, aggi) relativo alle somme indicate nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ Appello di Brescia già annullata; il destinatario RAGIONE_SOCIALEa cartella aveva avanzato istanza di sgravio il 16-17/9/2010, depositando copia del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza; ciò malgrado, l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione RAGIONE_SOCIALE aveva intrapreso azioni esecutive -con pignoramento ‘ diretto ‘ ex art. 72bis d.P.R. n. 602 del 1973, eseguito in data 7/12/2010 per l ‘ indicato debito di Euro 2.403.972,29, asseritamente dovuto a titolo di tributi/entrate -assoggettando ad espropriazione i crediti vantati dal RAGIONE_SOCIALE, per consulenze, nei confronti di suoi importanti clienti; anche all ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa ri-
scossione l ‘ esecutato rappresentava l ‘ intervenuto annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna; in data 21/12/2010 l ‘ RAGIONE_SOCIALE comunicava la sospensione del procedimento volto alla riscossione, ferma restando l ‘ iscrizione a ruolo del debito, e il 23/12/2010 l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, stante l ‘ intervenuto provvedimento disposto dall ‘ ente impositore (che aveva autorizzato l ‘ agente a recedere dalla riscossione coattiva), desisteva dalla procedura esecutiva instaurata.
4. Come già esposto, in seguito, NOME COGNOME agiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ ente impositore e RAGIONE_SOCIALE ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle conAVV_NOTAIOe sopra descritte (nelle quali ravvisava pure ipotesi di reato), consistenti anche nel pregiudizio patrimoniale derivante dall ‘ interruzione dei rapporti con le società terze pignorate, le quali, dopo il pignoramento ricevuto, avevano cessato di affidare incarichi di consulenza all ‘ attore. In particolare, così concludeva l ‘ atto introduttivo: «In via preliminare : – Accertarsi e dichiararsi, eventualmente in via incidentale, la sussistenza del reato di cui all ‘ art. 328 e/o 650 c.p. o altro che la S.V. ritenesse di ravvisare, per tutti i fatti e/o conAVV_NOTAIOe anche omissive, di cui in atti, a carico dei convenuti; – Accertarsi e dichiararsi l ‘ insussistenza e/o inesistenza e/o illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa economica ex adverso azionata con il pignoramento presso terzi per cui è causa; In via principale: -Accertarsi e dichiararsi l ‘ illegittimità del pignoramento presso terzi subito dall ‘ attore per le ragioni di fatto e di diritto deAVV_NOTAIOe in atti, e condannarsi quindi i convenuti, in solido tra di loro o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al risarcimento a favore RAGIONE_SOCIALE ‘ attore, dei danni patrimoniali pari ad Euro 300.000,00 e dei danni non patrimoniali per ulteriori Euro 200.000,00 e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà equa o di giustizia. Ordinarsi ai convenuti la cancellazione del ruolo a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ attore, per le somme tutte portate dalla cartella n. 02220100026513934500.».
5. Nel giudizio si costituivano RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, sia perché inammissibilmente
avanzata in violazione degli artt. 96 cod. proc. civ. e 59 d.P.R. n. 602 del 1973, sia per infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, atteso che, peraltro, la condanna alla provvisionale era stata confermata -sia pure nella misura riAVV_NOTAIOa di Euro 100.000,00 -nel giudizio di rinvio (sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Brescia n. 260 del 28/1/2013).
6. Con la sentenza n. 2052 del 3/7/2017 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda risarcitoria del COGNOME, in quanto la statuizione di annullamento con rinvio non aveva inciso l ‘ esecutività (immediata ex art. 540, comma 2, cod. proc. pen.) RAGIONE_SOCIALEa condanna provvisionale che, in mancanza di provvedimenti di sospensione, aveva continuato a dispiegare integralmente i suoi effetti (sino alla sua successiva rideterminazione e, poi, per il minore importo sopra indicato), di talché l ‘ esecuzione promossa da RAGIONE_SOCIALE doveva essere considerata legittima e non già un fatto illecito (come invece sostenuto dall ‘ attore).
7. Proponeva appello NOME COGNOME e nel secondo grado si costituivano l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e l ‘ ente impositore, reiterando le eccezioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda avversaria.
8. Con la sentenza n. 961 del 2/8/2021, la Corte d ‘ appello di Brescia respingeva l ‘ impugnazione e condannava l ‘ appellante a rifondere alle controparti le spese del grado, confermando, quindi, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, benché con una diversa motivazione.
9. Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito così illustrava la propria decisione: «… Neppure determina inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda il mancato esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ azione ex art. 96 cpc nella medesima procedura in cui il danno si è determinato, atteso che la procedura di espropriazione presso terzi si è conclusa prima ancora che fosse radicata avanti al giudice, ciò che consente l ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ azione anche in separato giudizio. Ciò supera altresì l ‘ eccezione proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine all ‘ art. 59 del dpr 602/73, che subordina le istanze risarcitorie al compimento RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione. Tale disposizione determina infatti l ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda nella pendenza del procedimento esecutivo ma non certo
quando il procedimento sia cessato per desistenza già in fase iniziale, non potendo tale disposizione convertirsi in inammissibilità definitiva RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria. … Benché l’ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione abbia indicato nei suoi atti come la notifica fosse dovuta a errore, esso non ha in alcun modo ammesso che l ‘ errore fosse ascrivibile a se stesso, risultando piuttosto dagli atti come la negligenza, se esistente, fosse riconducibile all ‘ RAGIONE_SOCIALE che non provvide tempestivamente allo sgravio una volta ricevuta nel settembre 2010, da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante, copia del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte. … La censura in ordine alla perdurante validità del titolo appare fondata, benché come indicato infra il suo accoglimento non comporti la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata. … deve convenirsi con l’ appellante che la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte ha annullato le statuizioni civili RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado penale, poi confermata in appello, non essendo logico che la specificazione in ordine all ‘ illegittima attribuzione RAGIONE_SOCIALEa provvisionale in via solidale lasci intatto il titolo esecutivo. … Ne deriva che l’ inizio RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione presso terzi appare frutto di un errore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE che avrebbe dovuto dare immediato corso allo sgravio per il quale l ‘ appellante, che aveva ricevuto la cartella esattoriale il giorno 8/9/10, aveva proposto istanza il 16/9/2010 allegando il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di legittimità … ciò non consente di accogliere la domanda risarcitoria atteso che, come rilevato dalle appellate anche in questa fase, è rimasto non provato il nesso di causalità tra l ‘ erronea notificazione e l ‘ asserita interruzione dei rapporti con i clienti. L ‘ appellante non ha infatti provato, né chiesto di provare in modo processualmente ammissibile o comunque con riferimento a circostanze effettivamente rilevanti per la decisione, che i clienti destinatari RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di pignoramento siano stati inAVV_NOTAIOi a non reiterare il conferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico a causa RAGIONE_SOCIALEa predetta notifica, peraltro revocata pochi giorni dopo con immediata comunicazione ai clienti stessi. … Appare evidente che, anche ove fossero ammissibili le capitolazioni nelle parti in cui si palesano del tutto generiche (giudizi negativi) e i testi le confermassero, non sarebbe comunque raggiunta la prova, secondo il canone probabilistico richiesto in
materia di responsabilità civile, che vi fosse un ‘ effettiva intenzione, da parte dei destinatari RAGIONE_SOCIALE ‘ erronea notifica, di rinnovare per cinque anni il contratto nei confronti del professionista e che tale intenzione sia caducata a cagione RAGIONE_SOCIALEa notifica stessa, che avrebbe dipinto l ‘ appellante quale evasore fiscale.».
Avverso tale decisione, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano, con unico controricorso, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che proponevano ricorso incidentale basato su due motivi.
All ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 18/3/2024, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che non è stata censurata la statuizione con cui la Corte d ‘ appello di Brescia ha affermato che la provvisionale era stata caducata per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘ annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Quinta penale di questa Corte e che la provvisionale successivamente accordata dal giudie del rinvio costituiva «una vera e propria nuova condanna risarcitoria».
Il passaggio in giudicato di tale statuizione, non attinta dai ricorsi RAGIONE_SOCIALE parti, preclude il sindacato di questa Corte, indipendentemente dalla sua correttezza o erroneità.
È preliminare l ‘ esame del ricorso incidentale, atteso che i motivi in esso contenuti investono l ‘ ammissibilità stessa RAGIONE_SOCIALE ‘ azione risarcitoria spiegata dal COGNOME.
Col primo motivo, l ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d ‘ appello respinto l ‘ eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, inquadrabile nella fattispecie normativa RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 96, comma 2, cod. proc. civ., per
essere stata la stessa avanzata dal COGNOME in un giudizio autonomo, anziché con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione.
4. La censura è infondata, in base alle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021.
Con la menzionata pronuncia -che riguarda principalmente il titolo esecutivo giudiziale successivamente caducato, ma contiene anche argomentazioni utili per la disciplina RAGIONE_SOCIALE ‘ azione risarcitoria nel caso di titolo stragiudiziale -le Sezioni Unite hanno stabilito che la domanda di risarcimento dei danni per aver intrapreso, senza la normale prudenza, un ‘ esecuzione forzata integra una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2043 cod. civ., ponendosi la norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 96, comma 2, cod. proc. civ. in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile; nella particolare ipotesi di esecuzione forzata intrapresa in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, la predetta azione risarcitoria va necessariamente esercitata con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione, salva la «estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema» costituita dall ‘ impossibilità -di fatto o di diritto («La prima si ha quando la vittima, al momento del compimento RAGIONE_SOCIALEa temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito; la seconda, invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusioni di carattere processuale alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda.») -di spiegare la domanda risarcitoria unitamente alla contestazione del diritto di agire in executivis .
Orbene, l ‘ azione svolta dal COGNOME rientra appieno nell ‘ eccezionale ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all ‘ articolazione RAGIONE_SOCIALEa domanda in sede di opposizione e, conseguentemente, ne è consentita la sua proposizione in un giudizio autonomo: difatti, il danno asseritamente subito non poteva essersi proAVV_NOTAIOo nel breve volgere del processo esecutivo (invero, come si dirà, difetta la sua prova anche nel prosieguo), né potevano essere previste le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall ‘ attore; in ogni caso,
il quasi immediato arresto RAGIONE_SOCIALEa riscossione coattiva costituiva ostacolo processuale alla proposizione RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione, preclusa dalla conclusione del procedimento (contrariamente alla difesa del ricorrente, non già per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione anteriore all ‘ intervento di Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018, atteso che tale norma riguardava soltanto le entrate di natura tributaria).
6. Col secondo motivo, si deduce ( ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la Corte d ‘ appello rigettato l ‘ eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, avanzata ante tempus e, cioè, prima del compimento RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione esattoriale.
7. Anche la seconda censura è infondata.
È consolidato l ‘ orientamento secondo cui la contestazione RAGIONE_SOCIALEa legittimità di un ‘ azione esecutiva (non solo esattoriale, anche ordinaria) minacciata o intrapresa deve essere svolta con gli strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito; in mancanza, si verifica una decadenza dalla possibilità di fare valere le relative ragioni e ogni ulteriore questione sulla loro sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarcitoria, risulta irrimediabilmente preclusa ( ex multis , anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27677 del 21/09/2022).
Come già esposto a proposito del primo motivo, la responsabilità da attività processuale rappresenta una species di quella aquiliana e la relativa potestas agendi non è esercitabile fuori del processo in cui la conAVV_NOTAIOa generatrice di quella responsabilità si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza RAGIONE_SOCIALE ‘ evoluzione propria RAGIONE_SOCIALEo specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (arg. da Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).
Applicando il principio ora richiamato allo specifico procedimento di riscossione coattiva, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17661 del 25/08/2020, Rv. 658687-01, ha statuito che «l ‘ azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall ‘ esecutato contro l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale»; è proprio questo -per le ragioni anzidette -il caso RAGIONE_SOCIALE ‘ azione del COGNOME, atteso che la procedura, intrapresa con pignoramento del 7/12/2010, non è giunta a compimento ed è, anzi, stata arrestata il 23/12/2010, con una rapidità tale da impedire all ‘ odierno ricorrente di esperire i rimedi endoesecutivi e di avvedersi di eventuali danni procurati dalla notifica del pignoramento.
Col primo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la «violazione degli art. 115-116 c.p.c. e 27332735 c.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., là dove la Corte ha disconosciuto valore di prova legale alla dichiarazione confessoria contenuta nelle lettere d.d. 23.12.2010 inviate da RAGIONE_SOCIALE al AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME (e alle società terze pignorate), valutandone liberamente il contenuto per disconoscere una responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione nel procedere alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento n. 022 2010 0026513945 al AVV_NOTAIO COGNOME in data 08.09.2010 e poi del pignoramento presso terzi a carico del AVV_NOTAIO. COGNOME e RAGIONE_SOCIALE società sue Clienti di data 07.12.2010; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa ammissione dei mezzi di prova richiesti dall ‘ attore per dimostrare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, in relazione all ‘ art. 360, n. 4, c.p.c.».
Il motivo si articola in due censure.
Con la prima si cerca, artatamente, di attribuire ad un documento il valore di confessione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e di imputare alla Corte territoriale la violazione RAGIONE_SOCIALEa regola che vincola il giudice all ‘ efficacia probatoria di prova legale RAGIONE_SOCIALEa confessione.
Dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, tuttavia, si evince che gli artt. 2733 ss. cod. civ. sono richiamati a sproposito, perché la missiva di
RAGIONE_SOCIALE non contiene affatto il riconoscimento puro e semplice (e, cioè, dotato del carattere di univocità e di incontrovertibilità) RAGIONE_SOCIALEa verità di fatti sfavorevoli alla dichiarante; al contrario, la Corte di merito precisa che l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione fa riferimento ad un «errore» che non ascrive a sé, bensì all ‘ inerzia RAGIONE_SOCIALE ‘ ente impositore, il quale aveva ritardato la sospensione e lo sgravio del ruolo, senza alcuna possibilità, per l ‘ incaricato RAGIONE_SOCIALEa riscossione coattiva, di sospendere autonomamente le attività in assenza di istruzioni impartite dall ‘ ente creditore.
Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta e, anzi, ribadisce che il documento aveva valore confessorio -a dispetto del suo contenuto letterale esaminato dal giudice di merito -e che la Corte non ne ha tratto le dovute conseguenze in ordine alla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE): per tali ragioni, la prima parte del motivo è inammissibile.
14. Anche la seconda censura è inammissibile.
A detta del ricorrente, l ‘ ordine di esibizione RAGIONE_SOCIALE relate di notifica del pignoramento compiuto dall ‘ ufficiale RAGIONE_SOCIALEa riscossione avrebbe consentito di acquisire la prova RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione resa dal COGNOME circa l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa condanna provvisionale, rendendo così evidente la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e il suo concorso nella causazione del danno.
Tuttavia, il ricorrente omette di considerare che l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione è privo di un autonomo potere di iniziativa riguardo alle procedure di riscossione coattiva e che sono eccezionali e tassativi (e predeterminati ex lege ) i casi in cui lo stesso può sospendere le attività esecutive, dovendo invece, come regola generale, attenersi rigorosamente al compito affidatogli dalla legge e dall ‘ ente impositore, senza alcun margine per una discrezionale valutazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria vantata dall ‘ ente stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 24/01/2023, in un caso in cui l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione aveva dato corso alla procedura esecutiva nonostante l ‘ esercizio del potere sospensivo da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ ente impositore RAGIONE_SOCIALE, configura una conAVV_NOTAIOa illecita RAGIONE_SOCIALE ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, che «non si sarebbe verificata se la concessionaria avesse –
come avrebbe dovuto -obbedito all ‘ ordine RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, non ponendo in essere un impulso procedurale in senso opposto»).
Perciò, è priva di decisività la prova offerta (costituita dall ‘ ordine di esibizione), in quanto l ‘ eventuale consapevolezza RAGIONE_SOCIALE ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa provvisionale non avrebbe comunque potuto comportare l ‘ arresto RAGIONE_SOCIALE attività di riscossione e, dunque, una corresponsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ agente nella causazione dei danni da quella (asseritamente) derivati.
Quanto alle prove testimoniali, le doglianze del ricorrente sono sviluppate negli altri motivi e di seguito esaminate.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘ per illogicità manifesta ‘ e ‘ per vizio di attività ‘ in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c. là dove la Corte ha rigettato le domande risarcitorie proposte dal AVV_NOTAIO. COGNOME per preteso difetto di prova circa il nesso causale tra l ‘ erronea notificazione del pignoramento e l ‘ interruzione dei rapporti con i clienti terzi pignorati allegata dal AVV_NOTAIO. COGNOME quale causa dei danni subiti, dopo aver escluso l ‘ ammissibilità di tutti i capitoli di prova formulati dal AVV_NOTAIO COGNOME diretti a dimostrare tale nesso, in quanto erroneamente ritenuti irrilevanti e generici».
Il ricorrente imputa alla Corte d ‘ appello di avere escluso i capitoli di prova deAVV_NOTAIOi per dimostrare il nesso causale per poi affermare che non era stata data prova del rapporto di causalità tra la conAVV_NOTAIOa avversaria (l ‘ erroneo avvio RAGIONE_SOCIALE ‘ azione esecutiva) e il danno patito (la perdita dei clienti terzi pignorati).
In particolare, il capitolo di prova testimoniale -«vero che sentii esprimere da altri soggetti all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda giudizi negativi riferiti al AVV_NOTAIO e all ‘ atto di pignoramento dopo la notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso?» -su cui si incentra la difesa del ricorrente è stato ritenuto generico dalla Corte di merito e, comunque, inidoneo a fornire la prova, incombente sull ‘ attore, del nesso causale (secondo i canoni probabilistici richiesti) tra l ‘ azione esecutiva erroneamente intrapresa e la perdita RAGIONE_SOCIALEa clientela.
La censura è infondata.
In primis , si rileva che «il giudizio sulla superfluità o genericità RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 34189 del 21/11/2022, Rv. 666179-01).
Non si ravvisano vizi logici nella decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale: questa non ha compiuto un ‘ atomistica valutazione del capitolo -ex se generico, perché privo di specifici riferimenti (non mancano soltanto le circostanze di tempo e di luogo, ma non sono neanche genericamente indicati i soggetti che avrebbero espresso i non meglio precisati «giudizi negativi»), e, anzi, apparentemente volto ad acquisire RAGIONE_SOCIALE ‘ voci ‘ -ma l ‘ ha considerato, insieme con gli altri mezzi istruttori offerti (inclusi gli altri capitoli), inconcludente, in quanto inidoneo a dimostrare che i rapporti di consulenza (peraltro, nemmeno provati con contratti scritti) sarebbero stati rinnovati senza il pignoramento.
La Corte di merito, dunque, ha valutato i requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante non solo alla stregua RAGIONE_SOCIALEa loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all ‘ adeguatezza fattuale e temporale RAGIONE_SOCIALE circostanze articolate (in tema, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1294 del 19/01/2018, Rv. 647508-01: «La mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza, in quanto requisito di rilevanza RAGIONE_SOCIALEa prova, è rilevabile d ‘ ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima») e, a scanso di equivoci, è bene rammentare che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ. non può tradursi in una inammissibile sanatoria RAGIONE_SOCIALEa genericità e RAGIONE_SOCIALE deficienze RAGIONE_SOCIALE ‘ articolazione probatoria (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842-01).
Infine, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, peraltro, l ‘ eventuale conferma RAGIONE_SOCIALE ‘ espressione di (generici) «giudizi negativi» sul COGNOME non sarebbe sufficiente a dimostrare che l ‘ interruzione dei rapporti col professionista fossero dovuti proprio alla ricezione di quel
pignoramento e non ad altra ragione, posto che il rapporto di causalità non si sostanzia nel falso brocardo post hoc, ergo propter hoc , ma richiede un nesso di derivazione eziologica che assurga, quantomeno, al rango di probabilità.
25. Col terzo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., là dove la Corte ha dichiarato assorbito il terzo motivo di appello, omettendo di pronunciarsi sulle domande di accertamento incidentale formulate dal AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME circa la sussistenza degli estremi dei reati di cui agli artt. 328 e/o 650 c.p. o altro individuato dalla Corte ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale e RAGIONE_SOCIALEa sua liquidazione anche in via equitativa; omessa pronuncia sulla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del pignoramento presso terzi subito dall ‘ appellante e mancato riconoscimento almeno del danno non patrimoniale, con motivazione apparente e irrazionale in violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c.».
La Corte di merito ha considerato assorbito il motivo d ‘ appello col quale era stata censurata la decisione di primo grado per non aver riconosciuto il pregiudizio non patrimoniale arrecato alla reputazione professionale del COGNOME dall ‘ illegittimità del pignoramento (che si chiedeva di accertare incidentalmente) e da conAVV_NOTAIOe astrattamente integranti i reati ex artt. 328 e 650 cod. pen. (pure oggetto di richiesta di accertamento incidentale).
Fermo quanto già statuito in relazione al secondo motivo e alla mancata ammissione di capitoli genericamente formulati, non è corretta l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte bresciana sull ‘ assorbimento del motivo di gravame, atteso che la mancata dimostrazione del nesso causale tra la conAVV_NOTAIOa e il pregiudizio patrimoniale non comporta di per sé l ‘ impossibilità di configurare un danno non patrimoniale.
Tuttavia, la mancanza di un ‘ esplicita motivazione sulla predetta questione è irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, perché questa
Corte ha, infatti, il potere di correggere e integrare la motivazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01) e -in base agli elementi di fatto riportati nella pronuncia impugnata e sopra richiamati, nonché all ‘ inammissibilità dei capitoli deAVV_NOTAIOi per le testimonianze (per le ragioni già illustrate dal giudice di merito e ritenute corrette) -si deve escludere che possa essersi verificata una lesione RAGIONE_SOCIALEa reputazione del commercialista, che non può ravvisarsi in re ipsa e RAGIONE_SOCIALEa quale non vi è alcuna prova (e i già menzionati «giudizi negativi» non possono formare oggetto di prova testimoniale per la loro genericità); l ‘ unico elemento adAVV_NOTAIOo per dimostrare il disdoro arrecato al COGNOME è costituito da una mail di poche righe, proveniente da un dirigente di una società cliente, che, tuttavia, si limita a criticare il commercialista per aver mancato di dare spiegazioni in ordine all ‘ ingiunzione ricevuta e, dunque, non fornisce prova di un discredito del professionista.
Non è allegato (prima ancora che provato) un danno non patrimoniale ( ex art. 185 cod. pen.) per essere stato il COGNOME vittima di reati; peraltro, le ipotesi criminose dallo stesso indicate -«Rifiuto di atti d ‘ ufficio. Omissione» (art. 328 cod. pen.) e «Inosservanza dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE ‘ Autorità» (art. 650 cod. pen.) -non sono nemmeno astrattamente configurabili, difettando in toto i loro elementi costitutivi.
Palesemente inammissibile è la doglianza attinente al mancato accertamento incidentale RAGIONE_SOCIALE ‘ illegittimità del pignoramento, atteso che la Corte di merito ha invece affermato «che l ‘ inizio RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione presso terzi appare frutto di un errore», così dimostrando di aver esaminato e valutato la questione, peraltro arrivando a condividere la tesi del COGNOME.
Col quarto motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente e irrazionale con violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. , là dove la Corte ha condannato il AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME al pagamento
RAGIONE_SOCIALE spese del grado d ‘ appello in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE appellate, liquidate con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda inziale del AVV_NOTAIO COGNOME nonostante il suo rigetto, anziché disporne la compensazione totale, anche in relazione a quelle del giudizio di primo grado, ricorrendo un ‘ ipotesi di soccombenza parziale reciproca o comunque giustificate ragioni per disporre tale compensazione come richiesta dall ‘ appellante».
La censura è inammissibile.
Non è censurabile la decisione del giudice d ‘ appello di condannare il COGNOME alle spese, anziché di compensarle, nonostante il rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezioni avanzate dalle appellate; «in materia di spese processuali, l ‘ identificazione RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l ‘ unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13229 del 16/06/2011, Rv. 618273-01).
Conseguentemente, «la valutazione RAGIONE_SOCIALE proporzioni RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca e la determinazione RAGIONE_SOCIALE quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un ‘ esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura RAGIONE_SOCIALE spese poste a carico del soccombente» ( ex multis , Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389-01).
In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.
La prevalente soccombenza del ricorrente giustifica la sua condanna alla rifusione dei costi del giudizio di legittimità, ma con compensazione nella misura di un terzo, in ragione del rigetto del ricorso incidentale; le spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
36. Va dato atto, infine, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Poiché le ricorrenti incidentali sono Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato esonerate dal versamento del contributo unificato, va escluso l ‘ obbligo di versare l ‘ ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002.
p. q. m.
la Corte, rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
condanna NOME COGNOME a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con compensazione nella misura di un terzo, che sono liquidate per l ‘ intero in Euro 7.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, qualora dovuto.
ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile,