Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10575 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11771-2019 proposto da:
Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3491/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 08/10/2018 R.G.N. 306/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – L a Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine per prestazioni di lavoro in somministrazione intercorsi con NOME COGNOME per genericità della causale e riconosciuto il danno quantificato in sette mensilità.
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
– Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Frosinone per due motivi, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
– Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo il Comune deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., della legge n. 276 del 2003, nonché in relazione al n. 5, per l’errata valutazione del materiale probatorio in ordine alla sussistenza della ragione di carattere oggettivo, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in r iferimento al vizio di motivazione.
1.1. – La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché dietro l’apparente schema del vizio di violazione di legge si mira in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (in tal senso, fra molte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758).
Nella specie, il motivo tende in maniera inammissibile a prospettare una lettura del materiale probatorio diversa da quella resa dal giudice di merito in ordine alla sussistenza della causale giustificativa dei contrati di lavoro somministrato, con inammissibilità del denunziato vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in virtù della preclusione derivante sul punto dalla cd. ‘doppia conforme’ ex art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ. 2. – Con il secondo motivo il Comune denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione della legge n. 183 del 2010, nonché l’ omessa applicazione degli artt. 2126 e 2043 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e violazione dell’ art. 2697 cod. civ.
2.1. – Il motivo è infondato, in conformità a consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, nell ‘ ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell ‘ art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell ‘ art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica
amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all ‘ art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come ‘ danno comunitario ‘ , determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto; tale disciplina risulta conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l ‘ interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore (così, Cass. Sez. L, 13/01/2021, n. 446; conforme, Cass. Sez. L, 15/02/2021, n. 3815 e Cass. Sez. 6-L, 16/12/2021, n. 40366).
– Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge.
– Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/03/2024