Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13709 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27108/2019 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
–
Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato
Contratti
a
termine
–
Abusiva
reiterazione
–
Risarcimento
danni
–
Caratteri
–
Prova – Criteri
R.G.N. 27108/2019
Ud. 17/04/2024 CC
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza di Corte d’appello Lecce n. 800/2019 depositata il 24/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 800/2019, pubblicata in data 24 luglio 2019, la Corte d’appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c., a seguito della sentenza di questa Corte n. 10841/2017, ha accolto solo parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2493/2014, depositata in data 2 aprile 2014, accertando l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra la stessa NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e condann ando quest’ultima al pagamento dell’indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
NOME COGNOME – dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE già assunta con vari contratti a termine di durata eccedente 36 mesi e successivamente assunta a tempo indeterminato a seguito di procedura selettiva indetta con L.R. Puglia n. 40/2007 -aveva infatti adito il Tribunale di Taranto, chiedendo, in via gradata:
-accertarsi l’illegittimità del recesso intimato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni;
-dichiararsi la conversione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato ex art. 5, D. Lgs. n. 368/2001 con condanna della stessa RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle retribuzioni e dell’indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010;
-condannarsi RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001.
Il giudizio si era poi sviluppato:
-nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 2493/2014, la quale aveva integralmente disatteso le domande, rilevando che l’assunzione a tempo indeterminato era avvenuta a seguito di selezione interna disposta ai sensi dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007, norma dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 42/2011, e che pertanto da detta declaratoria di incostituzionalità era derivata la nullità diretta e immediata ex art. 1418 c.c. del contratto di lavoro stipulato in violazione della norma imperativa dell’art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, risultando altresì precluse sia la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato sia il risarcimento del danno;
-nella sentenza della Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto n. 54/2015, la quale aveva invece accolto l’appello di NOME COGNOME dichiarando illegittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e condannando RAGIONE_SOCIALE alla reintegra nel posto ed al risarcimento del danno;
-nella sentenza di questa Corte n. 10841/2017, la quale aveva cassato con rinvio la precedente decisione, evidenziando in particolare che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3,
comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007 aveva spiegato riflessi anche sul singolo rapporto di lavoro, non potendosi ravvisare una situazione giuridica irrevocabile a fronte di un rapporto sorto per effetto di una norma dichiarata incostituzionale.
Riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Lecce, quest’ultima ha:
-escluso, alla luce dei principi dettati dalla sentenza di questa Corte, la possibilità di dichiarare illegittimo l’atto con il quale RAGIONE_SOCIALE, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007 aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro con NOME COGNOME;
-parimenti disatteso la domanda di quest’ultimo volta a conseguire la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, richiamando al riguardo il disposto di cui all’art. 36, D. Lgs. n. 165/2001;
-riconosciuto invece alla lavoratrice il risarcimento derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, quantificando detto danno nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, non ravvisando ulteriore danno conseguente alla perdita di chances lavorative, non allegate.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001; 1, punto 1, D. Lgs. n. 368/2001; 5, comma 4-bis, D. Lgs 368/2001 come introdotto dall’art. 1, comma 40 della L. n. 247/2007 ‘in combinato disposto con l’art. 1, c. 43, L.n. 247/2007’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, in quanto, da un lato, non vi era prova di un’abusiva reiterazione di contratti, non risultan do in particolare la prova che i vari rapporti avessero ad oggetto le medesime mansioni e, dall’altro lato, non poteva ritenersi superato il termine massimo di 36 mesi, alla luce della previsione di cui all’art. 1, comma 43, L. 247/2007.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 368/2001, in quanto la Corte territoriale, nel considerare abusiva la reiterazione dei contratti a termine avrebbe omesso di considerare che l’odiern a controricorrente sarebbe stata inquadrata nella dirigenza del S.S.N., con conseguente legittima applicabilità nei suoi confronti della deroga, rispetto al termine di 36 mesi di durata complessiva degli eve ntuali contratti a termine, stabilita dall’art. 10, comma 4, D. Lgs. 368 /2001.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226; 2043 segg. c.c.; 32, comma 5, Legge n. 183/2010, in quanto la Corte territoriale avrebbe ‘ritenuto aprioristicamente sussistente un danno
risarcibile’ , procedendo alla sua quantificazione ‘in misura apodittica e indimostrata’ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Argomenta, in particolare, il ricorso che questa Corte, nel cassare la precedente decisione di appello, aveva in effetti rimesso al Giudice di rinvio la decisione in ordine alla quantificazione delle spese legali anche del grado di legittimità , ma aggiunge che la Corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto della condotta processuale della controricorrente durante tutto l’arco del giudizio ed in particolare del rifiuto della conciliazione che era stata offerta dalla RAGIONE_SOCIALE e della quale la stessa Corte di Cassazione aveva dato atto in altre pronunce. Occorreva, inoltre, considerare che la domanda originaria era stata accolta in minima parte, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto compensare le sole spese del giudizio di primo grado, ponendo a carico del l’odierna controricorrente quelle dei gradi successivi.
Il primo motivo è inammissibile.
In primo luogo, infatti, il motivo -anche nel suo riferimento alla valutazione della documentazione versata nel giudizio di merito – viene a sindacare in modo inammissibile la valutazione delle prove operata dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), traducendosi il motivo nella sollecitazione a questa Corte di procedere ad una revisione della ricostruzione dei fatti
contenuta nella decisione impugnata nonché ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 11176 del 08/05/2017; Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008).
In secondo luogo, il motivo appare introdurre profili di fatto che non emergono dalla decisione impugnata, dovendo conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).
Il secondo motivo è inammissibile.
Anche in questo caso, infatti, il motivo viene a sollevare nuovi profili di fatto, risultando, pertanto, inevitabile, sempre in ossequio al principio appena richiamato, dichiarare lo stesso inammissibile, risultando a questo punto superfluo l’esame delle deduzioni svolte dalla COGNOME a pag. 25 del controricorso, ove si deduce che la controricorrente non avrebbe concretamente mai svolto mansioni
riferibili alla categoria dirigenziale, perché il profilo di inquadramento attribuitole sarebbe riferibile alla cosiddetta ‘pseudo -dirigenza’.
Il terzo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c.
La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata all’orientamento di questa Corte imperniato sulla decisione Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016, la quale ha chiarito che, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016 e le successive – tra le altre – Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 8927 del 06/04/2017; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 992 del 16/01/2019; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; Cass. Sez. L – Sentenza n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez. U – Sentenza n. 5542 del 22/02/2023).
Opera, quindi, nell’ordinamento italiano una misura preventiva e sanzionatoria, costituita dal riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, al quale, peraltro, questa Corte ha riconosciuto la caratura di ‘danno comunitario’ a carattere latamente sanzionatorio ed oggetto di meccanismo presuntivo, da ciò derivando
l’esonero del lavoratore dall’onere di provare il danno medesimo, salvo, invece, l’onere di dare prova del maggior danno richiesto.
Il motivo di ricorso non offre alcun elemento per procedere alla revisione o conferma di tale consolidato orientamento, da ciò derivando la sua inammissibilità.
5. Il quinto motivo è invece infondato.
Fermo il principio consolidato per cui la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005), si deve rilevare che la sentenza di questa Corte n. 14031/2016, aveva rimesso al giudice di rinvio di ‘provvedere’ al regolamento delle spese, senza in alcun modo statuire in ordine alla regolamentazione delle medesime.
Correttamente, quindi, il giudice del rinvio ha applicato il principio per cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché, pur dovendo procedere alla liquidazione delle spese per i singoli gradi, non deve invece regolare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023; Cass. Sez. 5 –
Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015).
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendo la distrazione delle medesime in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 17 aprile