Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15658/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME con domicilio digitale(CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE)
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2786/2022 depositata il 14/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
Con ricorso notificato in data 14 giugno 2023, illustrato da successiva memoria, COGNOME NOME impugna la sentenza n. 2786/2022 del 14 dicembre 2022 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, per chiederne la cassazione. L’intimata RAGIONE_SOCIALE è rimasta assente, mentre RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso per chiedere il rigetto del ricorso.
Per quanto ancora di interesse, il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto che aveva accolto in parte la domanda attorea nei confronti di COGNOME non ha riconosciuto all’odierno ricorrente la pretesa di risarcimento del danno per avere la convenuta COGNOME consegnato con alcuni mesi di ritardo il duplicato delle chiavi di un’auto Mercedes acquistata all’asta giudiziaria. La Corte distrettuale sul punto riteneva che al tempo della richiesta del duplicato delle chiavi fosse mancata l’indicazione di un termine per l’adempimento e che il ritardo di alcuni mesi sopportato dall’attore non fosse imputabile alla società concessionaria che, nel caso specifico, aveva dovuto intraprendere una procedura di sblocco dei fermi di polizia
giudiziaria disposti all’estero (in Germania) a causa della provenienza furtiva dell’auto, acquistata dall’ odierno ricorrente all’asta già priva delle chiavi; la corte di merito regolava le spese di causa dei due gradi conformemente al principio di soccombenza.
Considerato che:
Con un unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c., in relazione alla parte di motivazione in cui si è data rilevanza alla sola circostanza che non era rinvenibile alcun termine pattizio per l’adempimento dell’incarico commissionato dal ricorrente alla concessionaria della Mercedes, non tenendo conto del fatto che le controparti (concessionaria e casa madre) fossero pacificamente in possesso del titolo di aggiudicazione ( acquisto all’asta), indicato essere sufficiente per procedere alla consegna del duplicato delle chiavi (per cui avevano già ottenuto il pagamento), tanto più che, come già rilevato dal Giudice di primo grado, la verifica delle iscrizioni dello stesso nei Registri Interpol era già ampiamente possibile nel momento in cui è stata venduta all’asta l’auto in questione. N e deriverebbe, in tesi, l’assoluta illogicità delle affermazioni della Corte di Appello di Firenze, là dove avrebbe completamente ignorato un fatto decisivo della controversia, provato con la produzione del provvedimento di assegnazione che costituisce titolo originario di acquisto.
Il motivo è inammissibile.
Non può imputarsi alla Corte d’appello alcun omesso esame del ‘fatto storico’ indicato dal ricorrente, invero valutato nella sentenza impugnata, ma non ritenuto dirimente rispetto alla ritenuta oggettiva impossibilità, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di dare immediato seguito alla richiesta di consegna della chiave sostitutiva per le ragioni analiticamente esposte dalla Corte di merito, correlate al fatto che l’auto acquistata all’asta giudiziaria
risultava proveniente da un furto e, pertanto, la chiave non fosse nell’immediata disponibilità della concessionaria e dovesse aprirsi una procedura con la casa madre per la consegna del duplicato, mancante al tempo dell’acquisto.
Il fatto che l’autovettura sia stata legittimamente acquistata all’asta non corrisponde a una circostanza omessa o trascurata ai fini della decisione perché è stato ritenuto sufficientemente documentato che, invece, fu necessaria fra le due società una interlocuzione, anche con la Polizia e con l’Interpol , per essere sicuri di poter rilasciare il duplicato a un ‘auto che era stata oggetto di furto (pag. 6 sentenza).
Trattandosi di valutazione di merito in cui il fatto in tesi omesso (acquisto dell’auto all’asta giudiziale a titolo giudiziario) è stato diversamente valutato ai fini della decisione, ma non omesso come erroneamente dedotto, va rilevata l’inammissibilità della censura, rinviando a Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 9558/2018 e n. 33679/2018, nelle quali si è evidenziato che: a) il novellato testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della menzionata norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La motivazione, difatti, risulta del tutto coerente nel suo iter logico e conforme al cd minimo costituzionale.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE , liquidate in € 1200,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 01/07/2025.
Il Presidente NOME COGNOME