Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30204 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30204 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, che in parziale accoglimento della domanda di NOME COGNOME aveva dichiarato l’illegittimità dei quattro contratti di lavoro somministrato a termine stipulati dal medesimo con RAGIONE_SOCIALE ed aveva condannato lo stesso Comune, soggetto utilizzatore, al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno.
La Corte territoriale respingeva le eccezioni di inammissibilità dell’appello per denunciata violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. e di difetto di legittimazione passiva del Comune.
A fronte della mancata produzione dei contratti commerciali, riteneva preclusa la verifica della specificità delle causali apposte ai medesimi; rilevava inoltre la genericità delle causali apposte ai contratti individuali e considerava indimostrata l’effettiva sussistenza delle suddette ragioni.
In applicazione dei criteri di cui all’art. 8 della legge n 604/1966, richiamati dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, reputava congruo l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza il Comune di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Frosinone denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 cod. civ., 115 cod.
proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., per errata valutazione del materiale probatorio e vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto generiche le causali apposte ai contratti individuali, senza argomentare in modo sufficiente; rimarca che la prestazione temporanea della lavoratrice era stata utilizzata per l’attuazione di specifici progetti, richiamati nei contratti di somministrazione e relativi a servizi di interesse del bacino di utenza del RAGIONE_SOCIALE nella fase iniziale di avviamento e programmazione dell’organico, con conseguente creazione di occasioni di lavoro temporaneo.
Riporta i contenuti dell’Accordo di Programma e dei Piani di Zona del 2004 e del 2005; richiama il Regolamento per il funzionamento della Struttura di Piano ed il verbale del 24.9.2004 allegato all’Accordo di Programma.
Con il secondo motivo, il Comune di Frosinone denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 e 324 cod. proc. civ., nonché degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata si è erroneamente pronunciata sull’insussistenza delle ragioni giustificatrici dei contratti individuali e del loro collegamento causale con la temporanea prestazione resa dal lavoratore, evidenziando che a fronte della pronuncia del primo giudice riguardante esclusivamente la specificità della causale apposta ai contratti individuali, l’appellato nella sua memoria di costituzione non aveva riproposto alcuna domanda o eccezione relativa allo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle sottese ai contratti di somministrazione.
Aggiunge che dalla documentazione in atti risulta l’effettività delle suddette causali e che sulle mansioni svolte dal COGNOME, per come indicate nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, si è formato il giudicato implicito interno.
Evidenzia che il COGNOME ha sempre lavorato nell’ambito dei progetti indicati nei contratti, svolgendo mansioni di redazione con sistema di videoscrittura di atti, e comunque semplice attività di supporto amministrativo riconducibile alla categoria B del CCNL del 31.3.1999 di cui all’allegato A.
Con il terzo motivo, il Comune di Frosinone denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., falsa applicazione de ll’art. 32 legge n. 183/2010 e dell’art. 36 d. lgs. n. 165/2001, nonché omessa applicazione degli artt. 2126 e 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che nel caso di specie trova applicazione l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, mentre l’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010 non si applica alle Pubbliche AmministrRAGIONE_SOCIALE; aggiunge che la nullità del contratto prevista dal citato art. 36 non ha conseguenze economiche negative per il lavoratore che abbia prestato servizio in esecuzione del rapporto in ipotesi irregolare, avendo il medesimo ricevuto la retribuzione contrattualmente stabilita per la suddetta prestazione.
Argomenta che il danno da eventuale nullità del contratto di somministrazione stipulato con una Pubblica Amministrazione deve essere allegato e dimostrato, in quanto non è correlato alla perdita del posto pubblico, ma va ricondotto alla categoria dell’ille cito aquiliano.
Ritiene infondata la pretesa risarcitoria in quanto il RAGIONE_SOCIALE ha consentito l’assunzione del COGNOME a tempo indeterminato dal 1.10.2016 attraverso l’indizione di una selezione pubblica.
Evidenzia inoltre c he grazie all’esperienza acquisita in forza dei contratti di somministrazione, il COGNOME era risultato vincitore del concorso per l’assunzione a tempo determinato di istruttori amministrativi RAGIONE_SOCIALE sanitari di categoria contrattuale C all’esito del quale aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato dal 21.5.2012 al 20.5.2015, poi prorogato fino al 20.5.2016; precisa che il COGNOME ha prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato all’esito di un ulteriore concorso pubblico dal 4.7.2016 al 29.9.2016 ed è stato assunto a tempo indeterminato dal 1.10.2016.
Deve premettersi che la sentenza impugnata è conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, ultimo comma per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle
dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (v. Cass. n. 197/2019).
I primi due motivi sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso una diversa lettura dei contratti individuali e della restante documentazione prodotta (l’Accordo di Programma, il verbale del 29.4.2004 del Comitato dell’Accordo di Programma allegato al medesimo, il Regolamento per il funzionamento della Struttura di Piano, i Piani di Zona).
Deve sul punto rammentarsi il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Il primo motivo deduce inoltre l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e l’errata valutazione del materiale probatorio.
In ordine al primo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermRAGIONE_SOCIALE inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
La denunciata mancanza di motivazione in ordine alla genericità delle causali apposte ai contratti è insussistente, atteso che la sentenza impugnata ha esposto il proprio percorso argomentativo in modo completo ed esaustivo, evidenziando che la mancata produzione dei contratti commerciali preclude la verifica della specificità delle ragioni ivi indicate, e dando contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto generiche le causali dei contratti individuali (evidente astrattezza della causale del primo contra tto; vaghezza dei ‘progetti’ citati al quarto contratto; mancato chiarimento del contenuto e della durata delle ‘Nuove RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE‘ in relazione al RAGIONE_SOCIALE di cui al secondo e terzo contratto, considerato che il progetto era stato predisposto nel 2005 ma asseritamente avviato solo nel 2008).
In ordine al secondo profilo, deve rammentarsi che la violazione e falsa applicazione de ll’art. 115 c.p.c. non può configurarsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass. n. 6774/2022).
7. Il Comune ricorrente nel secondo motivo si è inoltre limitato a denunciare la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., senza confrontarsi in alcun modo con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata secondo cui il COGNOME nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha eccepito la mancata dimostrazione delle ragioni addotte e del loro collegamento causale con la prestazione temporanea ed ha ribadito tali eccezioni nel giudizio di appello , e secondo cui le circostanze dedotte dal COGNOME nel ricorso introduttivo (l’essere stato addetto alle diverse attività puntualmente descritte nel ricorso nei punti da 4.a a 4.f), ribadite nel giudizio di appello, non sono state contestate dal Comune, (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto, muovendo dalla premessa errata che il danno derivante dalla nullità della somministrazione a termine necessiti di allegazione e prova, chiede di valutare l’avvenuta stabilizzazione, che non risulta dalla sentenza impugnata.
La decisione della Corte territoriale è infatti conforme ai principi enunciati da questa Corte in evidente segno di continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016: ‘ In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come ” danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore ‘ (Cass. n. 446/2021).
Ciò premesso, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, il quale ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
11 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il Comune ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 3 ottobre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME