Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7024  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10811/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  BOLOGNA  n.  560/2023 depositata il 02/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 21.1.23 la corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno del 26.6.18, ha accertato che il rapporto sociale e lavorativo del signor COGNOME è stato risolto il 23.1.19 per dimissioni e che le precedenti esclusione sociale e licenziamento erano illegittimi, sicché allo stesso competeva un danno pari a complessivi circa € 50.000; da tale somme andavano detratte le somme già corrisposte per cui vi era un credito di € 4371 che era oggetto di pronuncia di condanna di pagamento in favore del lavoratore.
In  particolare  era  avvenuto  che  Cassazione  n.  34721  del  2021 aveva ritenuto  che  l’impugnazione  del  licenziamento  da  parte  del socio di RAGIONE_SOCIALE non fosse possibile in assenza di impugnazione della  delibera  di  esclusione  e  che  l’omessa  impugnazione  della delibera di esclusione non precludeva però la tutela risarcitoria ex articolo  8  legge  604  del  66,  ma  solo  la  tutela  restituitoria  della qualità di lavoratore.
La corte territoriale, quantificato il credito risarcitorio del lavoratore,  ha  determinato  le  somme  spettanti;  non  ha  invece tenuto conto della percezione di Naspi da parte del lavoratore quale aliunde perceptum, perché essa opera sul piano previdenziale ed è suscettibile di ripetizione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso  tale  sentenza  ricorre  la  RAGIONE_SOCIALE  per  tre  motivi,  cui resiste  il  lavoratore  con  controricorso.  Le  parti  hanno  depositato memorie.
Il  Collegio,  all’esito  della  camera  di  consiglio,  si  è  riservato  il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 436 comma 3 c.p.c. per mancata notificazione dell’appello incidentale in sede di rinvio prosecutorio.
Il motivo è infondato, atteso che in atti vi è prova della notifica in questione (vedi i documenti 26, 29 e 30 nel fascicolo di parte).
Il  secondo  motivo  deduce  violazione  dell’articolo  345  c.p.c.  per novità  della  domanda  incidentale  ex  articolo  2059  c.c.  formulata solo in sede di rinvio prosecutorio.
Il motivo è inammissibile, atteso che la domanda non risulta dalla sentenza, che peraltro non risulta neppure aver pronunciato su di essa, e non è stata in alcun modo provata dalla parte che non ha neppure  riportato  gli  atti  rilevanti,  sicché  il  motivo  difetta  di specificità e va disatteso.
Il  terzo  motivo  deduce violazione dell’articolo 3 comma 2 decreto legislativo 23 del 95 e 1227 c.c., per duplicazione del risarcimento percepito non essendo stato considerato l’aliunde perceptum.
Il motivo è infondato, avendo questa Corte (tra le tante e da ultimo Sez. L, Ordinanza n. 6380 del 2022) affermato principi che consentono di escludere il computo della naspi dall’aliunde perceptum: si è infatti detto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge,
dall’Istituto  previdenziale”  (cfr.  Cass.  n.  14135  del  1/6/2018;  n. 9724 del 18/4/2017, Cass. n. 7794 del 27/03/2017 e giurisprudenza ivi richiamata).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono  i  presupposti  per  il  raddoppio  del  contributo  unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  12  febbraio