Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3228/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME NOMEEMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL).
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 832/2020 depositata il 13/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 832/2020 del 13 giugno 2020 con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, a seguito di sentenza n. 14832/2016 di questa Suprema Corte, in riforma della sentenza di primo grado, condannava RAGIONE_SOCIALE a risarcire al RAGIONE_SOCIALE i danni patiti a seguito del suo inadempimento al contratto di allacciamento dell’energia elettrica all’impianto di irrigazione proveniente dal Sinni, per venti utenze dislocate sulla fascia costiera calabrese da Rocca Imperiale a Trebisacce.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente e la resistente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione art. 366 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , n. 3, cod. proc. civ. -per avere inteso che a seguito della cassazione con rinvio la questione relativa al quantum resta subordinata in senso logico all’accertamento della responsabilità’ .
Lamenta che la corte territoriale ha fatto malgoverno del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., perché ha riesaminato alcune voc i di danno e rideterminato, dimezzandolo, l’importo del risarcimento del danno a suo favore, che invece era già stato liquidato nella sentenza cassata con rinvio.
2. Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, il principio dettato dall’art. 336 cod. proc. civ., per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato (Cass., 08/02/2011, n. 3129; Cass., 19/07/2022, n. 22623).
In tema di risarcimento del danno, ne consegue che, cassata la sentenza sul capo relativo alla responsabilità, viene travolto anche il capo riguardante l’accertamento dell ‘esistenza e della misura del danno risarcibile.
Orbene, nell’affermare che ‘l’assorbimento non ha difatti … l’effetto voluto dall’appellante, ma indica soltanto che la cassazione della sentenza produce ex art. 336 cod. proc. civ., effetti anche sulle parti non direttamente investite dalla pronuncia ma strettamente connesse: così se l’ an è ad essere ancora sub judice , la questione relativa al quantum resta evidentemente subordinata, in senso logico all’accertamento della responsabilità’, per cui ‘la dizione di assorbimento dunque, e di contro a quanto preteso, postula l’inclusione della questione assorbita nella materia del contendere, ossia ha il valore esattamente opposto a quello del giudicato, che invece postula la definitività della decisione in proposito’, la corte catanzarese ha dunque fatto buon governo dei suindicati principi.
Con il secondo motivo denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 191 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3) – in merito alla prova del danno e il periodo al quale può essere limitato ‘ .
Censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito afferma esserci stata contestazione delle risultanze dell’elaborato peritale da parte di RAGIONE_SOCIALE, nonché là dove asserisce che compito RAGIONE_SOCIALE stesso CTU è stato solo di quantificare i danni e non anche di accertarli.
Deduce che, invero, l’espletata consulenza tecnica d’ufficio ha avuto funzione percipiente, e dunque natura di fonte di prova, e che le risultanze peritali non sono state contestate; con motivazione illogica e carente la corte territoriale se ne è tuttavia discostata.
4. Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha illustrato le ragioni per cui si è discostata, in parte, dalle risultanze peritali ed ha dunque motivato conformemente all’ orientamento di questa Corte secondo cui (v. Cass., 25/11/2021, n . 36628): ‘il giudice può disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass., 11/1/2021, n. 200)’.
Il ricorrente in realtà sollecita un riesame del fatto e della prova invero precluso in sede di legittimità (tra le più recenti, v. Cass., 19/06/2023, n. 17446; Cass., 24/07/2023, n. 22066; Cass., 27/07/2023, n. 22942).
Con il terzo motivo denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,191 e 244 e ss. cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697, 1218 e 2043 cod. civ. e dell’art. 41 c od. pen. in relazione all’art. 360 n. 3. Motivazione assente e/o illogica e/o perplessa e/o contraddittoria, in relazione all’art. 360 n.5 cod. proc. civ. -nella parte in cui le affermazioni della Corte contrastano con le acquisizioni probatorie di causa o con i fatti debitamente accertati dal CTU ‘ .
Lamenta che -a fronte di una consulenza che ha analiticamente ricostruito l’intera vicenda accertando sia i danni immediati che quelli comunque ricollegabili eziologicamente alla mancata energizzazione dell’impianto oggetto di causail collegio d’appello ha omesso di esporre le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto l’ausiliario.
Con il quarto motivo denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c od. proc. civ. in relazione all’art. 360 n.3 -Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione art. 360 n. 5 cod. proc. civ. -nella parte in cui la Corte non ha considerato la provata gestione manuale dell’impianto e gli altrettanto provati danni conseguenti’ .
Lamenta che la circostanza della avvenuta gestione manuale dell’impianto , nella sua oggettività storica e nelle relative implicazioni e conseguenze, non è per nulla stata esaminata dalla corte territoriale.
I motivi, che attenendo alle medesime questioni possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.
Non viene infatti correttamente dedotto il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la deduzione del vizio per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. va svolta secondo i principi posti da Cass., 10/06/2016, n.
11892, ribaditi da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.
La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. n tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
Nel caso di specie, le critiche che il ricorrente rivolge alla impugnata sentenza si risolvono, in effetti, al di là dell’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito e non sono, pertanto, neppure inquadrabili nel paradigma dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio: v. Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014, i cui principi sono stati costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015).
7.1. Neppure risulta correttamente dedotto il vizio di motivazione, asseritamente assente, illogica, perplessa o contraddittoria, posto che la corte territoriale ha svolto, in relazione alla risultanze probatorie acquisite, una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, mentre l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), evenienze tutte che non ricorrono nel caso di specie.
Orbene, i motivi si risolvono nel sollecitare a questa Corte un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui 20.000,00 per onorari, oltre a generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza