SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 765 2026 – N. R.G. 00001530 2024 DEPOSITO MINUTA 02 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, nelle persone dei Magistrati
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel./est.
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato
S E N T E N Z A
nella causa civile d’ appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale dell’anno 2024
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore
con gli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
-appellante-
E
in
persona del legale rappresentante pro tempore
con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio appellata
Avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 1441/2024 del Tribunale di Vicenza -vendita di cose mobili
Posta in decisione il 9 marzo 2026 sulle
CONCLUSIONI
di parte appellante, che ha chiesto: ‘ In via preliminare: sospendere l’effica cia esecutiva della sentenza n. 1441/2024 emessa dal Tribunale Civile di Vicenza per i motivi sopra esposti; Nel merito: in riforma alla sentenza impugnata, accertata e dichiarata la rinuncia da parte dell’ all’acquisto della pesatrice e confezionatrice automatica modello TARGA_VEICOLO per riso sottovuoto’ di cui all’NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del Maggio 2019 formulata dalla
e l’accettazione alla rinun cia da parte della RAGIONE_SOCIALE convenuta, conseguentemente dichiarare risolto il contratto alla data del 30 Ottobre 2020 e condannare la alla restituzione della somma di € 17.000,00, oltre interessi moratori e/o interessi di legge ex art. 1284 C.C., IV comma dal dovuto al saldo.
Data l’infondatezza della domanda riconvenzionale proposta in primo grado da parte di respingere ogni richiesta economica vantata dalla convenuta appellata per qualsiasi e ragione che la stessa vorrà avanzare nel presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio ‘ ;
e di parte appellata, che ha chiesto: ‘ NEL MERITO Rigettarsi l’appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1441/2024 (n. 2325/2021 R.G.; n. 1913/2024 Rep.) pubblicata in data 26/07/2024 e notificata in
data 26/07/2024 e, per l’effetto, confermarla integralmente. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse, qui di seguito ritrascritte: ‘la convenuta -senza che ciò comporti inversione dell’onus probandi incombente sull’RAGIONE_SOCIALE inadempiente -chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Vero che, in data 05/12/2018, il signor , presso la sede di
ha incontrato la signora e la signora rispettivamente Amministratrice Delegata e dipendente/responsabile commerciale della RAGIONE_SOCIALE 2) Vero che, in occasione dell’incontro del 2018 tra il signor e le signore e il primo ha manifestato l’interesse ad acquistare una macchina confezionatrice co n modulo sottovuoto? 3) Vero che, in occasione dell’incontro del 2018 tra il signor e le signore e le responsabili di hanno proposto due macchinari (uno semiautomatico ed uno automatico) per il confezionamento del riso prodotto dall’ ? 4) Vero che il signor in occasione dell’incontro del 2018 tra il signor e le signore e ha chiesto di modificare i macchinari proposti per consentire l’imbustamento automatico del riso in tre diversi formati? 5) Vero che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per soddisfare le esigenze e le richieste dell’ , ha progettato ed apportato modifiche al macchinario modello ‘TARGA_VEICOLO‘ (si rammostra al teste il doc. n. 13 di parte convenuta) per consentire l’imbustamento in sottovuoto ed in tre formati diversi? 6) Vero che, tra il 2020 ed il 2021, la RAGIONE_SOCIALE ha prodotto e/o venduto macchine imbustatrici sottovuoto identiche per caratteristiche (imbustamento, in modalità sottovuoto di tre diversi formati) a quella per cui è causa (si rammostra al teste il doc. n. 12 di parte convenuta)? 7) Vero che i tempi per la progettazione, realizzazione,
montaggio e collaudo del macchinario modello ‘TARGA_VEICOLO‘ ordinato dall’ sono stati pari a circa quarantacinque giorni lavorativi? Si chiede che vegano sentiti come testimoni COGNOME (dipendente di che, assieme alla signora ha ricevuto la controparte e contrattato con l’ ); COGNOME (montatore); COGNOME (collaudatore). Si chiede altresì l’interpello dell’RAGIONE_SOCIALE sui capitoli da 1 a 4′.
Si ribadisce, poi, la richiesta di rinnovazione della CTU (con sostituzione del Consulente, avendo lo stesso ritardato il deposito e in ogni caso del tutto omesso di rispondere ad alcuni quesiti) ovvero in subordine la convocazione del CTU a rendere i chiarimenti alle plurime osservazioni sollevate dal CTP Ing. ;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
evocava dinnanzi al Tribunale di Vicenza
chiedendo, previo accertamento dell’avvenuta rinun cia all’acquisto della ‘ pesatriceconfezionatrice automatica modello TARGA_VEICOLO per riso sottovuoto ‘ ( di cui all’offerta n. NUMERO_DOCUMENTO di Maggio 2019) da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’accettazione di essa da parte della convenuta e previa declaratoria di risoluzione del contratto stipulato, la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo pari ad euro 17.000,00 (oltre interessi ex art. 1284, comma quattro c.c.) versato dall’RAGIONE_SOCIALE a titolo di acconto al momento della conclusione del contratto.
L’RAGIONE_SOCIALE riferiva che nel mese di dicembre 2018 aveva ricevuto da parte di l’offerta n. 1469 per l’acquisto di una ‘ pesatrice-confezionatrice automatica modello BG
21/IM1 per riso sottovuoto ‘ per un corrispettivo pari ad euro 55.700,00 di cui euro 17.000,00 da versare in acconto; nel mese di maggio 2019, l’RAGIONE_SOCIALE aveva versato l’acconto richiesto e il 13 dicembre 2019 la convenuta aveva emesso la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO nella quale veniva indicato il corrispettivo dovuto, detratto l’acconto già versato.
L’RAGIONE_SOCIALE allegava che, successivamente, in data 29.10.2020 aveva comunicato alla convenuta la propria intenzione di rinuncia re all’acquisto (doc. 5) e quest’ultima, il 30.10.2020 (doc. 6), le comunicava che avrebbe trattenuto l’acconto ‘ come risarcimento del danno per mancato completamento degli obblighi contrattuali ‘.
L’RAGIONE_SOCIALE allegava, inoltre, che, nonostante la partecipazione alla negoziazione assistita d a parte della convenuta, quest’ultima si era rifiutata di restituire l’acconto versato da e, pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di agire in giudizio a tutela della propria pretesa restitutoria.
Secondo parte RAGIONE_SOCIALE, in particolare, la convenuta non avrebbe potuto trattenere l’acconto versato dal momento che le parti avevano risolto il contratto e, pertanto, esso andava restituito, non trattandosi né di penale né di caparra confirmatoria; né, peraltro, poteva essere imputato a ristoro dei danni subiti dalla convenuta, dal momento che quest’ultima non aveva provato di aver subito alcun pregiudizio a causa della rinuncia. all’acquisto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
condanna di quest’ultima al risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 35.700,00 (di cui euro 13.200,00 a titolo di spese di magazzino ed euro 22.500,00 a titolo di risarcimento da ‘ mancata vendita del bene ‘ ), importo dal quale andava, però, detratta la somma di euro 17.000,00 già versata dall’RAGIONE_SOCIALE al momento della conclusione del contratto e, poi, legittimamente trattenuta dalla convenuta a parziale ristoro dei danni.
La convenuta riferiva che, nel 2016, l’RAGIONE_SOCIALE si era rivolta a lei per ‘ lo studio, la progettazione e la realizzazione di un impianto personalizzato per la pesatura e il confezionamento del riso ‘ e, successivamente, il 5.12.2018 le aveva formulato l’offerta n. 1469 per l’acquisto di un macchinario costruito ad hoc dietro corrispettivo di euro 55.700,00.
La convenuta precisava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva accettato l’offerta in data 22.05.2019, provvedendo contestualmente al pagamento dell’acconto e che, nonostante la poca collaborazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, il macchinario era pronto per il collaudo finale a fine settembre 2019 e per la consegna il 17.02.2020.
La convenuta riferiva che, tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALE le aveva detto di ‘ non essere ancora pronta a ricevere il macchinario ‘ e successivamente, in data 29.10.2020, le aveva comunicato via email di non essere più interessata all’acquisto, chiedendole, contestualmente la restituzione dell’acconto versato.
deduceva , quindi, di aver comunicato all’RAGIONE_SOCIALE la propria intenzione di trattenere la somma già ricevuta e imputarla ai danni subiti a causa dell’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE ; infatti, a detta della convenuta, l’RAGIONE_SOCIALE si era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, non avendo né corrisposto il prezzo dovuto né ricevuto in consegna l’impianto .
La convenuta precisava, peraltro, di aver subito un danno a causa dell’inadempimento di , dal momento che il macchinario oggetto del contratto di compravendita non era standard bensì era stato costruito su misura per ‘ rispondere alle specifiche ed uniche esigenze tecniche della RAGIONE_SOCIALE ‘ al fine di consentire la pesatura e l’imbustamento della specifica varietà di riso prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE. Di conseguenza, la convenuta non aveva potuto rivenderlo a terzi e, pertanto, al momento dell’instaurazione del giudizio, il macchinario progettato era ancora custodito presso i magazzini di
Quanto al danno subito, quantificava in euro 13.200,00 le ‘ spese di magazzinaggio’ sostenute da settembre 2019 alla data della costituzione in giudizio per la custodia del macchinario, chiedendo che le venissero corrisposte ai sensi de ll’art. 2.6 delle condizioni generali d i contratto, che prevedeva espressamente che ‘in caso di ritardo nel ritiro della merce da parte del cliente la Società potrà addebitare le spese di magazzinaggio in ragione dell’1% dell’importo di fattura per ogni mese di giacenza ‘.
La convenuta chiedeva inoltre il risarcimento dei danni subiti per le spese sostenute per materiali e manodopera impiegati per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del macchinario personalizzato, e che quantificava in euro 22.500,00.
chiedeva, dunque, la condanna di al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento di quest’ultima, quantificati in complessivi euro 35.700,00 cui andava detratta la somma -già trattenuta -di euro 17.000,00.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6° c.p.c. il Giudice non ammetteva la prova per testi richiesta dalla convenuta e
disponeva CTU sul quesito che era definitivamente formulato a ll’udienza del 7.07.2022 chiedendo all’ausiliario del Giudice di accertare: -‘ 1) Quali parti del macchinario ‘pesatrice -confezionatrice automatica modello TARGA_VEICOLO per riso sottovuoto’, oggetto del presente giudizio, sono standard e di serie per i prodotti dell’RAGIONE_SOCIALE e quindi facilmente rivendibili; 2) Quali parti sono state realizzate specificatamente a richiesta di parte RAGIONE_SOCIALE ed il relativo costo per la progettazione, il software macchina, i materiali e la manodopera; 3) L’ammontare dei costi necessari per l’aggiornamento e la riconversione della macchina imbustatrice sottovuoto, sia in termini di materiali che in termini di manodopera e progettazione’ .
Dopo il deposito dell’elaborato peritale del 15.05.2023 e del l’integrazione del 25.03.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1441/2024 il Tribunale di Vicenza così disponeva: ‘ dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente la condanna a pagare alla convenuta, per i titoli di cui in motivazione, euro 9252,80, oltre agli interessi ex art. 1284 C.C., IV comma dalla domanda giudiziale al saldo effettivo ‘ e, di conseguenza, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite, di quelle di CTP e di quelle di CTU precedentemente liquidate.
In particolare, il Giudice vicentino riteneva che il contratto dovesse ritenersi risolto per inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ‘ già da 8 mesi per la consegna, ha dichiarato semplicemente di rinuncia re all’acquisto ‘ e, tuttavia, non vi era stata alcuna ‘accettazione della rinun cia ‘ da parte della convenuta, che, invece, con la comunicazione del 30.09.2020 aveva formulato ‘ una proposta di concludere il rapporto contrattuale riconoscendo al venditore non inadempiente la somma già versata a titolo di acconto quale risarcimento del danno ‘ .
Dichiarato risolto il contratto per inadempimento della compratrice, il Tribunale di Vicenza aveva poi quantificato i danni subiti dalla convenuta sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo il Giudice di prime cure, in particolare, doveva ritenersi provato che il macchinario oggetto del contratto di compravendita fosse personalizzato sia in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica sia in considerazione del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, nella propria seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. aveva espressamente dichiarato di aver richiesto la personalizzazione del macchinario. Il Giudice escludeva, poi, la fondatezza delle contestazioni sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE in merito alla mancata prova circa la corrispondenza tra il macchinario oggetto di compravendita (e di cui alle foto prodotte dalla convenuta in giudizio) e di quello effettivamente supervisionato nei sopralluoghi svolti nel corso della consulenza tecnica, ritenendo, invece, che il ctp della convenuta avesse giustificato in modo plausibile le differenze riscontrate tra le fotografie e il macchinario visionato. Il Giudice osservava, poi, che la condotta della convenuta, la quale aveva disassemblato il macchinario nel corso del giudizio, dovesse essere valutata positivamente ai sensi dell’art. 1227 c.c. ‘ quale condotta del creditore tesa ad attenuare il danno, in un’ottica di buona fede contrattuale ‘. Sulla base di tale precisazione, il Giudice -condividendo le osservazioni del CTU -quantificava in euro 9.492,00 i costi dei componenti personalizzati sostenuti dalla convenuta, in euro 3.650,80 i costi per la progettazione e la programmazione personalizzata del macchinario e in euro 12.300,00 i costi di ‘magazzinaggio’ da settembre 2019 a settembre 2021, quando la convenuta si era costituita nel giudizio di primo grado, per un totale complessivo pari ad euro 26.252,80. In considerazione del fatto che la convenuta aveva già trattenuto l’importo di euro 17.000,00 versato le dall’RAGIONE_SOCIALE al momento della conclusione del contratto , tale somma andava
detratta dal complessivo dovuto e, pertanto, il Tribunale di Vicenza condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una somma pari ad euro 9.252,80 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma integrale, per cinque motivi.
Con il primo motivo d’appello, l’appellante lamenta la violazione degli artt. 115, 116, 132 comma 2, n. 4 e 156 c.p.c., dal momento che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di quanto contenuto nell’integrazione della consulenza tecnica d ‘ufficio del 16 maggio 2023 , nella quale il consulente d’ufficio aveva attestato di non poter affermare con ragionevole certezza che il macchinario esaminato in sede di CTU fosse quello effettivamente prodotto per l’appellante. L’appellante sostiene, quindi, che , non essendo possibile sostenere che il macchinario visionato nel corso dei sopralluoghi tecnici fosse quello oggetto di causa, l’odierna appellata non avrebbe nemmeno fornito la prova dei danni subiti a causa dell’asserito inadempimento di , dal momento che, pur avendo dichiarato che la macchina era stata personalizzata e che, quindi, non potendo essere venduta a terzi, ne era derivato un danno risarcibile in capo a sé, non ne ha fornito alcuna prova.
Con il secondo motivo d’appello, l’appellante contesta l’applicazione da parte del Giudice di prime cure della disposizione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c.
Secondo , in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’appellata si fosse comportata in modo diligente disassemblando il macchinario e privandolo, quindi, di tutti i suoi elementi originari. A detta
dell’appellante, anziché evitare di aggravare i danni già verificatisi a causa dell’inadempimento di , avrebbe agito in modo arbitrario e scorretto sia quando aveva deciso, unilateralmente, di disassemblare il macchinario sia quando si era rifiutata di mettere a disposizione del consulente tecnico d’ufficio la documentazione tecnica, pur avendone precedentemente acconsentito. La condotta dell’appellata, dunque, avrebbe determinato una inaccettabile violazione del principio del contraddittorio, perché non era stata posta nella condizione di poter visionare il macchinario ed esprimere le proprie osservazioni in merito ai quesiti posti al AVV_NOTAIO.
III. Con il terzo motivo d’appello, l’appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto provato che il macchinario oggetto del contratto tra le parti fosse stato personalizzato, nonostante, in realtà, non avesse fornito alcuna prova a riguardo.
In particolare, l’appellante deduce che controparte non abbia dato prova del danno subito, avendo prodotto la documentazione attestante i costi asseritamente sostenuti per la personalizzazione e la progettazione della macchina solamente in sede di CTU e, quindi, oltre i termini prescritti dall’art. 183, comma 6° c.p.c.
evidenzia, altresì, che il Giudice non avrebbe adeguatamente tenuto conto del fatto che lo stesso consulente tecnico, nella propria relazione integrativa, aveva dichiarato di non essere in grado di ‘determinare il costo complessivo per la progettazione e la realizzazione del macchinario’ non essendo in possesso della relativa documentazione tecnica.
IV. Con il quarto motivo d’appello, l’appellante impugna la sentenza nella parte in cui viene quantificato in € 26.252,80 il danno patito da ritenendo violati gli artt. 115,116,132, comma 2 n.4, e 156 c.p.c.
L’appellante contesta, infatti, che il Giudice abbia ignorato che tale somma non era stata quantificata dal CTU, espressamente dichiaratosi impossibilitato a ‘ risalire ai componenti e pertanto determinare il costo complessivo per la progettazione e realizzazione del macchinario ‘ , ma unilateralmente dal perito di parte convenuta. L’appellante rimarca che il ctu non ha confermato le allegazioni di parte convenuta, ma anzi ha dichiarato di non poter ‘ affermare se i componenti rimossi e riutilizzati dalla convenuta siano solo quelli indicati dal CT di C.I.A. ‘ e, pertanto, di non essere in grado di quantificare la perdita economica in contesa.
V. Con il quinto motivo d’appello, l’appellante lamenta la violazione degli artt. 115, 116, 132, comma 2 n.4 e 156 c.p.c., dal momento che il Giudice avrebbe erroneamente quantificato in € 13.200,00 i costi di magazzinaggio.
In particolare, secondo l’appellante, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe fornito alcuna prova della presenza, in magazzino, del macchinario, considerato che non era nemmeno certo che il macchinario visionato in sede di sopralluogo fosse quello realizzato per .
Tuttavia, laddove si dovesse ritenere provata la sussistenza danno, l’appellante contesta la quantificazione operata da e confermata in sentenza, dal momento che il contratto doveva ritenersi risolto in data 30.09.2020, quando l’appellata aveva richiesto il risarcimento del danno a , e non nel 2021, come invece asserito da RAGIONE_SOCIALE. L’appellante insiste altresì nell’istanza di riduzione giudiziale della penale ex art. 1384 c.c.
L’appellante chiede, inoltre, la sospensione dell’effica cia esecutiva della sentenza e, previo accoglimento dell’appello, la riforma delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l’appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza n. 1441/2024 del Tribunale di Vicenza.
In particolare, in relazione al primo e al secondo motivo d’appello, l’appellata fa presente di non aver consegnato alcuna documentazione tecnica al c.t.u. ritenendola, per un verso, irrilevante ai fini della risposta ai quesiti e, per altro verso, irritualmente richiesta dall’ausiliario del Giudice, in spregio alle norme poste a tutela del segreto industriale. C.I.A. ricorda inoltre di avere a suo tempo fatto presente ai consulenti, al momento del sopralluogo stabilito per l’integrazione della CTU, che a seguito della conclusione delle precedenti operazioni aveva provveduto a smontare i componenti del macchinario per poterli riutilizzare o smantellare. L’appellata aveva reso edotti i consulenti di tale circostanza e aveva altresì chiarito di aver utilizzato altri pezzi presenti in magazzino al fine di consentire la visione del macchinario.
In relazione al terzo motivo d’appello, RAGIONE_SOCIALE. rileva che risulta pienamente provata la personalizzazione del macchinario, non solo alla luce dell’ar t. 115 c.p.c., dal momento che l’appellante non aveva contestato tale circostanza, ma anche -soprattutto -dal fatto che la stessa , nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva dichiarato di aver richiesto la personalizzazione del macchinario.
Quanto, poi, alla documentazione prodotta in sede di CTU, C.I.A. fa presente che il consulente di parte RAGIONE_SOCIALE non si era opposto alla produzione di tali documenti, né vi era stata alcuna contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale
solleva, per la prima volta in appello e, dunque, tardivamente, l’eccezione di inammissibilità.
In relazione al quarto motivo d’appello, l’appellata ne contesta la fondatezza dal momento che le contestazioni mosse dall’appellante non troverebbero alcun fondamento nella documentazione in atti. C.I.A. osserva, infatti, che è stato lo stesso CTU e non il CT di parte appellata a individuare e quantificare, sia nel primo elaborato peritale sia nel secondo, le somme dovute da a ristoro dei danni patiti.
Infine, in relazione al quinto motivo d’appello, sostiene che il contratto si sarebbe risolto solamente a seguito della pronuncia, necessariamente costitutiva, di risoluzione da parte del primo Giudice e, pertanto, quest’ultimo avrebbe correttamente individuato nel settembre 2021 il dies ad quem per la determinazione dei costi di ‘ magazzinaggio ‘ della macchina fino ad allora ancora da ritirare, ma rimasta nei locali di RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza del 13.03.2025, la Corte sospendeva l’effica cia esecutiva della sentenza di primo grado e rinviava a successiva udienza per la remissione della causa in decisione
‘ ritenuto, ad un esame sommario proprio della presente fase e fatto salvo il necessario approfondimento in fase di merito, che gli assunti dell’appellante appaiono forniti di fumus boni iuris in maniera elevata, sia in relazione alle risultanze della integrazione della CTU nella quale il consulente ha testualmente affermato: ‘pertanto il CTU non è in grado di poter affermare con ragionevole certezza che il macchinario esaminato fosse quello prodotto per la ‘ (pag. 10 perizia integrativa), ‘In ma ncanza della documentazione tecnica della macchina (richiesta nel corso dell’incontro del 12 settembre 2023) il CTU non è in grado di stabilire quali erano i componenti installati sulla macchina, quali sono stati
effettivamente riutilizzati su altri impianti e, conseguentemente, non è possibile stabilire il costo per lo smontaggio e smaltimento dei componenti non riutilizzati e non riutilizzabili.’ (pag. 13 perizia integrativa), ‘La RAGIONE_SOCIALE nel corso delle attività peritali non ha messo a disposizione del CTU la documentazione tecnica della macchina e nemmeno i componenti smontati, pertanto non è stata data la possibilità al CTU di conoscere quali e quanti componenti fossero previsti sulla macchina per cui è causa e quindi non si è in grado di stabilire il costo per lo smontaggio e smaltimento dei componenti non riutilizzabili presenti sull’impianto e nemmeno il costo per la riconversione della macchina, qualora questa fosse possibile.’ (pag. 14 perizia integrativa) -sia in relazione all’onere della prova che grava sulla RAGIONE_SOCIALE, che è tenuta dimostrare i danni per i quali ha chiesto ristoro con la propria domanda riconvenzionale; Ritenuto, quanto al periculum in mora, che la sussistenza del fumus boni iuris renda superfluo l’esame di tale profilo, essendo nella nuova formulazione i due requisiti previsti in via alternativa, fermo restando che comunque dal 2019 la RAGIONE_SOCIALE.I.A ha già trattenuto la somma di euro 17.000,00, sicché la sospensiva opera solo per le ulteriori somme oggetto di condanna;’
S cambiati gli scritti di cui all’art. 352 c.p.c., in data10.03.2026 la causa veniva rimessa in decisione sulle note ex art. 127 ter c.p.c.
L’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, con corrispondente riforma della sentenza T. Vicenza, n. 1441/2024.
Va premesso che non sono oggetto di impugnazione né l’intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’acquirente, né l’obbligo di restituzione dell’acconto di € 17.000,00 ricevuti dalla venditrice e pertanto le corrispondenti statuizioni -quantunque implicita, la seconda -della sentenza gravata sono divenute definitive.
Resta invece controversa la risarcibilità ed eventualmente la misura dei danni
patiti dalla venditrice in conseguenza dell’inadempimento avversario, già come sopra ricordato -posto a fondamento della risoluzione ex art. 1455 c.c.
In relazione alle domande risarcitorie di sono, innanzitutto, fondati il primo e il secondo motivo d’appello , da trattarsi congiuntamente per la loro connessione.
Con tali motivi, l’ lamenta che il Giudice di prime cure non abbia adeguatamente considerato le affermazioni del consulente tecnico d’ufficio nella perizia integrativa depositata il 25.03.2024 e avrebbe valorizzato -sul piano sostanziale ed in termini favorevoli alla parte che si assumeva danneggiata, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, c.c. -il mancato rinvenimento -da parte del c.t.u. -del macchinario sub iudice per effetto di modifiche apportate dalla RAGIONE_SOCIALE nel corso delle operazioni peritali.
In diritto, va ricordato che il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligazione che comporti o meno la risoluzione del contratto -richiede la prova, da parte del danneggiato, dell’inadempimento, del danno e del nesso di causa che li avvince. Non è infatti corretto ritenere, come suggerisce l’appellata -danneggiata , che l’art. 1453 c.c. l a dispensi dalla prova del danno prevedendo un’ipotesi di danno in re ipsa . La locuzione ‘ salvo in ogni caso il risarcimento del danno ‘ contenuta al primo comma di tale ultima disposizione non va, infatti, letta isolatamente, ma in riferimento alla frase che -nello stesso periodo -la precede, separata da una virgola appena, e che lascia alla parte adempiente la scelta tra chiedere l’adempimento o la risoluzione, facendo appunto salvo, nell’una e nell’altra ipotesi, il suo diritto al risarcimento del danno. Danno che, tuttavia, resta soggetto alle regole generali poste dagli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. in tema di allegazione e prova.
Ebbene, nel caso specifico, tale prova non è stata fornita.
In primo luogo, alla luce della consulenza tecnica svolta in primo grado non si può ritenere che il macchinario visionato nei sopralluoghi svolti dal c.t.u. in data 13.09.2022, 12.09.2023 e 10.11.2023 corrisponda a quello oggetto del contratto di compravendita stipulato dalle parti a maggio 2019.
Già nel corso del primo sopralluogo, infatti, era emerso che alcuni componenti del macchinario erano stati asportati e venivano riscontrate alcune differenze tra la targhetta apposta sul macchinario destinato a -ritratta nelle foto prodotte in giudizio dall’ odierna appellata (cfr. doc. 12 appellata) e quella apposta sul macchinario visionato dai consulenti tecnici nel corso delle operazioni peritali.
In particolare, come osservato dal CTP dell’appellante odierna e condiviso dal CTU, i dati indicati nella targhetta della macchina visionata differivano sia per il peso (450 invece di 650 kg) che per la potenza (4,5 invece di 5kW) (cfr. osservazioni CTP parte ).
Peraltro, sebbene nel corso delle operazioni peritali il c.t.p. di C.I.A. abbia giustificato le difformità tra le due targhette asserendo che quella visibile nelle foto prodotte in giudizio ‘ riportava un refuso in merito alla massa’ e che le foto prodotte ‘ raffigurano la macchina nelle fasi finali di assemblaggio e precedenti al precollaudo e preparazione alla spedizione’ (cfr. elaborato CTU pag. 14), impregiudicata ogni considerazione sulle allegazioni (nuove) di un soggetto processuale diverso dal difensore e come tale privo dei relativi poteri sulla res controversa , tali circostanze non trovano riscontro negli atti dell’appellata ; al contrario, quest’ultima nella propria comparsa di costituzione aveva dichiarato che le foto si riferivano al macchinario così come era ‘ rimasta in deposito presso
la sede della convenuta, in pronta consegna e a disposizione per il ritiro, da settembre 2019 ‘ (cfr. comparsa di costituzione e risposta, I grado, C.I.A).
Le spiegazioni avanzate dal c.t. di parte appellata non possono neppure essere vagliate se messe a confronto con l’offerta contrattuale -poi accettata, che non riporta i parametri di peso e di potenza del macchinario (cfr. doc. 3 parte appellata).
Inoltre, lo stesso CTU, nel primo elaborato peritale, precisava che, alla richiesta di chiarimenti in merito alla targa apposta sul macchinario rivolta al consulente di parte appellata, ‘ non è stata data giustificazione della differente potenza dell’impianto (4,5 o 5 kW) e riscontra inoltre che nelle due targhette sono utilizzate modalità differenti per riportare alcune informazioni (esempio modello e indicazioni sulla tensione di alimentazione)’ .
Le stesse incertezze sono state confermate nel successivo elaborato peritale depositato in data 25.03.2024.
Al CTU era stato chiesto, infatti, di integrare la consulenza previamente svolta chiarendo ‘ se, nonostante le differenze emerse tra il macchinario di cui ai documenti prodotti dalle parti e il macchinario personalmente esaminato, si possa essere ragionevolmente certi che questo ultimo è quello per cui è causa’ (cfr. provvedimento del 18.07.2023). A tale quesito, il Consulente tecnico rispondeva affermando che : ‘ non è in grado di poter affermare con ragionevole certezza che il macchinario esaminato fosse quello prodotto per la ‘ e addiveniva a tale conclusione non solo in ragione delle differenze riscontrate nel macchinario nel primo sopralluogo di settembre 2022 rispetto alle foto dimesse in atti, ma anche in quelle ulteriori riscontrate nel sopralluogo svolto il 12.09.2023. Infatti, risulta pacifico -e confermato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE -che il macchinario inizialmente visionato dal CTU fosse
stato disassemblato dall’appellata nel corso del giudizio e che alcune parti fossero state riutilizzate e altre sostituite con altre presenti in magazzino (cfr. elaborato finale CTU depositato il 25.03.2024, p.9 : ‘ l’ing. ha dichiarato che differiscono da quelli riportati nelle foto in atti perché sono stati assemblati componenti similari presenti a magazzino ai fini di dare visione della globalità della macchina ‘).
Le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio depositata il 25.03.2024 sono pienamente condivise da questa Corte; il consulente tecnico, infatti, attraverso argomentazioni prive di vizi logici, ha evidenziato che, nel sopralluogo svolto in data 12.09.2022, il macchinario presentava rilevanti differenze rispetto al primo sopralluogo del 13.09.2022: ‘ – la struttura portante del macchinario esaminato dal CTU presenta differenze nel profilo di base e nei profili di supporto delle barre verticali rispetto al macchinario di cui alle foto in atti; – il macchinario messo a disposizione del CTU non era completo di numerosi componenti elettrici; – gli sportelli e le tramogge di carico dei macchinari risultano differenti; – sui quadri elettrici sono evidenti le differenze tra gli interruttori 1/0; – la tramoggia di carico del nastro trasportatore visionata dal CTU nel corso del sopralluogo del 13 settembre 2022 non era quella prevista per la macchina per cui è causa (All. 6)’ (cfr. elaborato peritale depositato il 25.03.2024, p. 8).
Né è possibile ritenere provata la corrispondenza tra il macchinario visionato e quello oggetto del contratto di compravendita in base alla documentazione prodotta dall’appellata in primo grado. Si tratta -in particolare -di una serie di fatture recanti il prezzo d’acquisto di materiale (docc. 14, 15, 16) che nonostante la produzione (separata), dei progetti del macchinario (doc. 13), non è possibile ritenere provato che siano stati sostenuti per la costruzione del macchinario stesso, così come non è dimostrato che il progetto si riferisse al macchinario per cui è causa.
Quanto al secondo motivo d’appello , in relazione alle manomissioni de ll’appellata sul macchinario va ritenuto che la condotta assunta dall’appellata nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica -diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure -non può essere apprezzato nei termini di cui all’art. 1227 c.c.
Non viene, infatti, in rilievo alcun comportamento ‘positivo’ del creditore , finalizzato -sul piano sostanziale -a ‘ evitare usando l’ordinaria diligenza ‘ il danno -conseguenza, quanto, invece, una condotta processuale di contraria ai doveri di lealtà e correttezza, valutabile anche ai sensi dell’art. 1 16, comma 2° in rel. art. 118 c.p.c. laddove posto in essere dopo l’introduzione del giudizio , avente ad oggetto una cosa ‘ indispensabile per conoscere i fatti di causa ‘ e comunque tale da precludere l’acquisizione della prova posta a fondamento delle sue stesse domande.
La manomissione del macchinario, prima e dopo l’introduzione del giudizio, ha infatti precluso al consulente tecnico di compiere le indagini necessarie ad accertare la corrispondenza del bene pattuito con quello presente nel magazzino, modificando, smantellando e sostituendo arbitrariamente i componenti del macchinario nel corso del giudizio e delle operazioni peritali, nonostante fosse suo onere processuale mantenere il bene intatto al fine di consentire lo svolgimento di una consulenza tecnica chiaramente ‘percipiente’ ( la cui ammissibilità, pacifica in giurisprudenza, fu sancita chiaramente già da C. Cass. SS.UU. Civ. sent. 4.11.1996, n. 9522), con delega al consulente d’ufficio ad accertare determinati fatti, i almeno dedotti dalle parti interessate, mediante imprescindibili conoscenze e metodologie di natura tecnica.
Nel caso si specie, la prova della corrispondenza del macchinario
compravenduto e di quello visionato nei sopralluoghi non può nemmeno essere raggiunta attraverso la documentazione depositata in atti da parte dell’appellata relativa a fatture per i costi di materiali e progetti di macchinari, la cui riconducibilità a quello oggetto di causa non è accertabile.
Inoltre, si è opposta alla richiesta del consulente tecnico di produrre i documenti tecnici relativi al macchinario oggetto di causa, adducendo -in termini del tutto generici -il rischio della violazione del ‘segreto industriale’ e del ‘ know how ‘ . Tuttavia, nel caso che ne occupa non solo sono inapplicabili le norme speciali dei procedimenti in materia industriale, infondatamente evocate dall’appellata, ma neppure è stato chiarito dall’appellata stessa in quali termini la produzione di ulteriori documenti tecnici relativi al macchinario de quo potesse determinare la violazione del segreto industriale di che pure aveva spontaneamente prodotto sub doc. 13 -fasc. I grado una selezione di progetti del manufatto e dei suoi asseriti componenti personalizzati.
Pertanto, il primo e il secondo motivo d’appello vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo.
Va parimenti accolto il quarto motivo d’appello, con il quale l’appellante contesta la quantificazione del risarcimento dei (contestati) danni subiti da per effetto dell’inadempimento avversario.
Ed infatti, l ‘impossibilità di stabilire che il macchinario visionato dal consulente tecnico fosse quello oggetto del contratto stipulato tra le parti preclude, infatti, anche la possibilità di verificare ed apprezzare i danni asseritamente subiti dall’appellata, onerata della relativa prova in primis
mediante messa a disposizione del macchinario nella sua originaria composizione.
L’accoglimento dei succitati motivi di gravame comporta che la domanda di risarcimento dei danni formulata da non possa trovare accoglimento.
Per contro, è fondata e va accolta -seppure in misura ridotta rispetto al primo grado -la domanda di al pagamento, in proprio favore ed a carico di controparte, della penale contrattuale per omessa tempestiva presa in consegna , da parte dell’acquirente e prima della risoluzione giudiziale del contratto, della cosa venduta.
In relazione a tale domanda occorre preliminarmente osservare come il quinto motivo di gravame , con il quale l’appellante contesta la propria condanna al pagamento, in favore dell’appellata, dell’importo di € 13.200,00 a titolo di ‘ costi di magazzinaggio ‘ , non sia condivisibile.
L’appellante chiede la reiezione della corrispondente domanda di condanna avversaria eccependo la mancanza di prova che lo specifico mezzo in contesa fosse rimasto nei locali della venditrice dopo che l’ acquisto era sfumato e contesta che si siano realizzati i presupposti per l’applicazione del risarcimento forfettario contrattualmente previsto per l’ipotesi di ritardata ricezione della consegna.
Emerge in effetti dalla documentazione in atti che la proposta contrattuale accettata da prevedeva, all’art. 2. 6. che : ‘ in caso di ritardo nel ritiro della
merce da parte del cliente la RAGIONE_SOCIALE potrà addebitare le spese di magazzinaggio in ragione dell’1% dell’importo di fattura per ogni mese di giacenza ‘.
Si tratta di una clausola penale ex art. 1382 c.c., che prevede la liquidazione forfettaria del danno conseguente all’inadempimento, da parte della compratrice, dell’obbligo di ritirare la merce nei tempi prescritti.
Tale qualificazione comporta che il relativo obbligo diventa esigibile per effetto del ‘semplice’ inadempimento, senza necessità di allegazione e prova di un danno concreto (come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza, anche di legittimità per cui v. e pluribus Cass. civ. 21 febbraio 2023, n. 5379, la quale ha specificato che la clausola penale ha ‘ una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività ‘). Rispetto ad essa, dunque, la contestazione circa l’assenza di prova che il macchinario rifiutato da sia o meno effettivamente rimasto nei locali di non contraddice sull’ an il diritto di quest’ultima alla penale, dovuta per il solo fatto -pacifico inter partes -della mancata presa in consegna del bene da parte dell’acquirente.
Peraltro, sebbene la richiesta di riduzione della penale avanzata dall’appellante per la prima volta in comparsa conclusionale sia ammissibile data la natura officiosa del relativo potere ex art. 1384 c.c., non si può tuttavia ritenere che la previsione di una somma mensile pari all’1% del prezzo indicato in fattura (e dunque pari ad € 557,00 mensili) sia in concreto manifestamente eccessiva.
Ai fini della quantificazione della penale va, tuttavia, considerato un periodo inferiore a quello indicato dal primo Giudice.
È infatti incontestato che il macchinario fosse pronto per la consegna a partire dal 17.02.2020, data in cui comunicava a ‘attendo conferma
quando possiamo procedere alla consegna’ e che, tuttavia, quest’ultima le comunicava di non poter prendere in consegna il macchinario ‘ al momento ‘ senza indicare alcun termine entro il quale avrebbe provveduto.
È, altresì, pacifico che il macchinario non sia più stato consegnato a , che mai lo ha richiesto, e deve ritenersi che fino alla pubblicazione della sentenza che ha pronunciato la risoluzione del contratto caducandone ex tunc gli effetti , sia stata inadempiente all’obbligo di ritirare il macchinario e sia dunque dovuta a controparte la penale contrattualmente prevista in tale ipotesi.
Ciò posto, e ricordato che gli effetti della sentenza di risoluzione retroagiscono al momento dell’instaurazione della causa con la notifica della citazione al convenuto, il quantum dovuto dall’appellante in favore dell’appellata va parametrato sul periodo 17.02.2020 (data di comunicazione dell’intervenuto collaudo del macchinario e offerta della consegna) -9.04.2021 (data di notifica alla convenuta della citazione in primo grado).
Pertanto, considerato che il prezzo pattuito -e non contestato -per il macchinario ammontava ad € 55.700,00, la somma dovuta ai sensi del punto 2.6. delle condizioni generali di contratto a titolo di ‘costo di magazzinaggio’ è pari a complessivi € 7.798,00.
Ne deriva che se per un verso il quinto motivo di appello va rigettato, in quanto privo di pregio, la corrispondente domanda avversaria va accolta, seppure in misura minore rispetto a quanto ritenuto dal primo Giudice.
Considerato, però, che parte appellata ha trattenuto ingiustificatamente l’acconto versato dall’appellante, pari ad € 17.000,00 -operata la compensazione tra le due poste -va dichiarata tenuta e condannata a
restituire a la minor somma di € 9.202,00 oltre -come richiesto -interessi legali nella misura di cui all’art. 1284 IV co. c.c. dall’introduzione del giudizio di primo grado al saldo.
Considerato il limitato accoglimento dell’appello e ritenuta la prevalente soccombenza d ell’appellata, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate per 1/3 e poste a carico di per 2/3, liquidati per tale quota come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. in ragione del valore della causa, della sua media complessità e dell’attività processuale svolta, con esclusione, per il giudizio d’appello, della fase istruttoria, non tenutasi.
Considerato invece che la consulenza tecnica svolta in primo grado concerneva la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale, rispetto alla quale l’odierna appellata è totalmente soccombente, le spese di CTU già liquidate -e le spese di CTP, come documentate da al doc. 11) fasc. I grado , sono poste definitivamente a carico dell’appellata RAGIONE_SOCIALEA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, in parziale accoglimento dell’appello proposto da in contraddittorio con
avverso la sentenza n. 1441/2024 del Tribunale di Vicenza, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita,
dichiara tenuta
e
condanna
a
restituire, ad
l’importo di € 9.202,00 oltre interessi legali nella
misura di cui all’art. 1284 IV co. c.c. dalla domanda di primo grado al saldo;
compensa per 1/3 le spese legali di ambo i gradi e condanna
al pagamento, dei restanti 2/3, che liquida per tale quota in complessivi € 9.402,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.085,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 2.835,00 per la fase decisionale), per il primo grado e per l’appello in complessivi € 6.660,67 (di cui € 1.984,60 per la fase di studio, € 1.274,00 per la fase introduttiva ed € 3.402,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre -per entrambi i giudizi -spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU e quelle di CTP avversarie definitivamente a carico di
Venezia, 23.03.2026
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa NOME COGNOME COGNOMEMagistrato Ordinario in Tirocinio