Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29629 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29629 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18668/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo (EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1400/2021 depositata il 21/01/2022, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stata accolta la domanda di NOME COGNOME, titolare di incarico di alta specializzazione, di risarcimento del danno, nei riguardi della RAGIONE_SOCIALEdi seguito RAGIONE_SOCIALE, in misura di euro 913,00 al mese dal 1.1.2008 al 31.12.2012, in ragione dell’inadempimento dell’ente datore di lavoro all’obbligo contrattuale di pesatura degli incarichi dirigenziali;
2.
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; sono in atti memorie di ambo le parti;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c.;
nel contesto di tale motivo la RAGIONE_SOCIALE sostiene di avere dedotto fin dal primo grado e di avere poi reiterato in appello il rilievo in ordine al il verificarsi dell’assorbimento, per gli anni di interesse, della retribuzione variabile nella retribuzione di risultato, nel senso la quota di retribuzione variabile non percepita era confluita nel fondo per l’indennità di risultato e quindi, per tale via, quest’ultima si era incrementata, sicché il riconoscimento a titolo risarcitorio delle differenze rivendicate sulla retribuzione variabile, avrebbe d eterminato un’indebita locupletazione;
la RAGIONE_SOCIALE aggiunge altresì che il ricorrente avrebbe accettato, con il contratto individuale, la corresponsione satisfattiva di un importo
quale indennità di posizione ‘unificata’ che impedirebbe l’esercizio di ulteriori rivendicazioni rispetto alla sola parte variabile;
per altro verso, la RAGIONE_SOCIALE nega che si potesse parlare di inadempimento ad essa imputabile, perché la necessità di pesatura oggetto di causa, lungi dal consistere in automatismi, costituiva attività complessa, conseguente all’accorpamento tra enti e la procedura era stata comunque avviata fin dal 2007;
il secondo motivo è rubricato come violazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con esso si arg omenta rispetto al fatto che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte dalla ASP in ordine all’originaria accettazione da parte del lavoratore di una retribuzione di posizione unificata in sede di sottoscrizione del contratto individuale ed in ordine alla inimputabilità alla ASP di quanto accaduto;
2.
i motivi, da esaminare congiuntamente, sono da disattendere.
2.1
la Corte territoriale ha accertato l’assenza di ragioni di non imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE del notevole ritardo maturato nella graduazione degli incarichi, argomentando sull’assenza di un factum principis che impedisse lo svolgimento di quell’attività ed aggiungendo che l’indirizzo di congelare l’assetto organizzativo esistente non impediva di dare corso alla graduazione e pesatura degli incarichi;
si tratta di un non implausibile convincimento che non può essere intaccato dall’insistenza sulla valorizzazione di altri aspetti, tra cui la complessità delle operazioni o l’essersi dato inizio ad esse, in sé non decisivi in senso contrario e da cui si pretenderebbe di far derivare un diverso convincimento sul merito, con impostazione impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);
non è neanche vero -lo si dice rispetto al secondo motivo -che non sia stata affrontata la questione dell’imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE di quanto accaduto, perché ciò è avvenuto, nei termini di cui si è sopra sinteticamente detto;
si dà peraltro in tal modo continuità a quanto, rispetto al medesimo contenzioso, questa S.C, ha espresso nei propri precedenti, tra cui in particolare Cass. 9 marzo 2023, n. 7110, alle cui motivazioni di diritto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove si è formulato il principio per cui in tema di dirigenza medica, l’obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l’omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l’adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della “chance” di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell’inadempimento;
2.2
da disatten dere è anche l’assunto della ricorrente secondo cui con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dirigenziale vi sarebbe stata accettazione di una retribuzione di posizione ‘unificata’, che impedirebbe la rivendicazione di quanto dovuto in ragione delle operazioni di graduazione oggetto di causa;
si tratta di assunto assolutamente generico ed inidoneo come tale a suffragare una sorta di abdicazione del lavoratore ai diritti rivenienti dalla contrattazione collettiva, tra l’altro in netto contra sto con il disposto dell’art. 2077 c.c. e comunque dell’art. 45,
co. 1, d. lgs. 165/2001, norme che non consentono certamente alla contrattazione individuale di superare in pregiudizio del lavoratore le previsioni collettive;
tali ultime considerazioni privano di rilievo la denuncia -anche su questo punto -di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezione formulata nei gradi di merito, in quanto vale il principio per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);
3.
per quanto riguarda la questione riguardante la compensatio lucri cum damno , si rileva che, rispetto ad essa, la Corte territoriale ha comunque ritenuto che « le voci patrimoniali riportate nei prodotti statini paga non risultano di agevole comprensione ed in assenza di una dettagliata elencazione delle reciproche partite di dare ed avere, il cui onere documentale incombeva sull’ente pagatore, non consentono una corretta imputazione dei versamenti »;
il passaggio fa parte proprio delle argomentazioni sulla ‘compensatio’ e sta ad esprimere il rilievo per cui, se anche l’eccezi one fosse da ritenere giustificata in diritto -come in effetti questa RAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto in altri casi -gli elementi di causa non avrebbero consentito un calcolo utile alle difese svolte dalla ASP; si tratta di argomentazione, alla fine riguardante l’istru ttoria ed il fatto, in sé idonea al respingimento dell’eccezione sul piano degli elementi probatori di essa, rispetto alla quale il ricorso per cassazione neanche contiene sostanzialmente specifica e puntuale replica atta a smentire tale accertamento, sicché il punto si consolida e gli argomenti riguardanti solo il tema giuridico divengono astratti ed ininfluenti;
4.
il ricorso va dunque rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per onorari, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.9.2023 e,