Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26504-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, FORTUNATO PASQUALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 488/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 1148/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
Oggetto
CONTRATTO A TERMINE
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, confermando la pronuncia del Tribunale di Paola, accoglieva le domande dei lavoratori indicati in epigrafe e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle somme rispettivamente indicate per ciascun lavoratore a titolo di risarcimento del danno per mancata riammissione in servizio, tenuto conto delle sentenze (emesse in altri giudizi e ormai passate in giudicato) che avevano accertato la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti e ordinato il ripristino del rapporto.
La Corte territoriale sottolineava che, con distinte e diverse pronunce, era stato sancito l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di ‘ripristinare il rapporto di lavoro riammettendo in servizio’ i lavoratori (oltre alla condanna, ex art. 32 della legge n. 183/2010 al risarcimento del danno) e che dalla documentazione prodotta emergeva che i contratti a tempo determinato stipulati tra le parti anche dopo le suddette sentenze (nel periodo 20122015) recavano l’espressa dichiarazione di accettarne la stipula in attesa della effettiva esecuzione dei pronunciamenti con cui era stato disposto il ripristino, a tempo indeterminato, dei rapporti; risultava, inoltre, che il RAGIONE_SOCIALE -nell’anno 2016, ossia dopo il passaggio in giudicato delle sentenze citate -aveva proceduto alla definitiva riammissione in servizio dei lavoratori; infine, l’assenza di azioni esecutive volte ad ottenere la riammissione in servizio si spiegava con l’incoercibilità delle sentenze di condanna ad un facere infungibile; aggiungeva, inoltre, la Corte che la quantificazione di detto risarcimento era corretta in quanto era stata effettuata sulla base del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ed erano state decurtate l’indennità di disoccupazione e le
retribuzioni rispettivamente percepite per i periodi non lavorati e per quelli lavorati.
Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resistono, con controricorso, i lavoratori, che depositano altresì memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che i lavoratori non avevano mai chiesto al RAGIONE_SOCIALE (a seguito delle sentenze che dichiaravano la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro) di essere riammessi in servizio, con conseguente scioglimento per mutuo consenso dei rapporti di lavoro.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 282 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 476 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) posto che le sentenze emesse nei distinti e diversi giudizi erano mere sentenze di accertamento inidonee ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, con la conseguente insussistenza della pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.) posto che la quantificazione del risarcimento del danno per ciascun lavoratore effettuata dal giudice di primo grado e confermata in grado di appello non era corretta e necessitava della nomina di
un consulente tecnico d’ufficio, non essendo stato utilizzato il RAGIONE_SOCIALE e non essendo stata decurtata l’indennità di disoccupazione percepita.
Il primo motivo del ricorso non è fondato.
4.1. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (Cass. n.1841/2016, Cass. n.2732/2016, Cass. n. 29781/2017, Cass. n. 13660/2018, Cass. n. 13958/2018).
4.2. E’ stato, invero, sottolineato che non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita” (Cass. n. 29781/2017).
4.3. La Corte di merito è giunta alla decisione della insussistenza di una congiunta volontà risolutoria del rapporto valutando la convergenza di un insieme di elementi ed è pervenuta alla valutazione, congruamente motivata, che nella fattispecie concreta non sia stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto la parte ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, le sentenze che hanno dichiarato la nullità
dell’apposizione del termine ai contratti stipulati con i lavoratori, trascurando, altresì di fornire indicazioni circa l’individuazione e il reperimento di detti atti nel fascicolo processuale.
5.2. Come statuito da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato ‘ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati’ (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti del tutto omessi nel caso di specie, a fronte della precisazione della sentenza impugnata che sottolinea come i diversi giudizi intercorsi fra le parti avevano sancito l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di ‘ripristinare il rapporto di lavoro riammettendo in servizio’ i lavoratori (pag. 2 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
6.1. La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo
sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale: nessuna delle due evenienze si è concretizzata nel caso di specie e, anzi, nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha espressamente sottolineato che i conteggi concernenti le somme pretese a titolo risarcitorio erano stati elaborati sulla base del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ed erano state decurtate l’indennità di disoccupazione e le retribuzioni rispettivamente percepite per i periodi non lavorati e per quelli lavorati.
6.2. Infine, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un
sovvertimento dell’onere probatorio.
Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME