Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13706 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9567/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempor ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo stu dio dell’avvocato COGNOME NOMENOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo stud io dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
–
Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato
Contratti a termine –
Abusiva reiterazione –
Risarcimento danni
–
Caratteri – Prova – Criteri
R.G.N. 9567/2019
Ud. 17/04/2024 CC
REGIONE PUGLIA
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello Lecce n. 1370/2018 depositata il 23/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1370/2018, pubblicata in data 23 novembre 2018, la Corte d’appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c., a seguito della sentenza di questa Corte n. 14031/2016, ha, nella contumacia dell’altra appellata REGIONE PUGLIA , accolto solo parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 4417/2013, depositata in data 25 giugno 2013, accertando l’illegittimità dei termini apposti sui contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e condannando quest’ultima al pagamento dell’indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
NOME COGNOME – dirigente medico dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE già assunto con vari contratti a termine di durata eccedente 36 mesi e successivamente assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura selettiva indetta con L.R. Puglia n. 40/2007 -aveva infatti adito il Tribunale di Taranto, chiedendo, in via gradata:
-ricorrente incidentale –
nonché contro
-accertarsi l’illegittimità del recesso intimato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni;
-dichiararsi la conversione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato ex art. 5, D. Lgs. n. 368/2001 con condanna della stessa RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle retribuzioni e dell’indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010;
-condannarsi RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs n. 165/2001 oltre al danno precontrattuale ex art. 1337 c.c. in solido con la Regione Puglia.
Il giudizio si era poi sviluppato:
-nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 4417/2013, la quale aveva integralmente disatteso le domande, rilevando che l’assunzione a tempo indeterminato era avvenuta a seguito di selezione interna disposta ai sensi dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007, norma dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 42/2011, e che pertanto da detta declaratoria di incostituzionalità era derivata la nullità diretta e immediata ex art. 1418 c.c. del contratto di lavoro stipulato in violazione della norma imperativa dell’art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, risultando altresì precluse sia la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato sia il risarcimento del danno;
-nella sentenza della Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto n. 337/2013, la quale aveva invece accolto l’appello di NOME COGNOME dichiarando illegittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato e condannando RAGIONE_SOCIALE alla reintegra nel posto ed al risarcimento del danno;
-nella sentenza di questa Corte n. 14031/2016, la quale aveva cassato con rinvio la precedente decisione, evidenziando in particolare che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007 aveva spiegato riflessi anche sul singolo rapporto di lavoro, non potendosi ravvisare una situazione giuridica irrevocabile a fronte di un rapporto sorto per effetto di una norma dichiarata incostituzionale.
Riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Lecce, quest’ultima ha:
-escluso, alla luce dei principi dettati dalla sentenza di questa Corte, la possibilità di dichiarare illegittimo l’atto con il quale RAGIONE_SOCIALE, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007 aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro con NOME COGNOME;
-parimenti disatteso la domanda di quest’ultimo volta a conseguire la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, richiamando al riguardo il disposto di cui all’art. 36, D. Lgs. n. 165/2001;
-riconosciuto invece al lavoratore il risarcimento derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, quantificando detto danno nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, non ravvisando ulteriore danno conseguente alla perdita di chances lavorative, non allegate;
-escluso una responsabilità precontrattuale della RAGIONE_SOCIALE, non essendo ravvisabili profili di responsabilità di
quest’ultima nella nullità del contratto di lavoro, essendo peraltro espressamente prevista nel regolamento contrattuale la condizione risolutiva costituita dalla eventuale illegittimità della procedura di assunzione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale NOME COGNOME.
È rimasta intimata REGIONE PUGLIA
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001; 1, punto 1, D. Lgs. n. 368/2001; 5, comma 4-bis, D. Lgs 368/2001 come introdotto dall’art. 1, comma 40 della L. n. 247/2007 ‘in combinato disposto con l’art. 1, c. 43, L.n. 247/2007’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, in quanto, da un lato, non vi era prova di un’abusiva reiterazione di contratti, non risultan do in particolare la prova che i vari rapporti avessero ad oggetto le medesime mansioni e, dall’altro lato, non poteva ritenersi superato il termine massimo di 36 mesi, alla luce della previsione di cui all’art. 1, comma 43, L. 247/2007.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 368/2001, in quanto la Corte territoriale, nel considerare abusiva la reiterazione dei contratti a termine avrebbe omesso di considerare che l’odierno ricorrente incidentale sarebbe stato inquadrato nella Dirigenza medica, con conseguente legittima applicabilità nei suoi confronti della deroga, rispetto al termine di 36 mesi di durata complessiva degli eventuali contratti a termine, stabilita dall’art. 10, comma 4, D. Lgs. 368 /2001.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226; 2043 segg. c.c.; 32, comma 5, Legge n. 183/2010, in quanto la Corte territoriale avrebbe ‘ritenuto aprioristicamente sussistente un danno risarcibile’ , procedendo alla sua quantificazione ‘in misura apodittica e indimostrata’ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘nullità (parziale) della sentenza’ per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di statuire sulla domanda con la quale la stessa ricorrente, in sede di riassunzione, aveva chiesto che la Corte territoriale statuisse ‘sulla riduzione in pristino dello stato lavorativo del detto dirigente medico di cui, proprio in esecuzione della sentenza di merito di secondo grado, poi cassata dalla Suprema Corte, era stata deliberata la reintegrazione nel posto di lavoro’ .
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Argomenta, in particolare, il ricorso che questa Corte, nel cassare la precedente decisione dell’appello, aveva rimesso al Giudice di rinvio ‘la decisione in ordine alla quantificazione delle spese legali del grado di legittimità, con ciò escludendo esplicitamente che si potesse pervenire ad una decisione di totale compensazione: è ovvio, infatti, che se la Suprema Corte si fosse orientata in tal ultimo senso, avrebbe conformemente deciso con la stessa sua sentenza, senza bisogno di rimettere al Giudice di merito la quantificazione della relativa pretesa’ .
Aggiunge che la Corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto della condotta processuale del NOME durante tutto l’arco del giudizio ed in particolare del rifiuto della conciliazione che era stata offerta dalla RAGIONE_SOCIALE e della quale la stessa Corte di Cassazione aveva dato atto in altre pronunce. Occorreva, inoltre, considerare che la domanda originaria e ra stata accolta in minima parte, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto porre a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità nonché di quello di rinvio.
Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce:
in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 352, 277 e 383 c.p.c.
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
-la Corte d’appello avrebbe affermato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, laddove il Tribunale di Taranto, nel respingere la domanda di condanna ex art. 1337 c.c. formulata nei confronti di quest’ultima,
avrebbe implicitamente affermato la legittimazione passiva della stessa Regione Puglia;
-in tal modo, la Corte territoriale avrebbe violato il principio secondo cui la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa al giudice di rilevare d’ufficio questioni non sollevate nelle precedenti fasi.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce:
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1337 e 1418
in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la violazione dei principi della correttezza e buona fede da parte degli enti pubblici resistenti sulla base di quanto previsto dalla clausola di un contratto che tuttavia era stato dichiarato nullo.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
In primo luogo, infatti, il motivo viene a sindacare in modo inammissibile la valutazione delle prove operata dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), traducendosi il motivo nella sollecitazione di questa Corte a procedere ad una revisione della ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nonché ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria
valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 11176 del 08/05/2017; Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008).
In secondo luogo, il motivo appare introdurre profili di fatto che non emergono dalla decisione impugnata, dovendo conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).
Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Anche in questo caso, infatti, il motivo viene a sollevare nuovi profili di fatto, risultando, pertanto, inevitabile, sempre in ossequio al principio appena richiamato, dichiarare la censura inammissibile.
Il terzo motivo del ricorso principale deve invece essere dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c.
La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata all’orientamento di questa Corte imperniato sulla decisione Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016, la quale ha chiarito che,
nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016 e le successive – tra le altre – Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 8927 del 06/04/2017; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 992 del 16/01/2019; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; Cass. Sez. L – Sentenza n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez. U – Sentenza n. 5542 del 22/02/2023).
Opera, quindi, nell’ordinamento italiano una misura preventiva e sanzionatoria, costituita dal riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, al quale, peraltro, questa Corte ha riconosciuto la caratura di ‘danno comunitario’ a carattere latamente sanzionatorio ed oggetto di meccanismo presuntivo, da ciò derivando l’esonero del lavoratore dall’onere di provare il danno medesimo, salvo, invece, l’onere di dare prova del maggior danno richiesto.
Il motivo di ricorso non offre alcun elemento per procedere alla revisione di tale consolidato orientamento, da ciò derivando la sua inammissibilità.
Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile.
L’inammissibilità del motivo discende dalla radicale carenza di interesse della ricorrente a dolersi della mancata statuizione sulla
domanda con la quale veniva chiesta ‘la riduzione in pristino dello stato lavorativo del detto dirigente medico di cui, proprio in esecuzione della sentenza di merito di secondo grado, poi cassata dalla Suprema Corte, era stata deliberata la reintegrazione nel posto di lavoro’ .
Infatti, a seguito della sentenza di questa Corte n. 14031/2016 e della cassazione della precedente decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro, la risoluzione stessa, da ritenersi ormai legittima, era venuta di per sé a produrre i propri effetti senza che quindi occorresse alcuna statuizione giurisdizionale in tal senso, risultando, pertanto, la stessa domanda non assistita da alcun interesse ex art. 100 c.p.c.
Il quinto motivo del ricorso principale è invece infondato.
Fermo il principio consolidato per cui la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005), si deve rilevare che la sentenza di questa Corte n. 14031/2016, ben lungi dal rimettere al giudice di rinvio la sola quantificazione delle spese del giudizio di legittimità – come invece dedotto dalla ricorrente – aveva rimesso al giudice di rinvio di ‘provvedere’ su tali spese, senza in alcun modo statuire in ordine alla regolamentazione delle medesime.
Correttamente, quindi, il giudice del rinvio non si è discostato dal principio per cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché, pur dovendo procedere alla liquidazione delle spese per i singoli gradi, non deve invece regolare le spese con
riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023; Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015).
Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.
Il motivo, invero, risulta ampiamente carente sul piano del rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., atteso che lo stesso si limita al richiamo di un frammento della decisione di prime cure, senza fornire indicazioni adeguatamente specifiche sullo sviluppo del processo, ed omettendo, peraltro, di confrontarsi col dato costituito dal fatto che, al di là della formulazione impiegata in primo ed in secondo grado, la responsabilità della REGIONE PUGLIA è stata comunque esclusa nel merito, alla luce del costante principio di questa Corte per cui, mentre l’eccezione di difetto di legittimatio ad causam -attiva o passiva -investe la titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della stessa parte, per contro, il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto controverso -quale quella derivante dall’assenza in concreto di una responsabilità – non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4121 del 01/03/2004).
Il secondo motivo del ricorso incidentale è, parimenti, inammissibile.
Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4), c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Il motivo di ricorso ora in esame, invece, risulta del tutto generico nei suoi contenuti, limitandosi ad una mera doglianza in ordine dal decisum della Corte territoriale, le cui conclusioni vengono apoditticamente censurate ma non analizzate né argomentatamente criticate.
Il motivo, anzi, omette persino di confrontarsi con gli orientamenti di questa Corte che, da un lato, ha escluso una responsabilità per “illecito costituzionale”, rilevante sul piano risarcitorio, dell’organo governativo che ha presentato il relativo disegno di legge, e dato impulso all’iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma espunta dall’ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall’ordinamento (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 34465 del 24/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23730 del 2016 ) e, dall’ altro lato, ha parimenti escluso una responsabilità del datore di lavoro che abbia conformato la propria condotta ad una previsione di legge poi dichiarata incostituzionale, non potendosi configurare retroattivamente una colpa del soggetto che, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, abbia conformato il proprio comportamento alle norme dichiarate poi costituzionalmente illegittime, e potendo configurarsi una responsabilità unicamente in relazione al periodo successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 29169 del 13/11/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20100 del 07/10/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 355 del 09/01/2013).
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso principale deve quindi essere respinto, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Tale esito fonda la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 – ed in relazione sia alla ricorrente principale che al ricorrente incidentale – della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte: rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 17 aprile 2024.
La Presidente NOME COGNOME