Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10145 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25510/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore , rappresentati e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1319/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 6/07/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta all’udienza pubblica dell’8/02/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
udito il difensore dei ricorrenti comparso in udienza.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 6/07/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha rideterminato gli importi posti ad oggetto RAGIONE_SOCIALE condanna pronunciata dal primo giudice a carico dei ministeri appellanti in favore di NOME COGNOME a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest’ultima a seguito del decesso RAGIONE_SOCIALE propria congiunta, NOME COGNOME, verificatosi in conseguenza del disastro aviatorio di Ustica del 27 giugno 1980, nelle specie attribuito (anche) alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE amministrazioni statali convenuto in giudizio.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come, dal complessivo importo individuato a titolo di risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dovessero essere detratti gli importi che la stessa COGNOME aveva conseguito a titolo di ‘elargizioni’ e ‘indennità’ ai sensi degli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302/1990, dell’art. 1, comma 272, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266/2005, e degli art. 5, commi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004, la cui applicazione era stata estesa ai familiari RAGIONE_SOCIALE vittime RAGIONE_SOCIALE strage di Ustica dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n.340/1995.
Avverso la sentenza d’appello, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
NOME COGNOME resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale, ribadendo tali conclusioni nella discussione in pubblica udienza.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale, i ministeri ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302/90 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, dagli importi destinati ad essere detratti dal risarcimento del danno riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME, le somme destinate ad essere dalla stessa percepite a titolo di assegno vitalizio, nei limiti RAGIONE_SOCIALE somma risultante dalla capitalizzazione di tale assegno, da operarsi in conformità al disposto dell’art. 10, co. 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 302/90.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come i ministeri ricorrenti abbiano proposto la censura in esame senza provvedere a corredarla degli elementi idonei a caratterizzarne la specificità, essendosi dette amministrazioni sottratte all’onere di allegare qualsivoglia indicazione concreta, tanto in relazione alla sede processuale in cui la questione relativa all’assegno vitalizio fu deAVV_NOTAIOa, quanto in ordine alla sorte di tale assegno vitalizio, non avendo fornito alcuna informazione, né circa l’effettiva corresponsione di tale assegno in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, né circa l’epoca dell’eventuale sua prestazione.
Varrà sul punto sottolineare come, benché sia pacifica la natura di ‘eccezione in senso lato’ RAGIONE_SOCIALE c.d. compensatio lucri cum damno (cfr.
ex plurimis , Sez. 1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022, Rv. 665368 01), rimanga pur sempre fermo il principio in forza del quale il fondamento RAGIONE_SOCIALE c.d. eccezioni ‘in senso lato’ non sfugge al vincolo del riscontro dei relativi presupposti nei corrispondenti fatti allegati al processo, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice (anche di legittimità) di procedere alla considerazione ufficiosa di tali eccezioni in senso lato (come quella relativa alla compensatio lucri cum damno ) in assenza RAGIONE_SOCIALE necessarie allegazioni argomentative e probatorie che valgano a giustificarne la concreta considerazione.
In altri termini, pur dovendo ritenersi senz’altro fondata l’affermazione secondo cui l’importo del vitalizio eventualmente corrisposto dalle amministrazioni ricorrenti debba essere detratto da quanto dovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore RAGIONE_SOCIALE stessa parte (e in forza dello stesso titolo) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020, Rv. 659027 – 02), la corrispondente eccezione (in senso lato) di compensazione sollevata dalle amministrazioni interessate non sarà suscettibile di alcuna considerazione là dove le deduzioni processuali RAGIONE_SOCIALE amministrazioni interessate si siano limitate -come puntualmente accaduto nel caso di specie -a riferimenti solo generici e astratti in relazione al pagamento del ridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa la relativa effettiva corresponsione in favore RAGIONE_SOCIALE controparte e circa l’epoca RAGIONE_SOCIALE relativa prestazione.
È appena il caso di considerare come la genericità RAGIONE_SOCIALE indicazioni contenute in ricorso, circa l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazione del vitalizio deAVV_NOTAIOo in favore RAGIONE_SOCIALE controparte (ossia la totale assenza di indicazione circa il se e il dove i fatti evidenzianti detta prestazione sarebbero stati introAVV_NOTAIOi nel giudizio di merito), impedisca altresì di procedere ad alcuna diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata
(eventualmente volta a ricomprendere l’assegno vitalizio nel novero degli importi destinati alla detrazione), essendosi anche quest’ultima limitata a un altrettanto generica e astratta affermazione circa la necessaria detrazione di tutte le ‘elargizioni e indennità’ (evidentemente già erogate e) connesse ai fatti giustificativi RAGIONE_SOCIALE corresponsione di prestazioni pecuniarie in favore dei soggetti indicati dalla legge, senza alcun riferimento al deAVV_NOTAIOo assegno vitalizio.
La palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. da parte RAGIONE_SOCIALE odierne amministrazioni ricorrenti (con specifico riguardo alla mancata allegazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione proposta) comporta l ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura in esame, con il conseguente assorbimento dell’eccezione di giudicato sollevata in questa sede dalla COGNOME a fondamento dell’opposizione manifestata nei confronti del ricorso principale.
Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302/90 e dell’art. 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto lo scomputo, dagli importi risarcitori riconosciuti in proprio favore, RAGIONE_SOCIALE somme dalla stessa già percepite a titolo di elargizione o indennità, in contrasto con quanto previsto dalle fonti normative richiamate in ricorso ed attesa l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’istituto RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno .
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte (in questa sede integralmente condiviso e ribadito al fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale, in tema di provvidenze economiche erogate dallo Stato ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 302 del 1990 ed estese ai familiari
RAGIONE_SOCIALE vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai familiari RAGIONE_SOCIALE vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 non si cumulano ai benefici loro liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 302 del 1990, ad essi estesi dalla l. n. 340 del 1995, né assume rilievo il momento, anteriore o successivo al risarcimento del danno, di erogazione di tali provvidenze, poiché si applica comunque la regola RAGIONE_SOCIALE decurtazione dell’indennità dall’ammontare del risarcimento, secondo il principio RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno (Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020, Rv. 659027 – 01).
Tale principio -di cui vale evidenziare i profili di coerenza con quanto a sua volta stabilito dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12564 del 22/05/2018) -, nella misura in cui ribadisce la necessaria detrazione di qualunque importo riconosciuto a titolo di elargizione, indennità o vitalizio, da quanto liquidato a titolo di risarcimento dei danni in relazione al fatto illecito deAVV_NOTAIOo in questa sede, induce a confermare la correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata sul punto e il conseguente rilievo dell’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura in esame.
Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e l’infondatezza di quello incidentale.
La reciprocità RAGIONE_SOCIALE soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione